Art. 3. 1. A decorrere dal 1o ottobre 2001, i veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche, di cui all'art. 1, soggetti alle prescrizioni del presente decreto, sono esentati dalla osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE come da ultimo modificata dalla direttiva 93/68/CEE.