Art. 6. Riassegnazione 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta del Ministro delle comunicazioni, con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, provvede alla riassegnazione, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, delle somme versate ai sensi del presente decreto.