Art. 7. (Titolo III) - (ex Titolo III - Capitale sociale - Azioni) Nuova disciplina in materia di azioni: a) esclusiva nominativita' delle azioni (e non anche possibilita' di azioni altresi' al portatore, come nel previgente statuto); b) indivisibilita' delle azioni e diritto ad un voto in relazione ad ogni azione posseduta; c) somme versate dai soci in conto capitale e qualita' di azionista: effetti; d) possibilita' di emissione di azioni privilegiate da parte della societa', ai sensi di legge; e) versamenti sulle azioni: modalita'; f) competenze dell'organo amministrativo in relazione a tardivi pagamenti da parte dei soci: modalita' relative all'interesse di mora. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di obbligazioni: "A norma e con le modalita' di legge, la Societa' puo' emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni sociali" (in luogo della precedente previsione statutaria: "La societa' puo' anche emettere obbligazioni come per legge").