Art. 2.
              Criteri per la determinazione dei prezzi

  1.  Il  prezzo di un prodotto viene determinato tenendo conto degli
elementi  di  costo  che  partecipano alla sua formazione e, in linea
generale,  riguardano, per quanto attiene alle forniture direttamente
espletate  dall'Istituto  Poligrafico,  il  costo della carta o altro
supporto  impiegato  nella  lavorazione  della specifica commessa, il
costo  della mano d'opera utilizzata per la stampa, l'allestimento ed
altre operazioni direttamente connesse, oltre ad un incremento per le
spese generali espresso in percentuale.
  2. Il prezzo cosi' definito dovra' risultare in linea con quelli di
mercato.  A  tal  fine  si  fara' riferimento a prodotti di categoria
omogenea  con  le  tipologie gia' previste dai tariffari vigenti alla
data  del  presente  decreto  ed  approvati  dalla Commissione di cui
all'art.  18  della  legge  13 luglio 1966, n. 559 sino alla data del
29 aprile  1999  giusto  l'art.  12 del decreto legislativo 21 aprile
1999, n. 116 che ne ha disposto l'abrogazione.
  3.  Il  prezzo  unitario  dei  prodotti  denominati "carte valori",
determinato  in  relazione  al  criterio  di  cui  al  comma  1, puo'
essere maggiorato  di  una  percentuale  sino  ad un massimo del 3% a
copertura  dei  servizi  intermedi  connessi al particolare regime di
controlli  e  sicurezze cui le stesse sono sottoposte nel corso delle
lavorazioni  e  sino  alla  consegna,  distinguendo  le tipologie dei
"valori" e degli "stampati a rigoroso rendiconto".
  4.  Nei  casi  eccezionali  di  affidamento  dell'esecuzione  delle
forniture  a  stabilimenti  di  terzi, determinati da sovraccarico di
commesse  o da ragioni tecniche, i prezzi da riconoscere all'Istituto
Poligrafico   saranno   quelli   corrisposti  dal  medesimo  Istituto
all'esecutore  esterno  oltre  ad  una  quota  percentuale sino ad un
massimo del 3% del prezzo corrisposto, per le spese vive di gestione;
detta  percentuale  sara'  graduata  in  relazione alla tipologia del
prodotto corumissionato ed all'importo della commessa.
  5.  Eventuale  variazione  su  base  annua dei prezzi dei prodotti,
dipendente  da  incrementi  o  decrementi del costo dei fattori della
produzione,  deve  essere richiesta dall'Istituto Poligrafico e Zecca
dello  Stato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si
riferiscono i fabbisogni da espletare.