Art. 3. Attivazione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo 1. L'ufficio o comando di polizia incaricato del controllo sull'osservanza delle prescrizioni connesse all'esecuzione degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare provvede affinche' i mezzi elettronici o gli altri strumenti tecnici di controllo vengano installati ed attivati. 2. L'ufficio o comando di polizia che provvede alla notifica del provvedimento che dichiara la cessazione o la revoca degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare, provvede affinche' i mezzi elettronici e gli altri strumenti tecnici di controllo vengano contestualmente disattivati o rimossi.