IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, che all'art. 55, comma 3, stabilisce che, con decorrenza dal 1o gennaio 1998, e' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in societa' per azioni; Visto l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, il quale stabilisce che, allo scopo di agevolare il processo di trasformazione dell'Istituto Poligrafico in societa' per azioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina, con proprio decreto, criteri e modalita' per la formazione dei prezzi delle forniture, al fine di assicurare la flessibilita' e di promuovere l'adeguamento alla situazione del mercato; Vista la nota del Gabinetto del Ministro del tesoro n. 6923 del 6 ottobre 1999 con la quale l'ufficio stabilisce che la competenza per la elaborazione del decreto rientra tra le funzioni del Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154; Considerato che si rende necessario determinare i costi di produzione delle forniture al fine di consentire all'Istituto Poligrafico di presentare, per la prescritta approvazione, preventivi di spesa relativi a nuovi prodotti cartari, grafici, editoriali - anche su supporti informatici - richiesti dalla pubblica amministrazione il cui fabbisogno e' stato autorizzato dal Provveditorato generale dello Stato; Tenuto conto che lo stesso Istituto puo' procedere all'espletamento delle lavorazioni per la pubblica amministrazione solo dopo l'avvenuta approvazione da parte del Servizio centrale del provveditore generale dello Stato dei relativi preventivi trasmessi ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806, di approvazione del Regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, modificata ed integrata dal decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116; Considerato che, in osservanza del comma 4 dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni sono rimasti fissati per il 1998 ed il 1999 nella stessa misura stabilita per il 1997; Vista la direttiva della Commissione europea 1999/64 del 23 giugno 1999 in materia di esercizio di monopoli e regole di concorrenza sul mercato; Decreta: Art. 1. O g g e t t o I prezzi improntati ai criteri del presente decreto riguardano i prodotti cartari, grafici ed editoriali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, non presenti nel vigente prezzario in quanto di nuova tipologia per caratteristiche tecniche, di carta e di stampa, commissionati all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dal Provveditorato generale dello Stato.