Art. 2. 1. Per l'anno 2002 la pesca professionale del novellame di sarda, alice ed alaccia nonche' del rossetto (Aphia minuta) e' consentita alle unita' di cui all'art. 1 a condizione che sia stata ritirata la relativa autorizzazione per l'anno 2001. 2. L'autorizzazione per l'anno 2002 e' rilasciata all'armatore - quale risulta dalla licenza di pesca - prima dell'inizio della campagna di pesca e previa dimostrazione di avvenuto pagamento dell'onere per la pesca speciale relativo all'anno 2002. 3. Le cooperative armatoriali ed i proprietari/armatori di piu' unita' possono trasferire l'autorizzazione, rispettivamente, su unita' di altro socio e su altra unita' di proprieta', a condizione che la stessa soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti di soci o di proprieta': a) sia iscritta nello stesso compartimento marittimo; b) sia di stazza e potenza non superiore ai limiti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 28 agosto 1996; c) sia abilitata agli attrezzi prescritti dall'art. 2, comma 1, del succitato decreto ministeriale 28 agosto 1996. 4. Le richieste di cui al comma 3, su carta da bollo, con firma autenticata del legale rappresentante o dell'armatore avente titolo, devono pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - nel periodo dal 1o ottobre al 30 novembre 2001. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 febbraio 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio