Art. 2. Criteri per la determinazione dei prezzi 1. Il prezzo di un prodotto viene determinato tenendo conto degli elementi di costo che partecipano alla sua formazione e, in linea generale, riguardano, per quanto attiene alle forniture direttamente espletate dall'Istituto Poligrafico, il costo della carta o altro supporto impiegato nella lavorazione della specifica commessa, il costo della mano d'opera utilizzata per la stampa, l'allestimento ed altre operazioni direttamente connesse, oltre ad un incremento per le spese generali espresso in percentuale. 2. Il prezzo cosi' definito dovra' risultare in linea con quelli di mercato. A tal fine si fara' riferimento a prodotti di categoria omogenea con le tipologie gia' previste dai tariffari vigenti alla data del presente decreto ed approvati dalla Commissione di cui all'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559 sino alla data del 29 aprile 1999 giusto l'art. 12 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 che ne ha disposto l'abrogazione. 3. Il prezzo unitario dei prodotti denominati "carte valori", determinato in relazione al criterio di cui al comma 1, puo' essere maggiorato di una percentuale sino ad un massimo del 3% a copertura dei servizi intermedi connessi al particolare regime di controlli e sicurezze cui le stesse sono sottoposte nel corso delle lavorazioni e sino alla consegna, distinguendo le tipologie dei "valori" e degli "stampati a rigoroso rendiconto". 4. Nei casi eccezionali di affidamento dell'esecuzione delle forniture a stabilimenti di terzi, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, i prezzi da riconoscere all'Istituto Poligrafico saranno quelli corrisposti dal medesimo Istituto all'esecutore esterno oltre ad una quota percentuale sino ad un massimo del 3% del prezzo corrisposto, per le spese vive di gestione; detta percentuale sara' graduata in relazione alla tipologia del prodotto corumissionato ed all'importo della commessa. 5. Eventuale variazione su base annua dei prezzi dei prodotti, dipendente da incrementi o decrementi del costo dei fattori della produzione, deve essere richiesta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i fabbisogni da espletare.