Art. 2.
Verifica della disponibilita' dei mezzi elettronici e degli strumenti
                        tecnici di controllo

  1.  Nei  casi  previsti  dall'art.  275-bis del codice di procedura
penale  e  dall'art. 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975,
n.  354,  ai  fini  dell'applicazione  delle  procedure  di controllo
mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, la questura o i
comandi  provinciali  delle  altre  Forze  di  polizia,  su richiesta
proveniente   dall'autorita'   giudiziaria,   verificano  l'effettiva
disponibilita'   di   tali   mezzi  e  strumenti,  l'esistenza  delle
condizioni tecniche necessarie a garantirne il corretto funzionamento
presso   il   domicilio   indicato   dall'autorita'  giudiziaria  per
l'esecuzione  della  misura, nonche' i tempi tecnici necessari per la
attivazione dei sistemi di controllo.