Art. 4.
  1. La  misura  dei  diritti aeroportuali determinata negli articoli
precedenti  viene disposta a titolo provvisorio, e comunque non oltre
un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, in
attesa  della  completa  attuazione  dei  criteri  individuati  dalla
delibera   CIPE   in   premessa  indicata  e  degli  adempimenti  ivi
completati,  con  particolare  riferimento  alla  elaborazione di una
contabilita'  analitica  per centri di costo ed alla stipulazione del
contratto di programma da parte dei gestori aeroportuali.
  Non  si  fara' luogo ad ulteriori aumenti dei diritti aeroportuali,
per   ciascun   aeroporto,   fino  a  quando  il  rispettivo  gestore
aeroportuale non avra' ottemperato agli oneri di cui al comma 1.
  Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 14 novembre 2000


                             Il Ministro dei trasporti
                                e della navigazione
                                      Bersani

Il Ministro delle finanze
        Del Turco

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2001
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 23