Art. 7-bis
((  1.  All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, al comma
4,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Si applicano le
disposizioni dell'articolo 303, comma 2".))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 441-bis del codice di
          procedura  penale  come  modificato  dal  decreto-legge  24
          novembre 2000, n. 341 e dalla relativa legge di conversione
          19 gennaio 2001, n. 4.
              "Art.  441-bis.  Provvedimenti del giudice a seguito di
          nuove  contestazioni  sul giudizio abbreviato. - 1. Se, nei
          casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma
          5,   il   pubblico  ministero  procede  alle  contestazioni
          previste  dall'art.  423, comma 1, l'imputato puo' chiedere
          che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
              2.  La  volonta'  dell'imputato e' espressa nelle forme
          previste dall'art. 438, comma 3.
              3.   Il   giudice,   su  istanza  dell'imputato  o  del
          difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni,
          per  la  formulazione della richiesta di cui ai commi l e 2
          ovvero  per  l'integrazione  della  difesa,  e  sospende il
          giudizio per il tempo corrispondente.
              4.  Se  l'imputato  chiede che il procedimento prosegua
          nelle  forme  ordinarie,  il giudice revoca l'ordinanza con
          cui  era  stato  disposto  il  giudizio  abbreviato e fissa
          l'udienza  preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli
          atti  compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441,
          comma  5,  hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai
          sensi dell'art. n. 422. La richiesta di giudizio abbreviato
          non  puo'  essere  riproposta. Si applicano le disposizioni
          dell'art. 303, comma 2.
              5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio
          abbreviato,  l'imputato puo' chiedere l'ammissione di nuove
          prove,  in  relazione alle contestazioni ai sensi dell'art.
          423,  anche oltre i limiti previsti dall'art. 438, comma 5,
          ed  il  pubblico  ministero  puo'  chiedere l'ammissione di
          prova contraria.".
              -  Per  il  testo dell'art. 303, comma 2, del codice di
          procedura penale si veda in note all'art. 2.