Art. 5. Ritardato o mancato pagamento 1. In caso di ritardato versamento delle somme dovute, e comunque non oltre il 31 ottobre, le stesse sono aumentate degli interessi decorrenti dalla scadenza del termine fissato nell'art. 3, calcolati secondo il tasso legale vigente. 2. In caso di mancato pagamento delle somme dovute e degli interessi, si provvede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni in materia.