Art. 4. 1. La misura dei diritti aeroportuali determinata negli articoli precedenti viene disposta a titolo provvisorio, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in attesa della completa attuazione dei criteri individuati dalla delibera CIPE in premessa indicata e degli adempimenti ivi completati, con particolare riferimento alla elaborazione di una contabilita' analitica per centri di costo ed alla stipulazione del contratto di programma da parte dei gestori aeroportuali. Non si fara' luogo ad ulteriori aumenti dei diritti aeroportuali, per ciascun aeroporto, fino a quando il rispettivo gestore aeroportuale non avra' ottemperato agli oneri di cui al comma 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 novembre 2000 Il Ministro dei trasporti e della navigazione Bersani Il Ministro delle finanze Del Turco Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2001 Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 23