Art. 3. 1. I diritti, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, per l'imbarco passeggeri in voli interni ed in voli dall'Italia verso gli altri Paesi dell'Unione europea, gia' determinati con decreto ministeriale 120T 2000, in data 4 agosto 2000, sono nuovamente determinati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle misure indicate nell'allegata tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto. 2. Per gli scali non compresi nella tabella 2, allegata al presente decreto, l'importo dei diritti di cui al comma 1, gia' determinato con D.M. 120T 2000, in data 4 agosto 2000, e' nuovamente determinato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in L. 7.200 (pari a euro 3,72). 3. Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e' determinato nella misura di L. 16.000 (pari a euro 8,25).