Art. 6.
                           Riassegnazione

  1.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica,  su  richiesta  del  Ministro  delle comunicazioni, con le
procedure   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 novembre  1999,  n. 469, provvede alla riassegnazione, ad apposita
unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero
delle  comunicazioni,  delle  somme  versate  ai  sensi  del presente
decreto.