Art. 2.
  1.  Per  l'anno 2002 la pesca professionale del novellame di sarda,
alice  ed  alaccia  nonche' del rossetto (Aphia minuta) e' consentita
alle  unita' di cui all'art. 1 a condizione che sia stata ritirata la
relativa autorizzazione per l'anno 2001.
  2.  L'autorizzazione  per  l'anno 2002 e' rilasciata all'armatore -
quale  risulta  dalla  licenza  di  pesca  -  prima dell'inizio della
campagna  di  pesca  e  previa  dimostrazione  di  avvenuto pagamento
dell'onere per la pesca speciale relativo all'anno 2002.
  3.  Le  cooperative  armatoriali  ed i proprietari/armatori di piu'
unita'   possono  trasferire  l'autorizzazione,  rispettivamente,  su
unita'  di  altro socio e su altra unita' di proprieta', a condizione
che  la stessa soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti di soci o
di proprieta':
    a) sia iscritta nello stesso compartimento marittimo;
    b) sia  di  stazza  e  potenza  non  superiore  ai  limiti di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 28 agosto 1996;
    c) sia  abilitata  agli attrezzi prescritti dall'art. 2, comma 1,
del succitato decreto ministeriale 28 agosto 1996.
  4.  Le  richieste  di  cui al comma 3, su carta da bollo, con firma
autenticata  del legale rappresentante o dell'armatore avente titolo,
devono  pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Direzione  generale della pesca e dell'acquacoltura - nel periodo dal
1o ottobre al 30 novembre 2001.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 febbraio 2001
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio