Art. 2. La catalogazione costituisce lo strumento conoscitivo basilare per il corretto ed efficace espletamento delle funzioni legate alla gestione del territorio ai fini del conseguimento di reali obiettivi di tutela ed e' strumento essenziale di supporto per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobile e mobile nel territorio e nel museo, nonche' per la promozione e la realizzazione delle attivita' di carattere didattico, divulgativo e di ricerca. Le parti convengono pertanto sulla necessita' di assicurare il coordinamento metodologico ed operativo delle attivita' di catalogazione e sulla necessita' di implementazione della carta del rischio del patrimonio culturale, quale strumento di supporto alle decisioni in materia di conservazione programmata, di restauro e di pianificazione territoriale.