Art. 3.
  1.  A decorrere dal 1o ottobre 2001, i veicoli, sistemi, componenti
o entita' tecniche, di cui all'art. 1, soggetti alle prescrizioni del
presente  decreto,  sono esentati dalla osservanza delle disposizioni
del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della
direttiva  89/336/CEE  come  da  ultimo  modificata  dalla  direttiva
93/68/CEE.