Art. 7.
     (Titolo III) - (ex Titolo III - Capitale sociale - Azioni)
  Nuova disciplina in materia di azioni:
    a) esclusiva nominativita' delle azioni (e non anche possibilita'
di azioni altresi' al portatore, come nel previgente statuto);
    b) indivisibilita' delle azioni e diritto ad un voto in relazione
ad ogni azione posseduta;
    c) somme  versate  dai  soci  in  conto  capitale  e  qualita' di
azionista: effetti;
    d) possibilita'  di  emissione  di  azioni  privilegiate da parte
della societa', ai sensi di legge;
    e) versamenti sulle azioni: modalita';
    f)  competenze  dell'organo amministrativo in relazione a tardivi
pagamenti  da  parte  dei  soci:  modalita' relative all'interesse di
mora.
  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina in materia di
obbligazioni:  "A norma e con le modalita' di legge, la Societa' puo'
emettere  obbligazioni,  anche  convertibili  in  azioni sociali" (in
luogo della precedente previsione statutaria: "La societa' puo' anche
emettere obbligazioni come per legge").