Art. 3.
                      Modalita' di applicazione

  1.  La  determinazione  dei  prezzi  dovra' riguardare le forniture
regolarmente  autorizzate  dal  Provveditorato  generale dello Stato,
dovra'  avvenire  prima  del loro espletamento da parte dell'Istituto
Poligrafico  e  Zecca dello Stato e, comunque entro e non oltre venti
giorni dalla richiesta dell'Istituto medesimo.
  2.  Solo  in via eccezionale e per le commesse ritenute urgenti dal
Provveditorato  generale  dello  Stato,  e'  consentito  all'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  sempre  nel  corso dell'anno di
richiesta  di  fornitura gia' autorizzata, chiedere la determinazione
del relativo prezzo dopo l'espletamento della fornitura, e, comunque,
per quanto concerne le carte valori e stampati a rigoroso rendiconto,
prima  della  consegna ai magazzini del Provveditorato generale dello
Stato.
  3.  I prezzi unitari delle singole commesse determinati in ossequio
al   presente  decreto  non  potranno  subire  variazioni  nel  corso
dell'espletamento della fornitura. I prezzi sono ancorati all'anno di
affidamento  della  commessa  e,  pertanto,  qualunque  variazione di
prezzo   deliberata   successivamente  all'ordinazione  non  trovera'
applicazione  anche  se  la  consegna  del  prodotto  avverra'  o  si
completera', in caso di consegne parziali, nell'esercizio successivo,
salvo che il rinvio della consegna sia richiesto al committente.
  4.  Le  richieste  di  determinazione  dei  prezzi,  sia per quanto
attiene a forniture di nuovi prodotti sia avuto riguardo a variazioni
di  alcune  caratteristiche  di  prodotti gia presenti nel prezzario,
devono  essere avanzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
al   Provveditorato   generale,   corredate   di  apposita  relazione
tecnico-economica  che  giustifichi i costi di produzione relativi ed
il conseguente prezzo.
  5.  La  variazione  dei  prezzi su base annua di cui al punto 5 del
precedente articolo verra' applicata, nella misura riconosciuta dalla
commissione, avuto riguardo alle diverse categorie di prodotti e, nel
loro ambito, ai singoli prodotti omogenei.