Art. 3. Modalita' di applicazione 1. La determinazione dei prezzi dovra' riguardare le forniture regolarmente autorizzate dal Provveditorato generale dello Stato, dovra' avvenire prima del loro espletamento da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e, comunque entro e non oltre venti giorni dalla richiesta dell'Istituto medesimo. 2. Solo in via eccezionale e per le commesse ritenute urgenti dal Provveditorato generale dello Stato, e' consentito all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sempre nel corso dell'anno di richiesta di fornitura gia' autorizzata, chiedere la determinazione del relativo prezzo dopo l'espletamento della fornitura, e, comunque, per quanto concerne le carte valori e stampati a rigoroso rendiconto, prima della consegna ai magazzini del Provveditorato generale dello Stato. 3. I prezzi unitari delle singole commesse determinati in ossequio al presente decreto non potranno subire variazioni nel corso dell'espletamento della fornitura. I prezzi sono ancorati all'anno di affidamento della commessa e, pertanto, qualunque variazione di prezzo deliberata successivamente all'ordinazione non trovera' applicazione anche se la consegna del prodotto avverra' o si completera', in caso di consegne parziali, nell'esercizio successivo, salvo che il rinvio della consegna sia richiesto al committente. 4. Le richieste di determinazione dei prezzi, sia per quanto attiene a forniture di nuovi prodotti sia avuto riguardo a variazioni di alcune caratteristiche di prodotti gia presenti nel prezzario, devono essere avanzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al Provveditorato generale, corredate di apposita relazione tecnico-economica che giustifichi i costi di produzione relativi ed il conseguente prezzo. 5. La variazione dei prezzi su base annua di cui al punto 5 del precedente articolo verra' applicata, nella misura riconosciuta dalla commissione, avuto riguardo alle diverse categorie di prodotti e, nel loro ambito, ai singoli prodotti omogenei.