Art. 8.
     (Titolo III) - (ex Titolo III - Capitale sociale - Azioni)
  In relazione alla individuazione delle persone giuridiche ammesse a
partecipare  alla  societa',  sostituzione  della congiunzione "o" in
luogo  della  precedente "e" ("Alla societa' possono partecipare enti
pubblici o societa' ...").
               Abrogazione dell'ex art. 9. (Titolo IV)
  Convocazione   dell'assemblea:   organo   preposto   e   luogo   di
convocazione.
             Ex art. 10, rinumerato art. 9. (Titolo IV)
  Invariato nel testo.
               Inserimento nuovo art. 10. (Titolo IV)
    a) luogo ordinario di tenuta delle assemblee: sede sociale, salvo
diversa  deliberazione  dell'organo  amministrativo,  e  comunque  in
Italia, a Malta o in uno dei Paesi dell'U.E.;
    b) organo preposto alla convocazione e modalita' di convocazione:
contenuto e pubblicita' dell'avviso;
    c) individuazione dei casi di valida convocazione dell'assemblea,
pur in assenza di formale avviso: presenze richieste.
                              Art. 11.
                             (Titolo IV)
  Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
    a) intervento   in   assemblea:  "L'intervento  in  assemblea  e'
regolato  dall'art.  2370 del codice civile e dall'art. 4 della legge
29 dicembre  1962,  n.  1745"  (in  luogo della precedente previsione
statutaria:  "Saranno  ammessi  all'assemblea  quegli  azionisti  che
risulteranno nel libro dei soci, almeno cinque giorni prima di quello
fissato per l'adunanza, se titolari di azioni nominative, e che entro
tale  termine abbiano depositato le proprie azioni al portatore nelle
casse designate nell'avviso di convocazione");
    b) rappresentanza  in  assemblea per gli azionisti aventi diritto
d'intervento:  "Ogni  azionista,  che abbia il diritto di intervenire
all'assemblea,  puo'  farsi rappresentare da altra persona, anche non
azionista,  designata  mediante  delega scritta, salvi i divieti e le
esclusioni  previste  dalle leggi vigenti" (in luogo della precedente
previsione   statutaria:   "...   Tali   azionisti   potranno   farsi
rappresentare  nella  assemblea  ordinaria  e in quella straordinaria
anche da non soci").
  Nuova   disciplina   in   materia   di  competenze  del  presidente
dell'assemblea  in  relazione  alla  constatazione  della regolarita'
delle  singole  deleghe  e  del  diritto  di intervento all'assemblea
medesima.
                              Art. 12.
                             (Titolo IV)
  Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
    a) presidenza  dell'assemblea:  "L'assemblea  e'  presieduta  dal
presidente  del  consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o
di  impedimento, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione
se  nominato,  o da altra persona designata dall'assemblea" (in luogo
della  precedente  previsione  statutaria: "L'assemblea e' presieduta
dal  presidente  del consiglio di amministrazione o da persona scelta
dai soci presenti");
    b) presenza   del   segretario   e   del   notaio  in  assemblea:
"L'assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un notaio, nomina
un segretario, anche non socio" (in luogo della precedente previsione
statutaria:  "Il  presidente  e'  assistito  dal  segretario nominato
dall'assemblea o da un notaio nelle assemblee straordinarie").
  Nuova disciplina in materia di nomina di due scrutatori: modalita'.
                              Art. 13.
                             (Titolo IV)
  Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
    a) regolare   costituzione   dell'assemblea  ordinaria  in  prima
convocazione:  "L'assemblea  ordinaria  e' regolarmente costituita in
prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in
proprio  o  per  delega almeno la meta' del capitale sociale, escluse
dal  computo  le  azioni  a voto limitato" (in luogo della precedente
previsione  statutaria:  "L'assemblea ordinaria in prima convocazione
e'  regolarmente  costituita  con  la  presenza  di  tanti  soci  che
rappresentino  in proprio o per delega la meta' piu' uno del capitale
sociale con diritto a voto...");
    b) validita'  delle  delibere dell'assemblea ordinaria in seconda
convocazione: "In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera
validamente  sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella
prima  qualunque  sia  la parte di capitale sociale rappresentata dai
soci  intervenuti"  (in luogo della precedente previsione statutaria:
"In  seconda  convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente
sugli  argomenti  posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte
di capitale, avente diritto di voto, rappresentata ...");
    c) maggioranza  richiesta  per  le  deliberazioni  dell'assemblea
ordinaria  in  prima ed in seconda convocazione: "Sia in prima che in
seconda  convocazione  l'assemblea  ordinaria  delibera a maggioranza
assoluta"   (in   luogo   della   precedente  previsione  statutaria:
"L'assemblea ordinaria in prima convocazione ... delibera validamente
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ... In
seconda  convocazione  l'assemblea ordinaria delibera validamente ...
qualunque   sia  la  parte  di  capitale,  avente  diritto  di  voto,
rappresentata");
    d) validita'  delle delibere dell'assemblea straordinaria, sia in
prima   che   in  seconda  convocazione:  "L'assemblea  straordinaria
delibera,  tanto  in  prima  che in seconda convocazione, con il voto
favorevole  di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega
-  piu'  della meta' del capitale sociale" (in luogo della precedente
previsione    statutaria:   "L'assemblea   straordinaria   in   prima
convocazione  delibera  validamente  con  il voto favorevole di tanti
soci  che  rappresentino in proprio o per delega piu' della meta' del
capitale   sociale.   In   seconda  convocazione  delibera  con  voto
favorevole  di  tanti  soci  che  rappresentino  piu'  del  terzo del
capitale sociale, salvo le maggioranze inderogabili di legge").
  Nuova  disciplina  in materia di redazione dei verbali assembleari,
ai  fini  della  rappresentazione  delle  deliberazioni  assunte: "Le
deliberazioni  delle  assemblee ordinarie debbono constare da verbale
sottoscritto  dal presidente e dal segretario, mentre i verbali delle
assemblee straordinarie debbono essere redatti da un notaio";
                              Art. 14.
            (Titolo V) - (ex Titolo V - Amministrazione)
  Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
    a) durata  in  carica  degli  amministratori: "... Essi durano in
carica  per  un  anno e sono rieleggibili" (in luogo della precedente
previsione  statutaria: "... Essi durano in carica per un periodo non
inferiore   ad   un   anno,  e  non  superiore  a  tre  anni  e  sono
rieleggibili");
    b) dimissioni  della  maggioranza  dei membri del consiglio: "Nel
caso che si dimetta la maggioranza dei membri del consiglio, l'intero
consiglio  decade, con effetto dal momento le cui relative dimissioni
pervengano  al  presidente del collegio sindacale o al presidente del
consiglio   stesso   ..."   (in  luogo  della  precedente  previsione
statutaria:  "Se  ... viene meno la maggioranza degli amministratori,
decade l'intero consiglio di amministrazione");
    c) sostituzione degli amministratori, qualora non venga a mancare
la   maggioranza  dei  consiglieri:  "Ove  non  venga  a  mancare  la
maggioranza  dei  consiglieri, si provvede a norma dell'art. 2386 del
codice  civile" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Se
nel  corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori
si provvede a norma dell'art. 2386 del codice civile);
  Nuova disciplina in materia di:
    a) nomina  del  nuovo  consiglio  in  caso  di  dimissioni  della
maggioranza     degli    amministratori:    convocazione    d'urgenza
dell'assemblea  da  parte del collegio sindacale o del presidente del
consiglio di amministrazione, anche se dimissionario;
    b) rimborso agli amministratori delle spese sostenute per ragioni
del loro ufficio;
    c) possibilita'  di  un compenso annuo fisso agli amministratori:
modalita' ed effetti;
    d) competenze  del consiglio in tema di ripartizione del compenso
di cui alla precedente lettera c): eccezioni;
    e) competenze  del  monsiglio  in  tema  di  remunerazione  degli
amministratori  investiti  di particolari cariche, ai sensi dell'art.
2389, secondo comma, del codice civile;
                              Art. 15.
            (Titolo V) - (ex Titolo V - Amministrazione)
  Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
    a) competenze  del  consiglio  in materia di elezioni all'interno
dei  suoi  membri: "Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi
membri   un   presidente,   qualora   non  sia  stato  gia'  nominato
dall'assemblea,   ed   eventualmente,   un  vice  presidente  che  lo
sostituisca  nei  casi  di  assenza  o  impedimento"  (in luogo della
precedente  previsione  statutaria: "Il consiglio elegge tra i propri
membri,  ove  non  lo  abbia  fatto l'assemblea, un presidente e puo'
eleggere due vice-presidente");
    b) modalita'  di convocazione del consiglio: "La convocazione con
indicazione  del  giorno,  del  luogo,  dell'ora  e  delle materie da
trattarsi,  deve  essere  fatta con invito scritto e spedito, anche a
mezzo  fax,  almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i
casi di urgenza per i quali puo' osservarsi un termine piu' breve, in
ogni  caso non inferiore alle 24 ore, e l'invito puo' essere diramato
telegraficamente   o  telefonicamente"  (in  luogo  della  precedente
previsione  statutaria:  "Le  comunicazioni  saranno  fatte nel luogo
stabilito nell'avviso di convocazione, con lettera da inviarsi cinque
giorni liberi prima, o nel caso di urgenza con telegramma da inviarsi
almeno  tre giorni liberi prima al domicilio di ciascun consigliere o
sindaco").
  Nuova disciplina in materia di:
    a) elezione di un segretario da parte del consiglio: modalita';
    b) presidenza delle riunioni consiliari: soggetti preposti;
    c) possibilita'  di  tenuta  delle  adunanze consiliari anche per
tele o videoconferenza: condizioni ed effetti;
    d) possibilita'  di intervento alle riunioni consiliari: soggetti
preposti - modalita' ed effetti;
    e) validita'   delle  deliberazioni  del  consiglio:  maggioranza
richiesta;
    f)  risultanze  delle  deliberazioni  consiliari:  disciplina dei
processi verbali.
                              Art. 16.
            (Titolo V) - (ex Titolo V - Amministrazione)
  Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
    a) deleghe da parte del consiglio: "Il consiglio nel rispetto dei
limiti  di  legge  puo'  delegare  le proprie attribuzioni e i propri
poteri  al  Presidente  o ad altri suoi membri, determinando i limiti
della  delega"  (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il
consiglio  d'amministrazione  puo'  delegare  parte  o  tutte  le sue
funzioni  e  quelle del Presidente, compreso l'uso libero della firma
sociale   ad   uno   o  due  consiglieri  delegati  congiuntamente  e
disgiuntamente");
    b) nomina  del  comitato  esecutivo:  "Il consiglio puo' altresi'
nominare, tra i suoi membri, un comitato esecutivo, ad esso delegando
attribuzioni  e  poteri  propri:  il  tutto  sempre nei limiti di cui
all'art.   2381   del  codice  civile"  (in  luogo  della  precedente
previsione statutaria: "Il consiglio di amministrazione puo' nominare
un comitato esecutivo detto anche "commissione di supervisione ...";
    c) competenze  del  consiglio  in materia di nomine: introduzione
della  nomina  del direttore generale, in aggiunta alle altre figure,
rimaste invariate;
    d) nomina della commissione di supervisione a cura del consiglio:
separazione  delle competenze tra comitato esecutivo e commissione di
supervisione,   precedentemente  unificate  in  quanto  facenti  capo
indistintamente  ad  un  unico  organo  ed  ora riferite, in statuto,
esclusivamente alla predetta commissione.
  Nuova  disciplina: obbligo di informativa al collegio sindacale, da
parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni  di maggior  rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  o  dalle  societa'  controllate  ed,  in
particolare,  sulle  operazioni in potenziale conflitto di interesse:
modalita';
                              Art. 17.
            (Titolo V) - (ex Titolo V - Amministrazione)
  Nell'ambito  delle  competenze  attribuite  per  la  rappresentanza
legale   della  societa'  e  per  l'esercizio  di  poteri  di  firma,
soppressione  delle  parole:  "i  vice-Presidente",  relativamente ai
soggetti  abilitati  altresi'  ad espletare, se del caso, le predette
funzioni  in aggiunta al presidente del consiglio ed introduzione, in
relazione  ai  medesimi  soggetti,  dell'espressione  "nei limiti dei
poteri loro conferiti".
  Soppressione delle previsioni statutarie relative alla costituzione
di un ufficio legale presso la sede ed alla nomina di un segretario a
cura del consiglio.
                              Art. 18.
          (Titolo VI) - (ex Titolo VI - Direttore generale)
  Invariato nel testo.
                              Art. 19.
          (Titolo VI) - (ex Titolo VI - Direttore generale)
  In  relazione  alla  competenza  primaria  del  direttore generale,
ovvero  sovraintendere  all'organizzazione e direzione dell'attivita'
della   societa',   introduzione  del  termine  "riassicurativa",  in
aggiunta alla parola "assicurativa";
                              Art. 20.
          (Titolo VI) - (ex Titolo VI - Direttore generale)
  Invariato nel testo.
                              Art. 21.
                            (Titolo VII)
  Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
    a) nomina  dei  sindaci  e  del  presidente  del  collegio e loro
retribuzione: "I membri del collegio sindacale vengono nominati dalla
assemblea  dei  soci,  che  designa  anche il presidente del collegio
sindacale   ...   Ai   sindaci   spetta   la   retribuzione   fissata
dall'assemblea  (in  luogo  della  precedente  previsione statutaria:
"L'assemblea  che  nomina  i  sindaci  ed  il presidente del collegio
sindacale determina il compenso loro spettante");
    b) riferimenti   normativi  in  relazione  al  funzionamento  del
collegio  sindacale:  "Al  collegio  sindacale  si applicano tutte le
norme  del  codice  civile"  (in  luogo  della  precedente previsione
statutaria:  "Il  collegio sindacale e' composto da ...... nominati e
funzionanti a norma di legge").
  Nuova disciplina in materia di:
    a) possesso  dei  requisiti di onorabilita' e professionalita' in
capo ai sindaci;
    b) limiti  al  cumulo  degli  incarichi per i membri del collegio
sindacale: effetti;
    c) rimborso delle spese sostenute dai sindaci in ragione del loro
ufficio;
                              Art. 22.
        (Titolo VIII) - (ex Titolo VIII - Bilancio ed utili)
  Introduzione  della  disciplina dei dividendi non riscossi: termine
ed effetti.
                              Art. 23.
     (Titolo IX) - (ex Titolo IX - Scioglimento e liquidazione)
  Invariato nel testo.
                              Art. 24.
        (Titolo X) - (ex Titolo X - Clausola compromissione)
  Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:
    a) risoluzione  delle controversie a cura del collegio arbitrale:
"Tutte  le  controversie relative a diritti disponibili che dovessero
insorgere  tra  i soci o tra questi e la societa' in dipendenza od in
relazione  all'efficacia,  validita',  esecuzione  ed interpretazione
dell'Atto  costitutivo e dello statuto della societa' saranno risolte
da  un  collegio  arbitrale  composto  da tre membri" (in luogo della
precedente  previsione  statutaria:  "Le  controversie  che  potranno
sorgere in dipendenza del presente statuto tra la societa' ed i soci,
gli amministratori, il direttore generale ed il liquidatore, dovranno
essere decise da un collegio di tre arbitri ...");
    b) nomina  degli  arbitri  a  cura  delle  parti: "Ciascuna parte
nominera'  un  arbitro,  parte  attrice nella richiesta di arbitrato,
parte  convenuta  nella prima memoria; il terzo arbitro, che fungera'
da  presidente  del  collegio  arbitrale,  verra'  nominato di comune
accordo  dai  due  arbitri  designati  dalle  parti"  (in luogo della
precedente  previsione  statutaria:  "...  arbitri  nominati  uno  da
ciascuna  delle  due parti ed il terzo dai due arbitri cosi' nominati
...";
    c) nomina  degli  arbitri  in  caso di disaccordo: "Qualora parte
convenuta  non  designi  il  proprio arbitro entro venti giorni dalla
data  di  ricevimento  della richiesta di arbitrato, ovvero qualora i
due  arbitri nominati dalle parti non si accordino sulla designazione
del  terzo arbitro entro venti giorni dalla nomina dell'arbitro della
convenuta, l'arbitro della convenuta e/o il terzo arbitro, secondo il
caso,  saranno  nominati dal presidente del tribunale di Palermo" (in
luogo  della  precedente  previsione  statutaria:  "...  arbitri  ...
nominati  ...  in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale di
Palermo").
  Nuova disciplina in materia di:
    a) luogo e modalita' dell'arbitrato;
    b) lodo del collegio arbitrale: lingua, termini ed effetti;
    c) pendenza delle controversie: effetti per i soci.
                              Art. 25.
        (Titolo Xl) - (ex Titolo XI - Disposizioni generali)
  Invariato nel testo.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 febbraio 2001
                                             Il presidente: Manghetti