Art. 2.
  1. Il  diritto  per  il  ricovero  o per la sosta allo scoperto per
aeromobili  di qualsiasi tipo, di cui all'art. 3 della legge 5 maggio
1976, n. 324, e successive modificazioni, e' determinato nella misura
di  L. 150 (pari a euro 0,08) per tonnellata o frazione di tonnellata
del   peso   massimo   al   decollo  risultante  dal  certificato  di
navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore
che sono in franchigia.