Art. 4. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, gli aiuti a favore di soggetti terzi eventualmente previsti nei programmi regionali devono essere contenuti entro i limiti del de minimis se il soggetto beneficiario e' un'impresa. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2001 Il Ministro: Letta