Art. 3. Presso ogni regione viene costituito, a partire dalle realizzazioni esistenti, un sistema informativo relativo ai beni culturali e ambientali, per le esigenze dei soggetti istituzionali che vi concorrono. Il sistema deve essere realizzato in modo da potersi porre in comunicazione con il sistema informativo del catalogo generale. Il sistema sara' accessibile all'utenza esterna, fatti salvi sia gli aspetti di riservatezza e sicurezza che il rispetto dei diritti d'autore. I dati raccolti secondo le metodologie dell'ICCD possono essere organizzati, nell'ambito di ciascun sistema regionale, in modo tale da corrispondere alle esigenze di un'utenza differenziata. I sistemi informativi regionali dei beni culturali e ambientali, in connessione con il sistema centrale dell'ICCD, costituiscono punto di riferimento in ambito regionale per le attivita' di catalogazione e di documentazione. A tal fine le istituzioni che operano sul territorio regionale concorrono alla costituzione del sistema informativo regionale, con l'integrazione in rete dei propri archivi catalografici.