Art. 2.
  1.  Coloro  i  quali  intendano avvalersi della protezione a titolo
transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto,
devono  assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato
con il decreto ministeriale 27 luglio 1999, citato nelle premesse.
  2.  Fermo  restando  il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP
"Prosciutto  Toscano",  registrata  con  regolamento  (CE) n. 1263/96
della Commissione del 1o luglio 1996, di accedere alla certificazione
di  conformita'  alla  disciplina  di produzione da esso prevista, la
certificazione  di  conformita'  rilasciata  dal  predetto  organismo
privato  ai  sensi  del  primo comma dovra' contenere gli estremi del
presente decreto.
  3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale
mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al
disciplinare  di  produzione di origine protetta "Prosciutto Toscano"
ricade  sui  soggetti  che  si  avvalgono  della  protezione a titolo
transitorio di cui all'art. 1.