Art. 3.
Attivazione  dei  mezzi  elettronici  e  degli  strumenti  tecnici di
                              controllo

  1.   L'ufficio  o  comando  di  polizia  incaricato  del  controllo
sull'osservanza  delle  prescrizioni  connesse  all'esecuzione  degli
arresti domiciliari o della detenzione domiciliare provvede affinche'
i  mezzi  elettronici  o  gli  altri  strumenti  tecnici di controllo
vengano installati ed attivati.
  2.  L'ufficio  o  comando di polizia che provvede alla notifica del
provvedimento  che  dichiara  la cessazione o la revoca degli arresti
domiciliari  o  della  detenzione  domiciliare,  provvede affinche' i
mezzi  elettronici e gli altri strumenti tecnici di controllo vengano
contestualmente disattivati o rimossi.