Art. 5.
                    Ritardato o mancato pagamento

  1.  In  caso di ritardato versamento delle somme dovute, e comunque
non  oltre  il  31 ottobre,  le stesse sono aumentate degli interessi
decorrenti  dalla scadenza del termine fissato nell'art. 3, calcolati
secondo il tasso legale vigente.
  2.  In  caso  di  mancato  pagamento  delle  somme  dovute  e degli
interessi,  si  provvede  al  loro  recupero  a  norma  delle vigenti
disposizioni in materia.