Art. 4.
  Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 21 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 314/2000, gli aiuti a favore di
soggetti  terzi eventualmente previsti nei programmi regionali devono
essere  contenuti  entro  i  limiti  del  de  minimis  se il soggetto
beneficiario e' un'impresa.   Il presente decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 2 febbraio 2001
                                                   Il Ministro: Letta