(all. 1 - art. 1)
PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
                    ORIGINE CONTROLLATA "OFFIDA"

                               Art. 1.
                       Denominazione dei vini
    La  denominazione  d'origine controllata "Offida" e' riservata ai
vini  che  rispondono  alle  condizioni  e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
      "Offida" Pecorino;
      "Offida" Passerina (anche nella tipologia Passito, Vino santo e
Spumante);
      "Offida" rosso.
                               Art. 2.
                         Base ampelografica
    I  vini  di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti dalle uve
prodotte  dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la seguente
composizione ampelografica:
      "Offida" Pecorino:
        Pecorino:  minimo  85%; possono concorrere alla produzione di
detto  vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Ascoli Piceno, fino ad un massimo
del 15%;
      "Offida" Passerina (anche nella tipologia Passito, Vino Santo e
Spumante):
        Passerina:  minimo 85%; possono concorrere alla produzione di
detto  vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Ascoli Piceno, fino ad un massimo
del 15%;
      "Offida" rosso:
        Montepulciano:  minimo  50%;  Cabernet Sauvignon: minimo 30%;
possono  concorrere  alla  produzione  di  detto vino altri vitigni a
bacca  rossa,  non  aromatici,  raccomandati  e/o  autorizzati per la
provincia di Ascoli Piceno, fino ad un massimo del 20% .
                               Art. 3.
                    Zona di produzione delle uve.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  dei vini a denominazione di
origine  controllata  "Offida"  di  cui  al  precedente art. 2 devono
provenire  dai  vigneti  ubicati  nella provincia di Ascoli Piceno ed
inclusi nei territori appresso delimitati.
    La  zona  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine
controllata  "Offida"  Pecorino  e  Passerina,  anche nella tipologia
passito  e  spumante,  comprende  gli  interi  territori  comunali di
Acquaviva  Picena,  Appignano,  Casteldilama,  Castorano, Castignano,
Cossignano,  Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone, nonche' parte
dei   territori   comunali   di  Ascoli  Piceno,  Colli  del  Tronto,
Campofilone,  Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto Marche;
Massignano,   Monsampolo   del  Tronto,  Montedinove,  Monteprandone,
Pedaso, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli.
    Tale  zona  e'  cosi'  delimitata;  partendo  dalla  s.s.  n.  16
Adriatica  la  linea di delimitazione segue la s.s. n. 4 Salaria fino
ad  incontrare  la  strada  che  porta a Vallesenzana e raggiunto per
detta strada il confine amministrativo che divide il comune di Ascoli
Piceno  con  il comune di Appignano, segue lo stesso fino al torrente
Bretta,  per  continuare  sul confine amministrativo tra il comune di
Castignano  ed  il comune di Ascoli Piceno. La stessa linea segue poi
il  confine amministrativo tra il comune di Castignano e Rotella fino
ad  incrociare  la  strada  che  collega Castignano a Rotella fino al
centro   abitato   da   cui  prosegue  lungo  la  strada  provinciale
Rotella-Montalto Marche fino al ponte sul fiume Aso e da qui prosegue
lungo il fiume verso valle fino all'incrocio con la s.s. 16 Adriatica
che percorre fino alla s.s. 4 Salaria.
    La  zona  di  produzione  dell'"Offida"  rosso comprende l'intero
territorio  dei  comuni  di  Ripatransone,  Offida, Acquaviva Picena,
Castorano, Casteldilama, Cossignano, Appignano del Tronto e parte dei
territori  comunali  di  Ascoli  Piceno, Colli del Tronto, Spinetoli,
Monsampolo  del Tronto, Grottammare, Massignano, Carassai, Montefiore
dell'Aso,  Montalto Marche, Castignano, Monteprandone e San Benedetto
del Tronto.
    Il   confine   della   zona   coincide   con   quello   dell'area
precedentemente  descritta  partendo  dalla intersezione del torrente
Menocchia  con  la  s.s.  16 Adriatica procedendo verso Sud fino alla
intersezione  della  s.s.  16  Adriatica  con  la s.s. Salaria da cui
prosegue   verso  l'interno  fino  all'intersezione  fra  il  confine
amministrativo  tra i comuni di Appignano, Ascoli Piceno e Castinano.
Da  qui la linea di delimitazione segue il confine amministrativo tra
il  comune  di  Appignano  e  Castignano fino all'intersezione con la
strada  comunale di Montecalvo e segue la stessa fino alla confluenza
con la strada provinciale Offida-Castignano.
    Dalla  periferia di Castignano, partendo dalla strada provinciale
Castignano-Cossignano, la linea si immette nel compluvio che porta al
fosso dell'Acquachiara seguendo quest'ultima fino al fiume Tesino.
    A  questo punto la linea oltrepassa il fiume segue il fosso delle
Pratole   che   collega  il  fondovalle  con  la  strada  provinciale
Cossignano-Montalto  Marche;  dall'incrocio con questa prosegue sulla
strada  per Porchia, supera il centro abitato di Porchia in direzione
Carassai fino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di
Carassai  e Montalto Marche e lo segue fino al torrente Menocchia. Da
questo  punto  segue il torrente fino alla intersezione con la strada
Casali-San Vito che percorre fino ad incrociare la strada provinciale
Montalto-Carassai. Da questo punto percorre la suddetta attraversando
i  centri abitati di Carassai, Montefiore a Massignano scendendo fino
ad incrociare la s.s. 16 Adriatica.
    La  zona  di  produzione della tipologia Passerina, Vino Santo e'
limitata  all'intero territorio amministrativo dei comuni di Offida e
Ripatransone.
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
    Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione
dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Offida" devono
essere  quelle  normali  della  zona  e  atte a conferire alle uve le
specifiche caratteristiche di qualita'.
    I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti idonei per le
produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
    Sono  esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente
soleggiati o di pianura alluvionale.
    Per  i  nuovi  impianti  e i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro  non  puo'  essere inferiore a 3000, in coltura specializzata,
sia per i vini bianchi che per il vino rosso.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  consentiti  sono  quelli  gia'  usati nella zona e comunque
riconducibili alla spalliera semplice.
    La  Regione  puo' consentire forme di allevamento diverse qualora
siano  tali  da  migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
    E' vietata ogni pratica di forzatura.
    E' consentita l'irrigazione di soccorso.
    La   produzione   massima   di  uva  a  ettaro  e  la  gradazione
alcolometrica minima naturale sono le seguenti:

=====================================================================
                      |                      | Titolo alcolometrico
                      |    Produzione uva    |   volumico naturale
      Tipologia       |     tonn/ettaro      |     minimo % vol
=====================================================================
Pecorino....          |          10          |         11,50
---------------------------------------------------------------------
Passerina....         |          12          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
Passerina spumante....|          12          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
Passerina Passito e   |                      |
Vino Santo....        |          12          |         11,50
---------------------------------------------------------------------
Rosso....             |          10          |         12,50

    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
    Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi compresi l'invecchiamento
obbligatorio,  l'affinamento  dei  rossi,  devono  essere  effettuate
nell'intero territorio provinciale.
    L'appassimento  delle  uve  e  tutte  le  operazioni  successive,
relative  alla  produzione  delle  tipologie "Passito" e "Vino Santo"
devono   essere  effettuate  all'interno  delle  rispettive  zone  di
produzione delimitate al precedente art. 3.
    La spumantizzazione con il metodo classico deve essere effettuata
all'interno   della   zona   di  produzione  sopracitata,  mentre  la
spumantizzazione con il metodo Martinotti od in autoclave puo' essere
effettuata su tutto il territorio nazionale.

  Elaborazione.

    La   tipologia   "Offida"   passito   deve  essere  ottenuta  con
appassimento  delle  uve  in  pianta  e/o  dopo la raccolta in locali
idonei,  anche  termoidrocondizionati,  fino  a raggiungere un tenore
zuccherino di almeno 260 g/l.
    La  tipologia  "Offida"  Vino  Santo  deve  essere  ottenuta  con
appassimento delle uve esclusivamente in locali idonei su graticci od
appese,  senza  nessun  tipo  di  forzatura,  fino  a  raggiungere un
contenuto zuccherino di almeno 260 g/l.
    L'uva  appassita  puo'  essere ammostata non prima del 1 dicembre
dell'anno  di  raccolta  delle  uve e non oltre il 31 marzo dell'anno
successivo, e la fermentazione non e' condizionata nei tempi di avvio
e di conclusione.
    La  fermentazione  e la maturazione devono avvenire in recipienti
di  legno  della  capacita'  massima  di  500 litri per un periodo di
almeno  1  anno  per la tipologia "Passito" e di almeno 2 anni per la
tipologia "Vino Santo".
    La  tipologia  spumante  deve  essere ottenuta esclusivamente per
rifermentazione naturale e la durata del procedimento di elaborazione
deve essere non inferiore a 6 mesi.
    La  resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino
per   ettaro,  comprese  le  aggiunte  per  l'elaborazione  dei  vini
spumanti, sono le seguenti:

=====================================================================
                          |               |Produzione (hl) massima di
        Tipologia         |Resa uva/vino %|           vino
=====================================================================
Pecorino....              |      70       |            70
---------------------------------------------------------------------
Passerina....             |      70       |            84
---------------------------------------------------------------------
Passerina spumante....    |      70       |           8.4
---------------------------------------------------------------------
Passerina Passito e Vino  |               |
Santo....                 |      40       |            48
---------------------------------------------------------------------
Rosso....                 |      70       |            70

    Qualora  la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
75%  per  i  vini  "Offida" Pecorino, "Offida" Passerina (anche nella
tipologia  "Spumante"),  "Offida"  Rosso o il 43% per i vini "Offida"
Passerina  nelle  tipologie  "Passito"  e  "Vino  Santo", anche se la
produzione  ad  ettaro  resta  al  di  sotto  del massimo consentito,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto
limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per
tutta la partita.
    I  seguenti  vini devono essere sottoposti al seguente periodo di
invecchiamento

=====================================================================
                 |              | di cui in legno |
    Tipologia    |Durata in mesi|     (mesi)      |    Decorrenza
=====================================================================
                 |              |                 |1 dicembre
                 |              |                 |successivo alla
Rosso            |      24      |        6        |vendemmia
---------------------------------------------------------------------
                 |              |                 |1 dicembre
Passerina,       |              |                 |successivo alla
Passito          |      18      |       12        |vendemmia
---------------------------------------------------------------------
                 |              |                 |1 dicembre
Passerina, Vino  |              |                 |successivo alla
Santo            |      36      |       24        |vendemmia

    L'immissione  al  consumo  dei  vini  a  denominazione di origine
controllata  "Offida",  nelle  tipologie  "rosso" - "passito" - "Vino
Santo",   puo'  avvenire  solo  dopo  il  periodo  di  invecchiamento
obbligatorio   previsto,  aumentato  di  un  periodo  di  6  mesi  di
affinamento obbligatorio in bottiglia per la tipologia "rosso".
    L'immissione  al  consumo  per  le  altre tipologie bianche della
denominazione  di  origine controllata "Offida" deve avvenire dopo il
1 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia
    Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita,
ove   ne  sussistano  le  condizioni  di  legge,  soltanto  verso  le
denominazioni  di  origine  controllata "Rosso Piceno" e "Falerio dei
Colli Ascolani" o verso la indicazione geografica tipica "Marche".
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
    I  vini  di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
      "Offida" Passerina:
        colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
        profumo: caratteristico, gradevole;
        sapore: tipico, caratteristico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
      "Offida" Pecorino:
        colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
        profumo: caratteristico, gradevole;
        sapore: tipico, caratteristico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
      "Offida" rosso:
        colore: rosso rubino tendente al granato;
        profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;
        sapore: sapido, armonico, tipico, caratteristico;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
      "Offida" Passerina spumante:
        spuma: fine e persistente;
        colore: giallo paglierino tenue;
        profumo: gradevole, lievemente fruttato;
        sapore: tipico, caratteristico, gradevolmente acidulo;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
      "Offida" Passerina passito:
        colore: paglierino-ambrato piu' o meno carico;
        profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;
        sapore: armonico, vellutato;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 15,50% vol (di
cui almeno 13,00% svolto);
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        acidita' volatile massima: 1,6 g/l;
        estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
      "Offida" Passerina Vino Santo:
        colore: ambrato piu' o meno carico;
        profumo: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;
        sapore: armonico, vellutato;
        titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 15,50% vol (di
cui almeno 13,00% svolto);
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        acidita' volatile massima: 1,6 g/l;
        estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.
    I  vini a denominazione di origine controllata "Offida" di cui al
presente   articolo,   elaborati  secondo  pratiche  tradizionali  in
recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore
di legno
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidita'
totale e dell'estratto secco netto.
                               Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi  "extra",  "fine",  "scelto",  "selezionato" e similari. E'
tuttavia  consentito  l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi significativo
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore
    Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste dalle norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore,  della  varieta'  di  vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
    Il  riferimento  alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono  le uve, e' consentito soltanto in conformita' al disposto
legislativo
    Le  menzioni  facoltative  esclusi  i  marchi  e i nomi aziendali
possono  essere  riportate  nell'etichettatura  soltanto in caratteri
tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione  d'origine  del  vino,  salvo  le  norme  generali piu'
restrittive.
    Nella  etichettatura  dei  vini  di  cui all'art. 1 l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
    Per  gli  spumanti  prodotti  con metodo classico e' obbligatorio
indicare l'anno della sboccatura.
                               Art. 8.
                           Confezionamento
    I  vini  di  cui  all'art.  1,  escluse  le  tipologie "Passerina
passito"  e "Passerina Vino Santo", possono essere immessi al consumo
soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.
    Le tipologie "Offida" Passerina passito e "Offida" Passerina Vino
Santo devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di
capacita' non superiori a 0,750 litri con tappo di sughero.
    Per  i  vini rossi e' obbligatorio l'uso di tappi in sughero raso
bocca.
    Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme vigenti.
    Per  i  vini  bianchi  e' consentito l'uso di tappi raso bocca in
materiale sintetico.