Art. 2. Verifica della disponibilita' dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo 1. Nei casi previsti dall'art. 275-bis del codice di procedura penale e dall'art. 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, la questura o i comandi provinciali delle altre Forze di polizia, su richiesta proveniente dall'autorita' giudiziaria, verificano l'effettiva disponibilita' di tali mezzi e strumenti, l'esistenza delle condizioni tecniche necessarie a garantirne il corretto funzionamento presso il domicilio indicato dall'autorita' giudiziaria per l'esecuzione della misura, nonche' i tempi tecnici necessari per la attivazione dei sistemi di controllo.