(all. 1 - art. 1)
                               STATUTO

                               Art. 1.
                        Agenzia delle entrate
    1.  L'Agenzia  delle  entrate,  di  seguito  denominata  agenzia,
istituita  ai  sensi  dell'art.  57 del decreto legislativo 30 luglio
1999,   n.   300,   di  seguito  denominato  decreto  istitutivo,  ha
personalita'  giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile
e finanziaria.
    2.  L'Agenzia e' sottoposta all'alta vigilanza del Ministro delle
finanze e al controllo della Corte dei conti, che lo esercita secondo
le modalita' previste dalla legge.
    3.  L'attivita'  dell'Agenzia e' regolata dal decreto istitutivo,
dalle  norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate
nell'esercizio della propria autonomia.
    4. L'Agenzia ha la sua sede centrale in Roma.
                               Art. 2.
                         Fini istituzionali
    1.  L'Agenzia  svolge  tutte  le  funzioni  ed  i compiti ad essa
attribuiti  dalla  legge  in  materia di entrate tributarie e diritti
erariali,  al  fine  di  perseguire il massimo livello di adempimento
degli  obblighi  fiscali.  A  tal  fine l'Agenzia assicura e sviluppa
l'assistenza  ai contribuenti, il miglioramento delle relazioni con i
contribuenti,  i  controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e
l'evasione   fiscale,   nel   rispetto  dei  principi  di  legalita',
imparzialita'   e   trasparenza  e  secondo  criteri  di  efficienza,
economicita' ed efficacia.
    2. L'Agenzia assicura, in materia di entrate tributarie erariali,
i   servizi  relativi  all'amministrazione,  alla  riscossione  e  al
contenzioso  dei  tributi diretti, dell'imposta sul valore aggiunto e
di  tutte  le  imposte, diritti o entrate erariali gia' di competenza
del  Dipartimento  delle entrate, ad essa affidati con il decreto del
Ministro di cui all'art. 62, comma 3, del decreto istitutivo.
    3.  L'Agenzia  assicura  il supporto alle attivita' del Ministero
delle  finanze e la collaborazione con le altre agenzie fiscali e con
gli  altri  enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori
della fiscalita' di competenza statale.
    4.  L'Agenzia  presta  la  propria  collaborazione,  secondo  gli
indirizzi   impartiti  dal  Ministro,  alle  istituzioni  dell'Unione
europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento, nelle materie
di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.
                               Art. 3.
                         Federalismo fiscale
    1.  L'Agenzia,  nel  perseguimento dei propri fini istituzionali,
assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel
rispetto  delle  funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli
enti locali, secondo i principi del federalismo fiscale.
    2.  L'Agenzia  promuove  e  fornisce servizi alle regioni ed agli
enti   locali  per  la  gestione  dei  tributi  di  loro  competenza,
stipulando   convenzioni  per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
riscossione  e  il  contenzioso  dei tributi e articolando la propria
organizzazione  periferica  in  modo da favorire lo svolgimento delle
attivita'  di  collaborazione  e di supporto alle regioni e agli enti
locali.
    3.  L'Agenzia  stabilisce  forme  e strumenti di collaborazione e
reciproca  informazione  con il sistema delle autonomie locali, anche
ai  fini  della determinazione dei contenuti della convenzione di cui
all'art.  59 del decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati
previsti dalla convenzione stessa.
                               Art. 4.
                            Attribuzioni
    1.  L'Agenzia,  nel  perseguimento  della  propria missione e dei
propri  scopi  istituzionali,  esercita,  in particolare, le seguenti
funzioni ed attribuzioni:
      a) assistenza   ai  contribuenti,  assicurando  l'informazione,
semplificando gli adempimenti, riducendo gli oneri e fornendo servizi
di  consulenza  ai  contribuenti  e  agli  altri enti interessati dal
sistema della fiscalita';
      b) riscossione    dei    tributi,   assicurando   la   gestione
dell'archivio  delle  dichiarazioni, le operazioni di riscossione, il
controllo  sull'operato  dei  concessionari  e  degli intermediari, i
rimborsi   ai   contribuenti,   il   controllo  sulla  regolarita'  e
tempestivita'  della  messa  a disposizione delle risorse finanziarie
acquisite per l'erario e gli altri enti impositori;
      c) contrasto dell'evasione fiscale, assicurando le attivita' di
controllo  e  di  verifica,  il  controllo  sui concessionari e sugli
intermediari;
      d) gestione  dei  servizi  relativi  ai  giochi, ivi compresi i
concorsi  pronostici  e le scommesse, gia' attribuiti al Dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze;
      e) gestione   del  contenzioso,  assicurando  la  tutela  degli
interessi erariali nelle diverse sedi giudiziarie, anche favorendo il
ricorso agli strumenti di conciliazione;
      f) fornitura  di servizi, nella materia di competenza, ad altri
enti,   sulla   base   di   disposizioni   di  legge  o  di  rapporti
convenzionali;
      g) promozione  e  partecipazione  ai  consorzi  e alle societa'
previsti dall'art. 59, comma 5, del decreto istitutivo.
    2.   Nell'esercizio   delle  proprie  funzioni  ed  attribuzioni,
l'agenzia  determina  regole  di  condotta  per  gli  uffici  e per i
contribuenti,  assicurando la massima efficienza dell'attivita' degli
uffici  e  la  minima  onerosita' per i contribuenti, la qualita' del
servizio  di  assistenza,  l'efficacia  e  l'adeguatezza delle azioni
mirate  a  contrastare  l'evasione,  anche  sulla base dello sviluppo
degli strumenti valutativi e conoscitivi.
                               Art. 5.
                             O r g a n i
    1.  Ai  sensi  dell'art.  67  del  decreto istitutivo, gli organi
dell'Agenzia sono:
      a) il direttore dell'agenzia;
      b) il comitato direttivo;
      c) il collegio dei revisori dei conti.
    2.  Il  direttore  dell'Agenzia, nominato con le modalita' di cui
all'art.  67,  comma  2  del  decreto istitutivo, resta in carica per
cinque   anni.   L'incarico,  che  comporta  un  rapporto  di  lavoro
subordinato  con  l'agenzia,  e'  incompatibile con altri rapporti di
lavoro  subordinato  pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonche'
con qualsiasi altra attivita' professionale pubblica o privata, anche
occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti
dell'agenzia.
    3.  Il  comitato  direttivo  e'  nominato per la durata di cinque
anni,  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'art.  67, comma 3, del
decreto  istitutivo  ed e' composto da sei membri, oltre al direttore
dell'agenzia  che  lo  presiede.  Tre dei componenti sono nominati in
quanto  dirigenti  preposti  ad  una delle direzioni centrali e delle
direzioni  regionali. Con le medesime modalita' si procede anche alla
sostituzione  dei  singoli  componenti  cessati  per  qualsiasi causa
dall'incarico,  inclusa  la  sostituzione  dei componenti che cessano
dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti.
    4.  Le  incompatibilita' sancite dall'art. 67, comma 2 e comma 5,
del  decreto  istitutivo  operano a partire dalla data fissata con il
decreto  ministeriale  di  cui  all'art.  73,  comma  4,  del decreto
istitutivo; dalla stessa data decorre il rapporto di lavoro di cui al
comma 2 del presente articolo.
    5.  Il  collegio dei revisori dei conti e' nominato per la durata
di  cinque  anni,  ai  sensi  dell'art.  67,  comma  4,  del  decreto
istitutivo  ed  e' composto dal presidente, da due membri effettivi e
due  supplenti  iscritti al registro dei revisori contabili. I membri
del  collegio  dei revisori possono essere confermati una sola volta.
Ai membri del collegio si applica l'art. 2399 del codice civile.
    6.  I  compensi  dei  componenti  degli  organi  collegiali  sono
stabiliti  con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
                               Art. 6.
                     Attribuzioni del direttore
    1.  Il  direttore  e'  il  legale rappresentante dell'Agenzia, la
dirige  e ne e' responsabile. Il direttore svolge tutti i compiti non
espressamente  assegnati  dalle  disposizioni di legge e dal presente
statuto ad altri organi e in particolare:
      a) presiede  il  comitato  direttivo  e  propone allo stesso lo
statuto,   i   regolamenti,   gli   atti  generali  che  regolano  il
funzionamento  dell'agenzia,  i piani aziendali, il budget aziendale,
il  bilancio e le spese superiori all'ammontare di cinque miliardi di
lire, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle societa'
di cui all'art. 59, comma 5, del decreto istitutivo;
      b) determina,  anche  in  attuazione  della  convenzione di cui
all'art.  59 del decreto istitutivo, le scelte strategiche aziendali,
previa valutazione del comitato direttivo;
      c) stipula  la  convenzione  di  cui  all'art.  59  del decreto
istitutivo,  sentito  il  comitato  direttivo e consultate, a termini
dell'art.  16,  comma  2,  del  presente  statuto,  le organizzazioni
sindacali;
      d) provvede, nei limiti e con le modalita' previsti dalle norme
e  dai  contratti  collettivi, alle nomine dei dirigenti sottoponendo
quelle relative alle strutture di vertice alla valutazione preventiva
del comitato direttivo;
      e) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per
raggiungere  i  risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le
risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;
      f) pone  in  essere gli atti di gestione ed esercita i relativi
poteri  di  spesa  e  di  acquisizione  delle entrate, fatte salve le
competenze dei dirigenti;
      g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta
con  le  altre  agenzie  fiscali  e  con  gli altri enti e organi che
comunque   esercitano   funzioni   in  settori  della  fiscalita'  di
competenza dello Stato, nonche' con il sistema delle autonomie locali
e   da'   attuazione   agli   indirizzi  del  Ministro  ai  fini  del
coordinamento  di  cui  all'art.  56, comma 1, lettera d) del decreto
istitutivo;
      h) assicura  l'attivita' di supporto dell'Agenzia nei confronti
del Ministero delle finanze;
      i) partecipa,  secondo  le  modalita'  previste dalla normativa
vigente,  alla  contrattazione  del  comparto delle agenzie fiscali e
sottoscrive   i   contratti  integrativi  e  gli  accordi  collettivi
dell'Agenzia.
    2.  In  caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo,
le  attribuzioni  del  direttore sono esercitate da un componente del
comitato  direttivo,  nominato  dallo stesso comitato direttivo tra i
dirigenti dell'Agenzia, su proposta del direttore, nella prima seduta
successiva all'entrata in vigore del presente statuto. La delibera e'
trasmessa al Ministro.
                               Art. 7.
                 Attribuzioni del comitato direttivo
    1. Il comitato direttivo:
      a) delibera,  su  proposta  del  direttore,  sullo  statuto,  i
regolamenti,   gli   atti  generali  che  regolano  il  funzionamento
dell'agenzia, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio, le
spese   superiori  all'ammontare  di  cinque  miliardi  di  lire,  la
costituzione  o  la partecipazione ai consorzi e alle societa' di cui
all'art.  59,  comma  5,  del  decreto  istitutivo, e in tutti i casi
previsti dai regolamenti di contabilita' e di amministrazione;
      b) valuta  le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in
tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del
presente  statuto  e  negli  altri  casi  previsti dai regolamenti di
contabilita' e di amministrazione;
      c) valuta  ogni questione che il direttore ponga all'ordine del
giorno.
                               Art. 8.
                Funzionamento del comitato direttivo
    1.   Il  comitato  direttivo  si  riunisce  su  convocazione  del
direttore  ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno
quattro volte all'anno; si riunisce comunque entro dieci giorni dalla
ricezione della richiesta del Ministro di una nuova delibera relativa
ad   un  atto  sottoposto  a  controllo  e  sospeso  per  ragioni  di
legittimita'  o di merito ai sensi dell'art. 60, comma 2, del decreto
istitutivo.
    2.  Su  specifici argomenti, il direttore ha facolta' di invitare
ad  assistere  alla seduta del comitato direttivo i rappresentanti di
altre amministrazioni o agenzie, nonche' esperti, interni ed esterni,
nelle materie da trattare.
    3.  L'avviso  di convocazione, contenente la data, il luogo della
seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato,
tramite  raccomandata  o  a mezzo telefax o posta elettronica, almeno
sette  giorni  prima  della  data  fissata  per  la seduta e, in caso
d'urgenza, almeno dodici ore prima.
    4.  Nei  casi  di  cui  al comma 1, secondo periodo, del presente
articolo,  il direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla
ricezione  della  richiesta del Ministro. In mancanza, il comitato e'
convocato dal presidente del collegio dei revisori dei conti.
    5.  Il  comitato  si  intende regolarmente costituito quando alla
seduta  sono  presenti  la  meta'  piu'  uno  dei suoi componenti. In
mancanza   dell'avviso   di  convocazione,  il  comitato  si  intende
regolarmente  costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i
suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente puo' opporsi alla
discussione  di  argomenti  sui quali non si ritiene sufficientemente
informato.
    6. Le sedute del comitato sono presiedute dal direttore o, in sua
assenza,  da chi ne fa le veci, ovvero dal componente piu' anziano di
eta'.
    7.  Le  deliberazioni  di  competenza  del  comitato  sono  prese
a maggioranza  dei  presenti.  In  caso di parita' prevale il voto di
colui che presiede il collegio.
    8.  Quando il comitato e' chiamato a deliberare sullo statuto, le
deliberazioni   sono   adottate   con   la maggioranza  assoluta  dei
componenti.
    9. Delle sedute del comitato e' redatto apposito verbale.
                               Art. 9.
          Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti
    1. Il collegio dei revisori dei conti:
      a) accerta  la  regolare  tenuta  dei  libri  e delle scritture
contabili;
      b) vigila  sull'osservanza  delle leggi, del presente statuto e
dei regolamenti dell'Agenzia;
      c) esamina il budget e controlla il bilancio;
      d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
      e) redige le relazioni di propria competenza;
      f) puo'  chiedere  al  direttore  notizie  sull'andamento  e la
gestione  dell'Agenzia,  ovvero  su  singole  questioni, riferendo al
Ministro delle finanze le eventuali irregolarita' riscontrate;
      g) svolge  il  controllo di regolarita' secondo le disposizioni
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
      h) esercita  ogni  altro  compito  relativo  alle  funzioni  di
revisore dei conti.
    2.  I  membri  del  collegio assistono senza diritto di voto alle
sedute  del  comitato  direttivo.  I  membri  che,  in  un  anno, non
assistono senza giustificato motivo a piu' di due sedute del comitato
direttivo, decadono dall'ufficio.
                              Art. 10.
          Funzionamento del collegio dei revisori dei conti
    1.   Il   collegio  dei  revisori  dei  conti  e'  convocato  dal
presidente,  anche  su  richiesta  dei  componenti,  ogniqualvolta lo
ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.
    2.  Le  deliberazioni  del  collegio  sono  assunte a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a
fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
    3.  Le  sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale
che  viene  trascritto  sul libro dei verbali del collegio, custodito
presso l'Agenzia.
                              Art. 11.
                              Dirigenza
    1. I dirigenti dell'Agenzia:
      a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali
predisposti   dal   direttore  per  l'attuazione  della  convenzione,
adottando  i  relativi  atti  e  provvedimenti  amministrativi  e  di
gestione  ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione
delle entrate;
      b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;
      c) dirigono,  controllano e coordinano l'attivita' degli uffici
che   da   essi   dipendono   e  dei  responsabili  dei  procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
      d) provvedono  alla  gestione  del  personale  e  delle risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
                              Art. 12.
                   Strutture di controllo interno
    1.  Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono strutturati
secondo  le  disposizioni  generali del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  286,  e  secondo  le  specifiche  modalita'  previste  dal
regolamento di amministrazione.
                              Art. 13.
       Principi generali di organizzazione e di funzionamento
    1.  L'Agenzia e' articolata in uffici centrali e periferici. Tale
articolazione,    sino    all'approvazione    del    regolamento   di
amministrazione,  corrisponde  a  quella attualmente in essere per le
strutture  del  dipartimento delle entrate, le cui funzioni, ai sensi
dell'art.  57,  comma  1,  del  decreto  istitutivo,  sono trasferite
all'Agenzia.
    2.  Con  il  regolamento di amministrazione, nell'esercizio della
propria  autonomia  organizzativa,  l'Agenzia, ai sensi dell'art. 71,
comma   3,   del   decreto   istitutivo,   disciplina,  favorendo  il
decentramento delle responsabilita' operative, la semplificazione dei
rapporti  con  i  cittadini e l'erogazione efficiente ed adeguata dei
servizi,   l'organizzazione   interna  centrale  e  periferica  e  il
funzionamento   degli   uffici,   stabilendo  la  dotazione  organica
complessiva  degli  stessi  e  dettando le norme per l'assunzione del
personale, per la formazione professionale e le regole e le modalita'
per  l'accesso  alla  dirigenza,  in  conformita' con le disposizioni
della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.
                              Art. 14.
                       Attivita' dell'Agenzia
    1.  L'attivita' dell'Agenzia si uniforma, oltre che ai principi e
ai  criteri  individuati  ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto
istitutivo,  alle  disposizioni  stabilite dalla legislazione vigente
nelle  materie  ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni
della  legge  7 agosto 1990, n. 241, e della legislazione nazionale e
comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi.
                              Art. 15.
                        Bilancio dell'Agenzia
    1.  Le  entrate  dell'Agenzia sono individuate ai sensi dell'art.
70, comma 1, del decreto istitutivo.
    2.   Le   norme   contenute   nel   regolamento  di  contabilita'
disciplinano  in  dettaglio  le  modalita'  di redazione del bilancio
dell'Agenzia.  Il  bilancio  dovra' essere redatto secondo i principi
desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
                              Art. 16.
                   Personale e relazioni sindacali
    1.  Ferme  restando  le  responsabilita' vigenti per i dipendenti
delle  pubbliche  amministrazioni, il personale dell'Agenzia uniforma
la  propria  condotta  ai  principi  e  alle  regole  definiti con il
regolamento di cui all'art. 71, comma 2, del decreto istitutivo.
    2.  L'Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali stabile ed
aperto  alle esigenze di informazione, concertazione e contrattazione
con  le  rappresentanze  dei lavoratori. Preliminarmente alla stipula
della convenzione di cui all'art. 59 del decreto istitutivo, le linee
di  pianificazione  aziendale  sono sottoposte alla valutazione delle
organizzazioni  sindacali  in  una  apposita  sede  di  confronto; in
relazione  a cio', l'Agenzia, ferme le proprie determinazioni, attiva
la  concertazione  su  tutte  le  questioni  inerenti  al rapporto di
lavoro,  secondo  le  modalita'  previste dagli accordi collettivi in
vigore.
    3.  Ai fini della contrattazione collettiva, l'Agenzia partecipa,
secondo   le   modalita'  stabilite  dalla  normativa  vigente,  alla
definizione delle direttive, nel comitato di settore, per il comparto
delle  agenzie  fiscali  e  alla  stipula  dei  contratti  collettivi
nazionali.  La  contrattazione  integrativa  aziendale  si svolge nei
limiti e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale.
                              Art. 17.
                          Norma transitoria
    1.  Alla  data  stabilita  con  il  decreto  del  Ministro di cui
all'art.  73,  comma 4, del decreto istitutivo, l'Agenzia subentra al
Ministero  delle  finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze
relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati.
    2.  Il  sistema  di  relazioni  sindacali  previsto dal contratto
collettivo  nazionale  comparto Ministeri e dal contratto integrativo
del  Ministero  delle finanze e' applicato fino all'entrata in vigore
del  primo  contratto  collettivo  di  lavoro  del  comparto  agenzie
fiscali.
    3.  Entro  il  termine di cui all'art. 26 del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300,  il  direttore  e  il  comitato  direttivo
presentano   al   Ministro  una  relazione  sui  risultati  raggiunti
nell'attivita'   per  la  strutturazione  e  il  primo  funzionamento
dell'Agenzia.  Fino  all'entrata  in  vigore del regolamento previsto
dall'art.  58,  comma  3, dello stesso decreto legislativo n. 300 del
1999,  e  comunque  non  oltre  sessanta  giorni  dal  termine di cui
all'art.  26  suddetto,  nel  caso  di  mancata  adozione  degli atti
necessari  al  funzionamento dell'Agenzia, si applica la procedura di
cui all'art. 69 del citato decreto legislativo n. 300.1
    1 Comma aggiunto con delibera del comitato direttivo n. 11 del 23
gennaio 2001.