Art. 3.
  1. I  diritti, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324,
e  successive modificazioni, per l'imbarco passeggeri in voli interni
ed  in  voli  dall'Italia  verso gli altri Paesi dell'Unione europea,
gia' determinati con decreto ministeriale 120T 2000, in data 4 agosto
2000,  sono  nuovamente  determinati, dalla data di entrata in vigore
del  presente decreto, nelle misure indicate nell'allegata tabella 2,
che forma parte integrante del presente decreto.
  2. Per gli scali non compresi nella tabella 2, allegata al presente
decreto,  l'importo  dei  diritti di cui al comma 1, gia' determinato
con D.M. 120T 2000, in data 4 agosto 2000, e' nuovamente determinato,
dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, in L. 7.200
(pari a euro 3,72).
  3. Il  diritto  per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, di
cui  all'art.  5  della  legge  5  maggio  1976, n. 324, e successive
modificazioni,  e' determinato nella misura di L. 16.000 (pari a euro
8,25).