Art. 2. 1. Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, di cui all'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e' determinato nella misura di L. 150 (pari a euro 0,08) per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.