(all. 1 - art. 1)
                    Comune di Aiello del Sabato;

    Il  comune  di  AIELLO  DEL  SABATO  (provincia  di  Avellino) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno 2001, nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria : aliquota del 5,5 per mille;.
    abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille;
    abitazioni  secondarie,  intese come immobili diversi dalla prima
casa e tenute a disposizione: aliquota del 6 per mille;
    detrazione per abitazione principale L. 200.000.
    (Omissis).

                           Comune di Ala;

    Il   comune   di  ALA  (provincia  di  Trento)  ha  adottato,  il
13 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.), da applicare nell'ambito di questo comune,
nella misura del 5 per mille;
2.  di  confermare,  per  l'anno  2001,  in  L. 240.000 la detrazione
d'imposta  di  cui  all'art. 8,  comma  2 del decreto legislativo del
30 dicembre  1992,  n.  504,  per  le  unita'  immobiliari adibite ad
abitazione   principale  del  soggetto  passivo  e  rientranti  nelle
categorie  catastali  da  A/2  ad  A/6  e  relative pertinenze, quali
definite nell'art. 4 del regolamento "I.C.I.;
3. (Omissis).

                           Comune di Alba;

    Il   comune   di  ALBA  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato,  il
28 novembre  2000 e il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di confermare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili;
    5,5  per  mille  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale  e  le  relative  pertinenze  come  definite  dal  vigente
regolamento  I.C.I.,  intendendo  tali solo quelle unita' immobiliari
che  il  soggetto  passivo  (proprietario  o  titolare del diritto di
usufrutto,  uso  o abitazione sull'immobile), residente nel comune di
Alba, occupa o utilizza direttamente a scopo abitativo;
    6,75  per  mille  per  gli altri immobili e per terreni (aliquota
ordinaria);
    4   per  mille  (ai  sensi  dell'art. 1,  comma  5,  della  legge
27 dicembre   1997,   n.  449  -  aliquota  agevolata)  a  favore  di
proprietari  che  eseguono  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti,   con   precisazione  che  detta  aliquota  e'  applicata
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per  la  durata di tre anni dall'inizio dei lavori. I proprietari, ai
fini  dell'applicazione  dell'aliquota  agevolata,  devono presentare
all'ufficio   tributi   del  comune,  entro  il  30 giugno  dell'anno
successivo a quello dell'inizio dei lavori, dichiarazione sostitutiva
di  atto  di  notorieta'  attestante che gli interventi rientrano tra
quelli  specificati,  con indicazione degli estremi della concessione
edilizia  rilasciata  dal comune, la data di inizio dei lav ori e gli
estremi catastali delle unita' immobiliari interessate;
    4   per  mille  (ai  sensi  dell'art. 8,  comma  1,  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504 e s.m.i.), applicabile per un
periodo  non  superiore  a  due  anni,  relativamente  ai  fabbricati
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e
l'alienazione  di  immobili. Dette imprese, ai fini dell'applicazione
dell'aliquota  agevolata,  devono  presentare all'ufficio tributi del
comune,  entro  il  30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha
inizio  l'utilizzo  dell'agevolazione,  dichiarazione  sostitutiva di
atto  di  notorieta'  attestante il possesso dei requisiti richiesti,
con  identificazione dei fabbricati ai quali l'aliquota e' applicata,
nonche' la decorrenza dell'applicazione dell'aliquota.
2.  di  confermare in L. 200.000 la detrazione da applicare al totale
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale   e   relative   pertinenze,  come  definite  dal  vigente
regolamento  I.C.I.,  elevabile  a  L.  500.000  (pertanto  anch'essa
confermata)  secondo  i  criteri  e  le  procedure sottoelencati, che
vengono   proposti,   per   l'approvazione  definitiva  al  consiglio
comunale;
    a) possesso,  alla  data  del 31 dicembre 2000, della sola unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa
o  posto  macchina  (accatastati  in  categoria  C/6),  quali  uniche
proprieta'  immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri
componenti  della  famiglia  anagrafica.  Il possesso di terreni e di
ogni  altra  unita'  immobiliare,  a  qualsiasi uso adibiti, preclude
l'utilizzo della maggiore detrazione;
    b) reddito  dei  soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad
abitazione  principale,  conseguito  nell'anno  2000,  non  superiore
complessivamente  a  L.  26.000.000  annue  lorde;  nel computo vanno
inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF, quali ad esempio:
      rendita  catastale  degli  immobili  posseduti  (prima  casa ed
eventuale rimessa di pertinenza);
      pensioni  sociali,  militari,  indennita'  di  accompagnamento,
ecc.;
    c) esclusione  della maggiore  detrazione a quei soggetti passivi
che,  pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a)
e   b),   appartengono  a  famiglie  anagrafiche  aventi  un  reddito
complessivo  (calcolato  come  indicato  al  punto  b) superiore a L.
35.000.000 annue lorde;
    d) esclusione  della maggiore detrazione delle unita' immobiliari
censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
    e) la maggiore  detrazione  soggiace  alle stesse regole previste
per l'ordinaria detrazione di L.200.000;
    f) concessione   della maggiore  detrazione  a  soggetti  passivi
comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate
condizioni  di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle
precedenti lettere a), b) e c);
    g) presentazione  di  dichiarazione di possesso dei requisiti per
l'applicazione  della maggiore  detrazione entro il 30 giugno 2001 su
modulo predisposto dall'ufficio tributi.
    Si   precisa,   a   titolo   di  interpretazione  autentica,  che
l'elevazione   della  detrazione  puo'  essere  esercitata  solo  dai
soggetti   che   rispondono  ai  requisiti  sopra  riportati,  previa
presentazione,  da  parte  degli stessi, di relativa dichiarazione su
modulo predisposto dall'ufficio tributi.
    Di  tale  beneficio di elevazione della detrazione non potevano e
non potranno usufruire gli Istituti autonomi per le case popolari per
gli alloggi regolarmente assegnati, per i quali gli Istituti medesimi
risultano essere soggetto passivo dell'imposta.
    (Omissis).
1.  di  approvare,  ai  fini  I.C.I.,  le  seguenti  modificazioni  e
integrazioni  dei  criteri e delle procedure per l'applicazione della
detrazione abitazione principale:
  detrazioni:
    la  detrazione di L. 200.000, da applicare al totale dell'imposta
dovuta  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e
relative pertinenze, come definite dal vigente regolamento I.C.I., e'
elevabile   a   L. 500.000   secondo   i   criteri   e  le  procedure
sottoelencati:
      a) possesso,  alla data del 31 dicembre 2000, della sola unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa
o  posto  macchina  (accatastati  in  categoria  C/6),  quali  uniche
proprieta'  immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri
componenti  della  famiglia  anagrafica.  Il possesso di terreni e di
ogni  altra  unita'  immobiliare,  a  qualsiasi uso adibiti, preclude
l'utilizzo della maggiore detrazione;
      b) reddito dei soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad
abitazione  principale,  conseguito  nell'anno  2000,  non  superiore
complessivamente  a  L.  26.000.000  annue  lorde;  nel computo vanno
inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF, quali ad esempio:
        rendita  catastale  degli  immobili  posseduti (prima casa ed
eventuale rimessa di pertinenza);
        pensioni  sociali,  militari,  indennita' di accompagnamento,
ecc.;
      c) esclusione della maggiore detrazione a quei soggetti passivi
che,  pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a)
e   b),   appartengono  a  famiglie  anagrafiche  aventi  un  reddito
complessivo  (calcolato  come  indicato  al  punto  b) superiore a L.
35.000.000 annue lorde;
      d) esclusione    della maggiore    detrazione    delle   unita'
immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
      e) la maggiore  detrazione soggiace alle stesse regole previste
per l'ordinaria detrazione di L. 200.000;
      f) concessione  della maggiore  detrazione  a  soggetti passivi
comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate
condizioni  di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle
precedenti lettere a), b) e c);
      g) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per
l'applicazione  della maggiore  detrazione entro il 30 giugno 2001 su
modulo predisposto dall'ufficio tributi.
    Si   precisa,   a   titolo   di  interpretazione  autentica,  che
l'elevazione   della  detrazione  puo'  essere  esercitata  solo  dai
soggetti   che   rispondono  ai  requisiti  sopra  riportati,  previa
presentazione,  da  parte  degli stessi, di relativa dichiarazione su
modulo predisposto dall'ufficio tributi.
    Di  tale  beneficio di elevazione della detrazione non potevano e
non potranno usufruire gli Istituti autonomi per le case popolari per
gli alloggi regolarmente assegnati, per i quali gli Istituti medesimi
risultano essere soggetto passivo dell'imposta.
2.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).

                           Comune di Albi;

    Il  comune  di  ALBI  (provincia  di  Catanzaro)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota comunale sugli immobili
(I.C.I.)  da  applicare in questo comune nella misura unica del 6 per
mille senza avvalersi della facolta' di diversificazione.
2.  di  confermare  per l'anno 2001, le sottonotate disposizioni gia'
valide per l'anno 2000:
    a) dall'imposta   dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno  durante  il quale si potrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
    Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si applicano alle
fettispecie   di  cui  all'art. 3  del  vigente  regolamento  imposta
comunale sugli immobili - I.C.I.;
3.  di dare atto che ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante
il  quale  sussistono tali condizioni, si applica la riduzione di cui
all'art. 8  del  decreto legislativo n. 504/1992, secondo i criteri e
con  le modalita' fissati dall'art. 4 del vigente regolamento imposta
comunale sugli immobili - I.C.I.;
4.  di  dare  atto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446, per l'applicazione
dell'art. 9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  di  cui  all'art. 11  della  legge  n.  9/1963, soggette al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha affetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;
    (Omissis).

                          Comune di Alcamo;

    Il  comune  di  ALCAMO  (provincia  di  Trapani)  ha adottato, il
13 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  2001,  le  aliquote  e  le  detrazioni da
applicarsi sull'imposta comunale immobili nel modo che segue:
    4   per   mille  su  abitazione  principale,  con  detrazione  di
L. 200.000  per tutti, di L. 500.000 per le famiglie che riversano in
situazioni  di  svantaggio  economico  e sociale e famiglie numerose,
nonche'  di  L. 320.000 per le famiglie con portatori di handicap, da
beneficiarsi   secondo   la  normativa  regolamentare  approvata  con
deliberazione consiliare n. 185 del 24 novembre 1998;
    4 per mille sui terreni agricoli;
    5,2  per mille sui fabbicati diversi dall'abitazione principale e
sulle aree fabbricabili.
    (Omissis).

                          Comune di Aldeno;

    Il  comune  di  ALDENO  (provincia  di  Trento)  ha  adottato, il
28 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno 2001 e per le ragioni meglio espresse in
premessa, le aliquote I.C.I. e segnatamente:
    a) applicazione  dell'aliquota  del  5 per mille sulla base degli
immobili calcolata ai sensi di legge;
    b) aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili destinati ad
abitazione  principale  (e  per  le  unita'  immobiliari  locate, con
contratto  registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale)  dei  soggetti  di  cui all'art. 3, comma 53, della legge
23 dicembre  1996,  n.  662,  ex  art. 4,  primo  comma,  della legge
24 ottobre  1996, n. 556 (persone fisiche residenti nel comune o soci
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune).
    (Omissis).

                       Comune di Alessandria;

    Il  comune  di  ALESSANDRIA  ha adottato, il 27 dicembre 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille, ai sensi dell' art. 6 del
decreto  legislativo  n.  504  del  30 dicembre  1992 di applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili;
2.  I'aliquota  ridotta  del  4  per  mille ai sensi dell' art. 6 del
menzionato  "Regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale
sugli immobili" per le seguenti unita' immobiliari:
    a) abitazione di proprieta' o in diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione,  enfiteusi  o  superficie  del  soggetto  passivo  che vi
risiede;
    b) abitazione  utilizzata  dai  soci delle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residente nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
    c) abitazione  posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
    d) abitazione   concessa  in  uso  gratuito  dai  genitori  al/ai
figlio/i  e  viceversa,  purche'  il titolo dell'intera proprieta' si
esaurisca  tra  i  suddetti  soggetti  e  l'utilizzatore  risulti ivi
anagraficamente residente;
    e) cantine  e  box  di  pertinenza  delle  abitazioni principali,
ancorche' distintamente iscritte a catasto.
3. l'aliquota ridotta del 4 per mille, per le motivazioni espresse in
premessa,  esclusivamente  le unita' immobiliari ubicate nel sobborgo
di  Castelceriolo,  ascritte  nella  categoria catastale "A" (case di
abitazione)  con  esclusione  della  categoria  "A/10"  relativa agli
uffici;
4.  confermare  l'aliquota  agevolata  al  3  per mille per le unita'
immobiliari  concesse  in locazione a titolo di abitazione principale
alle  condizioni  definite  dai  patti  territoriali  comprese quelli
adibite  ad  uso  abitativo  per studenti universitari secondo quanto
previsto  dalla  legge  n.  431/1998, art. 2, comma 3, ed articolo 5,
comma 3;
5.  l'aliquota maggiorata  del 7 per mille, ai sensi dell' art. 6 del
decreto  legislativo  n.  504  del  30 dicembre 1992, di applicazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  per le unita' abitative che
risultano non locate per piu' di sei mesi nell'anno.
    (Omissis).

                          Comune di Algua;

    Il  comune  di  ALGUA  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato, il
18 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I.:
    6 per mille per abitazione principale;
    7 per mille altri fabbricati;
    detrazione per abitazione principale L. 200.000.
    (Omissis).

                           Comune di Ali';

    Il  comune di ALI' (provincia di Messina) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura unica del 7 per mille, senza
applicare   aliquote   differenziate   per  particolari  categorie  o
riduzioni sulla prima casa oltre quelle previste per legge.
    (Omissis).

                        Comune di Ali' Terme;

    Il  comune  di  ALI'  TERME (provincia di Messina) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  stabilire  che  l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata da questo comune, per l'anno 2001, con le seguenti aliquote
differenziate,  in  conformita'  dell'art. 4  del decreto legislativo
8 agosto 1996, n. 437:
    a) aliquota  di  ordinaria  applicazione,  salvo  quanto previsto
dalle  lettere  b) e c) della presente delibera, nella misura del 6,5
per mille;
    b) aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi
nei  confronti  delle  persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative  edilizie  a  propieta'  indivisa,  residenti  in  questo
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
    c) aliquota  ridotta  nella  misura del 4 per mille per i terreni
agricoli.
    (Omissis).

                  Comune di ALmenno San Bartolomeo;

    Il  comune  di  ALMENNO  SAN BARTOLOMEO (provincia di Bergamo) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  quantificandola  nella  misura  unica del 5,2 per
mille.
    (Omissis).

                          Comune di Alvito;

    Il  comune  di  ALVITO (provincia di Frosinone) ha adottato il 28
settembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2001  nella  misura del 5 per mille
l'aliquota da applicare all'I.C.I.;
2. di prevedere nel bilancio di previsione 2001 un gettito presuntivo
derivante dall'applicazione dell'imposta di L. 380.000.000.

                           Comune di Anfo;

    Il  comune  di  ANFO  (provincia  di  Brescia)  ha adottato il 18
dicembre  2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura
del  5  per  mille  per la prima abitazione, nella misura del 6,5 per
mille per gli altri immobili;

                        Comune di Antegnate;

    Il  comune  di  ANTEGNATE  (provincia di Bergamo) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  2001,  le aliquote e le detrazioni
dell'imposta   comunale   sugli   immobili,   istituita  con  decreto
legislativo n. 504 del 1992, nelle misure specificate in premessa:
      a) abitazione principale: aliquota 5 per mille;
      b)  immobili  diversi  dall'abitazione principale: aliquota 6,5
per mille;
      c) per l'abitazione principale: detrazione di lire 200.000;
      d)  per  l'abitazione  principale,  purche'  accatastata  nelle
categorie A3 e A4, di soggetti passivi titolari di pensioni sociali o
di  pensioni  integrate  al  minimo, che non godono di altri redditi:
detrazionedi lire 350.000

                          Comune di Archi;

    Il  comune  di  ARCHI  (provincia  di  Chieti) ha adottato, il 21
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  2001  l'aliquota  unica  del  5,5 per mille
dell'imposta comunale sugli immobili(I.C.I.).

                     Comune di Arquata Scrivia;

    Il  comune  di  ARQUATA  SCRIVIA  (provincia  di  Alessandria) ha
adottato,  il  20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  per  l'anno  l'anno  2001  viene determinata l'applicazione delle
seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
      aliquota base di riferimento : 6 per mille;
    Unita'  immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale
da  persone  fisiche  soggetti  passivi residenti nel comune: 5,5 per
mille.
    Tale aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze
ai  sensi  dell'art. 30  comma  14 della legge n. 488 del 23 dicembre
1999.
    Tale agevolazione e' limitata alle sole categorie C2 (depositi) e
C6  (autorimesse),  per  non  piu'  di  una  pertinenza  per ciascuna
abitazione principale.
    Unita'  immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione e alienazione di immobili per un periodo comunque non
superiore  a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato: 4 per
mille (art. 6 comma 2 del regolamento);
    Aliquota  ridotta a favore di proprietari che eseguano interventi
volti  al  di  inagibilita'  o  inabitabilita'  cosi'  come  definita
dall'art.  6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta, o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille;
    L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
    Unita'  immobiliare  d'abitazione  concessa  in  uso gratuito dal
possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta fino al secondo
grado ed affini fino al primo grado): 5,5 per mille;
2. Vengono inoltre determinate per l'anno 2001 le seguenti detrazioni
d'imposta:
      a)  Detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente
adibite  ad abitazione principale da soggetti passivi e residente nel
comune  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre  1992  n.  504,  come  sostituito dall'articolo 3, comma 55,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662: lire 200.000.
    Tale  detrazione e' elevata a lire 230.000 soltanto per le unita'
immobiliari con categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6.
    Dare  atto  che  la  maggiore  detrazione  di lire 230.000 non si
applica  ai  contribuenti che sono proprietari di unita' immobiliari,
adibite  ad  abitazione  principale,  classificate  in  catasto in A1
(abitazioni  signorili)  A7 (abitazioni in villini) A8 (abitazioni in
ville) A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
      b)  Detrazione d'imposta pari a lire 300.000 per i soggetti cui
alla  precedente  lettera  a)  appartenenti  ad  una  delle  seguenti
categorie di particolare disagio sociale:
        a)  soggetti  passivi  portatori di handicap o nel cui nucleo
famigliare  e'  presente  un  invalido o un portatore di handicap con
invalidita'  non inferiore al 100% avente diritto ad accompagnamento,
risultante   dal   certificato   di  riconoscimento  dell'invalidita'
rilasciato  dalle  competenti strutture pubbliche ed a condizione che
l'abitazione  costituisca  l'unica  unita'  immobiliare  posseduta  a
titolo  di  proprieta',  usufrutto,  uso,  o  abitazione  sull'intero
territorio nazionale;
    Le  richieste  per  usufruire  della  maggiore detrazione di lire
300.000  dovranno  pervenire  al  comune  corredate  dalle necessarie
certificazioni  attestanti  l'invalidita' dal 1o al 30 giugno 2001 ed
avranno validita' per iI solo periodo d'imposta 2001. I requisiti per
l'ottenimento della detrazione d'imposta devono sussistere al momento
della presentazione della richiesta per l'anno 2001.
    Si  considerano  validamente prodotte le richieste presentate per
l'anno d'imposta 2000, per le quali non sono intervenute variazioni.
    Non  potranno  beneficiare  della  detrazione  di  lire 300.000 i
contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
      contribuenti   che   non   presentano   nei  termini  richiesti
l'apposita istanza;
      contribuenti  che  non  comprovano  con  i suddetti documenti i
requisiti richiesti per la maggiore detrazione.
    Le  richieste  relative  alla maggiore detrazione di lire 300.000
vengono  accolte  con  riserva  al  fine  di  provvedere, entro il 31
dicembre  del  terzo  anno successivo a quello di presentazione, alla
eventuale  notifica  della  motivata  rettifica  per  mancanza  delle
condizioni richieste;
      c)   Detrazione  d'imposta  pari  a  lire  200.000  per  unita'
immobiliari concesse, quale abitazione in uso gratuito dal possessore
ai  suoi  familiari  (parenti in linea retta fino al secondo grado ed
affini fino al primo grado);
    Le  richieste per potere usufruire della aliquota pari al 5,5 per
mille  con  una  detrazione  di  lire  200.000 relative ad abitazioni
concesse  in  uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari dovranno
pervenire   al   comune  corredate  dalle  necessarie  documentazioni
(contratto  di  comodato  e  attestazione grado di parentela) pena la
decadenza  del  beneficio, dal 1o al 30 giugno 2001 per il versamento
della prima rata, ovvero dal 1o al 20 dicembre 2001 per il versamento
della  seconda  rata,  e  che  avranno  validita' per il solo periodo
d'imposta 2001.
    Si  considerano  validamente prodotte le richieste presentate per
l'anno d'imposta 2000 per le quali non siano intervenute variazioni.

                         Comune di Artegna;

    Il  comune  di  ARTEGNA  (provincia  di  Udine)  ha  adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
      a) aliquota ordinaria 5.8 per mille;
      b)  aliquota  ridotta  4.6  per  mille  in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale.
    Sono  considerate  parti integranti dell'abitazione principale le
sue pertinenze, classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7,
ancorche'  iscritte  distintamente  in  catasto, ubicate nello stesso
edificio  nel  quale  e'  sita  l'abitazione principale ovvero ad una
distanza  non  superiore  a  metri  cinquanta  in  linea d'aria dalla
stessa.
    L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare
del   diritto   reale   di   godimento,  anche  se  in  quota  parte,
dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora sia proprietario o
titolare  del  diritto  di  godimento, anche se in quota parte, della
pertinenza  e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita
alla predetta abitazione.
    E'  fatto  obbligo ai contribuenti di comunicare al comune i dati
catastali  delle  pertinenze  alle quali vanno estese le agevolazioni
previste per l'abitazione principale.
      c)  aliquota  del  7 per mille per le unita' immobiliari ad uso
abitativo,  diverse  dall'abitazione  principale  che  risultino  non
locate  per  l'intero anno 2001 o per una frazione d'anno superiore a
sei  mesi.  Per  la  determinazione  del  periodo  di  locazione sono
cumulabili  rapporti  contrattuali  diversi  e  non  continuativi; il
rapporto  di  locazione  deve  risultare  da atto scritto fiscalmente
registrato.
    Si  intende  in via generale per alloggio non locato l'abitazione
tenuta  a  disposizione  dal  soggetto  passivo dell'imposta comunale
sugli immobili.
    Dalla  fattispecie  sopra  descritta  sono  esclusi,  e  pertanto
soggetti  all'aliquota  ordinaria,  gli  immobili  ad  uso  abitativo
concessi  dai  titolari  del diritto reale sul bene in uso gratuito a
parenti  in  linea retta o collaterale entro il secondo grado civile,
risultante  da scrittura anche privata di data antecedente al periodo
di  imposta,  oppure  da dichiarazione del proprietario dell'immobile
attestante  l'assenso  del  comodato  da data antecedente, al periodo
d'imposta  che  il  cittadino dovra' esibire all'Ufficio, e nei quali
gli stessi abbiano la residenza anagrafica;
2.  di elevare a lire 240.000 l'importo della detrazione per tutte le
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
3.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.

                         Comune di Avellino;

    Il  comune  di  AVELLINO ha adottato, il 15 dicembre, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  riconfermare  per  l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili gia' fissate per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
      5.5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze;
      5.75  per  mille  per  gli  immobili diversi dalle abitazioni o
posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
      7 per mille per gli alloggi non locati;
di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale ai
sensi  dell'art. 8  dello  stesso  decreto  legislativo  n.  504/1992
modificato dall'art. 3 comma 55 della citata legge 662/1996.

                     Comune di Azzano San Paolo;

    Il comune di AZZANO SAN PAOLO (provincia di Bergamo) ha adottato,
il  29  novembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
per  l'anno  2001 la determinazione, per i motivi citati in premessa,
dell'aliquota I.C.I.:
      nella  misura  del 4,8 per mille per l'abitazione principale ed
assimilati;
      nella  misura deI 5,2 per mille per tutte le altre tipologie di
unita' immobiliari.
    Di  determinare  la  detrazione  per l'abitazione principale agli
effetti dell'imposta comunale sugli immobili, in lire 210.000;

                          Comune di Badesi;

    Il  comune  di  BADESI  (provincia  di Sassari) ha adottato, il 5
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  fissare  per l'anno 2001, nelle misure del 5 per mille l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.),
istituita  con  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, per
l'abitazione principale e 6 per mille per gli altri immobili.

                      Comune di Badia (Abtei);

    Il comune di BADIA (ABTEI) (provincia di Bolzano) ha adottato, il
20 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.   di   determinare   per   l'anno  2001  la  detrazione  d'imposta
nell'importo  di  lire 400.000 per l'abitazione principale, come pure
per le abitazioni dell' Istituto per l' edilizia sociale.
2.   di   determinare   per  l'anno  2001  l'aliquota  ordinaria  per
l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del
4  per mille; per la stessa imposta si determina l'aliquota del 7 per
mille  per  le  seconde  case  ed  abitazioni per ferie, con relative
pertinenze,  usate  ad  esclusivo  scopo  turistico  e  soggette all'
imposta di soggiorno ai sensi del D.P.G.R. 23 dicembre 1982 n. 9/L.

                    Comune di Bagnoli del Trigno;

    Il  comune  di  BAGNOLI  DEL  TRIGNO  (provincia  di  Isernia) ha
adottato,  il  11 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
per  l'anno  d'imposta 2001 l'aliquota I.C.I. e' fissata nella misura
del 5 per mille.
    (Omissis).

                        Comune di Balangero;

    Il  comune  di  BALANGERO  (provincia  di Torino) ha adottato, il
28 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di prendere atto della deliberazione della giunta comunale n. 154 del
21 novembre  2000,  con  il  quale  vengono confermate per il 2001 le
aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in vigore nel 2000:
    abitazione principale: 6 per mille; detrazione L. 200.000;
    immobili diversi dalle abitazioni: 6,5 per mille;
    immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6,5 per
mille;
    alloggi non locati: 6,5 per mille;
    locali  destinati a varie attivita', non aventi scopo di lucro: 5
per mille;
    aree edificabili: 6 per mille;
    per tutte le categorie: 6 per mille.
E'  considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscano  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
    (Omissis).

                        Comune di Barbaresco;

    Il  comune  di  BARBARESCO  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il
25 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. aliquote: - ordinaria 5 per mille per abilitazione principale.
2.  aliquote:  - ordinaria 7 per mille per le altre abilitazioni ed i
terreni.
3.  detrazione  dell'imposta  per  l'unita'  immobiliare da destinare
adibita ad abitazione principale L. 200.000.
    (Omissis).

                         Comune di Barzana;

    Il  comune  di  BARZANA  (provincia  di  Bergamo) ha adottato, il
23 gennaio   2001   ,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2001, le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili  e  la  relativa detrazione, secondo il prospetto che
segue:
=====================================================================
             Tipologia immobile             |  Aliquota   |Detrazione
=====================================================================
abitazioni principali di residenza          |             |
appartenenti alle categorie catastali A2,   |             |
A3, A4, A5, A6 e A7 e pertinente come       |             |
specificato nell'art. 22 comma d) del       |             |
regolamento comunale per l'applicazione     |             |
dell'I.C.I.                                 |5,2 per mille|L. 300.000
---------------------------------------------------------------------
abitazioni principali di residenza          |             |
appartenenti alle categorie catastali A1,   |             |
A8, A9 e A11 e pertinente come specificato  |             |
nell'art. 22 comma d) del regolamento       |             |
comunale per l'applicazione dell'I.C.I.     |5,5 per mille|L. 200.000
---------------------------------------------------------------------
altre unità immobilari civili, commerciali, |             |
produttive e per i terreni fabbricabili     |6,2 per mille|         -
---------------------------------------------------------------------
immobili soggetti a recupero nel corso      |             |
dell'anno 2000 localizzati nel centro       |             |
storico zona A                              |4 per mille  |         -
    (Omissis).

                         Comune di Bazzano;

    Il  comune  di  BAZZANO  (provincia  di  Bologna) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.   di  determinare  per  l'anno  2001,  ai  fini  dell'applicazione
dell'Imposta Comunale sugli Immobili:
    a) le seguenti aliquote:
      1. Aliquota ordinaria: 6 per mille;
      2.  Aliquota  per  abitazione  principale  (cosi' come definita
dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili): 5,8 per mille;
      3.  Aliquota maggiorata per i soli immobili ad uso abitazione e
relativi  cantina e garage non locati e a disposizione per un periodo
di  tempo  superiore a sei mesi nell'arco dell'anno di cui all'art. 7
commi  1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta
comunale sugli immobili: 7 per mille;
      4.  Aliquota  agevolata  ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della
legge  9 dicembre  1998  n.  431  "Disciplina  delle  locazioni e del
rilascio  degli  immobili adibiti ad uso abitativo" per i proprietari
che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili
alle  condizioni previsti dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2
della legge n. 431/1998: 3 per mille. L'agevolazione viene concessa a
condizione  che  il  soggetto interessato attesti entro il termine di
versamento del saldo dell'imposta l'esistenza delle condizioni di cui
sopra presentando un contratto registrato.
    Si ritiene opportuna tale diversificazione nelle aliquote al fine
di contribuire ad incentivare il mercato della locazione.
    b) le seguenti detrazioni:
      1. detrazione per abitazione principale del soggetto passivo di
cui  al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi'
come    definita    dall'art. 16   del   regolamento   comunale   per
l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili: L. 260.000;
      2. la detrazione di cui al punto 1. e' elevata a L. 360.000 per
le abitazioni principali possedute da soggetti passivi che si trovino
nelle seguenti condizioni:
    a) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita
ad  abitazione  principale  eventualmente  comprensiva di posto auto,
autorimessa,   cantina,   area  pertinenziale  e  classificata  nelle
categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.
    Nel   caso  di  diritto  di  usufrutto,  uso  od  abitazione,  il
contribuente  non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare
nel territorio italiano;
    b) avere   compiuto   i   sessanta   anni  di  eta'  se  donne  e
sessantacinque  se  uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento,
ed essere pensionati;
    c) vivere soli o in nucleo familiare;
    d) avere  percepito  nell'anno  precedente  rispetto  a quello di
competenza  I.C.I.  un  reddito  imponibile  totale ai fini IRPEF non
superiore a L. 15.000.000 pro-capite.
    Nel caso di nucleo familiare composto da piu' persone, il reddito
complessivo,  come  sopra  determinato,  non  deve essere superiore a
L. 23.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
      3. La detrazione di cui al punto 1. e' elevata a L. 360.000 per
le abitazioni principali posseduta da nucleo familiare composto, al 1
gennaio  2001, da una o piu' persone, di cui almeno una portatrice di
handicap.  Si  considera  persona  handicappata la persona affetta da
menomazione   di   qualsiasi  genere  che  comporta  una  diminuzione
permanente  della  capacita' lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore
di  anni  diciotto,  che  abbia  difficolta' persistenti a svolgere i
compiti  e  le  funzioni proprie della sua eta', riconosciute tali ai
sensi delle vigenti normative.
    Per il reddito complessivo valgono i parametri riportati al punto
b)  -  2.  -  d); qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento,
questo   non   viene   computato   ai  fini  del  reddito  imponibile
complessivo.
    (Omissis).

                         Comune di Berlingo;

    Il  comune  di  BERLINGO  (provincia  di Brescia) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nel seguente modo:
    5 per mille per l'abilitazione principale e relative pertinenze;
    6.1 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di  confermare  tutte le detrazioni nella stessa misura applicata
per  l'anno  2000  con  delibera  del consiglio comunale n. 8 dell'11
febbraio 2000.
    (Omissis).

                          Comune di Biella;

    Il  comune  di  BIELLA  (provincia  di  Biella)  ha  adottato, il
14 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determirare  per  l'anno  2001  l'aliquota dell'imposta sugli
immobili come segue:
    aliquota ordinaria: 6.25 per mille;
    aliquota agevolata per prima abitazione: 5 per mille;
    aliquota per alloggi non locati: 7 per mille;
    aliquota  per  gli  immobili  locati  in conformita' ai contratti
stipulati in base all'accordo di cui alla legge n. 431/1988 e decreto
ministeriale 5 marzo 1999: 4,25 per mille;
2. di confermare la detrazione di imposta nella misura di L. 200.000
    (Omissis).

                         Comune di Bientina;

    Il  comune  di  BIENTINA  (provincia  di  PISA)  ha adottato, l'8
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 2001 le aliquote e detrazioni in vigore
nell'anno 2000 di seguito riportate:
    l'aliquota ordinaria del 4.8 per mille per tutti gli immobili;
    l'aliquota maggiorata  del  6  per  mille  per  le abitazioni non
locate possedute in aggiunta all'abitazione principale;
    la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale;
    la maggiorazione  della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per
l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione del soggetto
passivo,  rapportata  al  periodo  durante  il  quale  si  protrae la
destinazione:
      a) per  i  soggetti passivi di eta' superiore ai sessantacinque
anni  con  reddito  familiare imponibile medio di lire 10 milioni per
ogni  componente  del nucleo familiare, elevato a lire 15 milioni nel
caso di unico componente familiare;
      b) per  i  soggetti  passivi  di  qualsiasi eta' che possiedono
nell'ambito  familiare  un  unico  reddito  di  lavoro  dipendente  o
assimilabile,  con  un limite di reddito imponibile di 10 milioni per
ogni componente il nucleo familiare.
    (Omissis).

                         Comune di Bisaccia;

    Il  comune  di  BISACCIA  (provincia di Avellino) ha adottato, il
28 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  confermare  l'aliquota  I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5
per mille.
    (Omissis).

                         Comune di Bollengo;

    Il  comune  di  BOLLENGO  (provincia  di  Torino) ha adottato, il
21 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per l'anno 2001, da applicarsi in
misura unica a tutte le basi imponibili.
    (Omissis).

                     Comune di Bolzano (Bozen);

    Il   comune   di   BOLZANO   (BOZEN)   ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di fissare per l'anno 2001 le seguenti detrazioni I.C.I. ai sensi
dell'art.   8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive
modificazioni ed integrazioni:
    a)  detrazione  di  L.  500.000  ai  soggetti passivi titolari di
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
    b)   detrazione   di  L.  600.000  per  i  possessori  di  unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale,  aventi  un reddito
familiare   relativo  all'anno  2000  non  superiore  al  doppio  del
fabbisogno  base  calcolato  secondo  gli elementi fissati per l'anno
2001 con decreto del presidente della giunta provinciale;
2.  la  detrazione  di  cui  al precedente punto 1, lettera b), sara'
concessa  ai  soggetti  passivi  che  producano una dichiarazione del
reddito  percepito  nel  2000,  su un modulo predisposto dal comune e
consegnato all'ufficio competente, entro la data prevista dal decreto
legislativo  n.  504/1992  per il termine del primo versamento I.C.I.
dovuto  per  l'anno  2001;  3.  di fissare le aliquote nella seguente
misura:
    2  per  mille limitatamente ai fabbricati concessi in locazione a
titolo  di  abitazione  principale  con  contratto di cui all'art. 2,
comma 3, della legge n. 431/1998;
    6 per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili;
    4  per  mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
    9  per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino
essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
4.  di  dare  atto che, al fine dell'applicazione dell'aliquota del 9
per  mille  non  si  considerano  alloggi  sfitti  e seguenti:     le
abitazioni   concesse   in   uso  gratuito  a  familiari  purche'  il
comodatario abbia la residenza presso l'abitazione stessa;
    le  abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani  o  disabili  che hanno acquisito la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata;
    l'abitazione  principale  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o
usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero;
    le  abitazioni  possedute  a titolo di proprieta' o usufrutto per
scopi  turistici,  limitatamente  ad una singola unita', per le quali
viene assolta l'imposta di soggiorno in questo comune;
    le    abitazioni    inagibili   o   inabitabili   che   risultano
oggettivamente  ed assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate,
per  ragioni  di  pericolo  all'integrita' fisica o alla salute delle
persone e di fatto non utilizzate.
    (Omissis).

                        Comune di Bompietro;

    Il  comune  di  BOMPIETRO  (provincia di Palermo) ha adottato, il
22 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
confermare  per  l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), nella misura del:
    5  per  mille relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota
ordinaria;
    4  per  mille relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota
prima casa;
di  confermare la deduzione, per gli immobili adibiti a prima casa, a
L. 300.000.     (Omissis).

                         Comune di Bovolone;

    Il  comune  di  BOVOLONE  (provincia di Verona) ha adottato, il 1
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1. (omissis);
2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata in
questo  comune  nella  misura del 6,5 per mille, con detrazione di L.
200.000   per   l'abitazione   principale,   posseduta  a  titolo  di
proprieta',  usufrutto,  uso,  abitazione  o  altro  diritto reale di
godimento e del 7 per mille per gli alloggi non locati;
3. (omissis);
4. (omissis).
    (Omissis).

                      Comune di Breda di Piave;

    Il  comune  di BREDA DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato,
il   4  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di confermare, (omissis), le aliquote dell'imposta sugli immobili
(I.C.I.) che saranno applicate per l'anno 2001 in questo comune nelle
seguenti misure:
    7  per mille per le abitazioni sfitte o tenute a disposizione dal
proprietario  o titolare del diritto reale di godimento; sono esclusi
(e  pertanto  si  applica  l'aliquota  del  5 per mille) i fabbricati
concessi  in  comodato  o  comunque  utilizzati  da  parenti entro il
secondo grado;
    5 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di  confermare, per le ragioni esposte in premessa, la detrazione
per abitazione principale in L. 240.000.     (Omissis).

                    Comune di Brembate di Sopra;

    Il comune di BREMBATE DI SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  quantificandola  nella  misura  unica del 5,3 per
mille.
    (Omissis).

                         Comune di Brienno;

    Il  comune  di  BRIENNO  (provincia  di  Como) ha adottato, il 16
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di   confermare,   (omissis),  un'aliquota  ordinaria  per  l'imposta
comunale  sugli  immobili  per  l'anno 2001, pari al 5,8 per mille ed
un'aliquota  ridotta  del 5 per mille a favore delle persone fisiche,
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  residenti  in  questo  comune,  per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).

                          Comune di Brolo;

    Il  comune  di  BROLO  (provincia  di  Messina) ha adottato, il 4
ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
confermare  per  l'anno  2001, giusto quanto disposto dall'art. 1 del
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, l'I.C.I. nella misura
del  6  per  mille ai sensi dell'art. 6, comma 1, e la detrazione per
l'abitazione principale a L. 300.000 (pari ad euro 154,93).
    (Omissis).

                        Comune di Brusaporto;

    Il  comune  di  BRUSAPORTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il
19 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2001  nella  misura del 5 per mille,
(omissis);
2.  di  determinare  un'aliquota I.C.I. diversificata per l'anno 2001
nella  misura  del  6  per  mille per le seguenti tipologie di unita'
immobiliari:
    alloggi liberi o sfitti;
    aree fabbricabili;
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo, sono detratte, fino a concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione.     (Omissis).

                        Comune di Buccinasco;

    Il  comune  di  BUCCINASCO  (provincia di Milano) ha adottato, il
15 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.   di  determinare  l'aliquota  applicabile  ai  fini  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  per l'anno 2001 nella misura unica del 5,5
per  mille,  con  l'eccezione  degli alloggi non locati da almeno due
anni per i quali si applica l'aliquota del 7 per mille;
    (Omissis).
1.  di  elevare  a  L. 500.000 per l'anno 2001 la detrazione prevista
dall'art. 8,  commi  2  e  3  del  decreto  legislativo  n.  504/1992
istitutivo  dell'I.C.I. per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  dell'imposta  che
risulti  essere percettore di pensione sociale minima e/o di pensione
di  invalidita'  civile  in base ad idonea documentazione da allegare
alla  richiesta  di  maggiore detrazione; inoltre il nucleo familiare
del  soggetto passivo non deve disporre di altri redditi che cumulati
ai  primi  superino l'importo della pensione sociale minima che viene
comunicato annualmente dalla regione Lombardia;
2.  di  elevare  a  L.  500.000,  per  l'anno  2001 la detrazione per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale
del  soggetto passivo dell'imposta I.C.I. che alla data del 1o maggio
2001  risulti  disoccupato ed iscritto nelle liste di collocamento da
almeno  quattro  mesi,  in  base ad idonea documentazione da allegare
alla  richiesta  di  maggiore detrazione a condizione che la suddetta
unita'  immobiliare  sia  iscritta  in  catasto  con  una rendita non
superiore a L. 1.000.000; inoltre il reddito del nucleo familiare del
titolare  dell'unita'  immobiliare  non deve superare i 15.000.000 di
lire  cosi'  come  documentato  dalla  rispettiva  dichiarazione  dei
redditi.
    (Omissis).

                         Comune di Busalla;

    Il  comune  di  BUSALLA  (provincia di Genova) ha adottato, il 12
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 4,8
per mille.
    (Omissis).

                         Comune di Caccamo;

    Il  comune  di  CACCAMO  (provincia  di  Palermo) ha adottato, il
19 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria del 5,2 per mille e
L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;
di  stabilire  per  l'anno  2001  l'aliquota  del  5,2  per mille per
abitazione principale.
di  stabilire  per  l'anno  2001  l'aliquota  del  5,5  per mille per
fabbricati  non  costituenti  abitazione  principale  e  per  le aree
fabbricabili.
di  stabilire  per  l'anno  2001  l'aliquota  del  4  per  mille  per
fabbricati  realizzati  ed  ancora posseduti da imprese che hanno per
oggetto   elusivo   o   prevalente   l'attivita'  di  costruzione  ed
alienazione di immobili.
    (Omissis).

                        Comune di Caderzone;

    Il  comune  di CADERZONE (provincia di Trento) ha adottato, il 30
agosto  2000,  la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
2.  di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. ordinaria al 5 per
mille.
3.  di  fissare,  per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. ridotta al 4 per
mille per:
    l'abitazione  principale  dei  soggetti  residenti e che dimorano
abitualmente  nell'immobile  posseduto, in qualita' di proprietario o
titolare  di  altro  diritto  reale  di  godimento  o  da parenti del
proprietario  o  del titolare di diritto reale di godimento, in linea
retta  di  Io  grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di
IIo grado (fratello e sorelle);
    gli   immobili   adibiti   ad   attivita'  produttive  in  genere
(artigianali, industriali, commerciali, di servizio, ecc.);
    gli immobili destinati di fatto a stalle e/o fienili;
4.  di  assimilare  all'abitazione  principale,  l'unita' immobiliare
posseduta  dalla  persona  anziana  e/o  disabile di Case di Riposo o
altri istituti sanitari, in qualita' di proprietario o di titolare di
altro  diretto  reale di godimento, purche' non locate; 5. di elevare
la  determinazione  per  l'abitazione  principale  di L. 200.000 a L.
500.000  ed  applicando  la stessa anche ad immobili utilizzati, qule
dimora  abituale  da parenti del proprietario o del titolare di altro
diritto  reale  di  godimento,  in linea retta di primo grado (padre,
madre  e  figli)  e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e
sorelle).
6.  di considerare quale parte integrante dell'abitazione principale,
anche  se  distintamente  iscritta  in catasto il garage, box e posto
auto,  una  soffitta  e  una  cantina,  purche' siano durevolmente ed
esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
7.  aumentare  del  10%,  arrotondando  alle  mille lire superiori, i
valori  stabiliti  con  precedente  deliberazione consiliare n. 26 di
data  16  dicembre 1999, delle aree fabbricabili da applicare ai fini
I.C.I.
di  non accertare il maggior valore delle aree fabbricabili, nei casi
in  cui  l'imposta  dovuta  sia  versata  sulla  base  di  valori non
inferiori  a  quelli  stabiliti  nell'allegata  tabella, che fa parte
integrante  e  sostanziale  della presente deliberazione e che potra'
annualmente  essere aggiornata, fermo restando comunque che il valore
delle stesse e' quello venale in comune commercio, come stabilito dal
comma  5,  dell'art.  5,  del  decreto  legislativo n. 504 di data 30
dicembre 1992.
    (Omissis).

                          Comune di Caglio;

    Il  comune  di  CAGLIO  (provincia  di  Como)  ha adottato, il 28
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1) di fissare per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota
per  l'applicazione  (I.C.I.)  istituita  con  decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504;
2)   di   confermare   l'importo   della   detrazione  spettante  per
l'abitazione principale in L. 240.000.
    (Omissis).

                      Comune di Caines (Kuens);

    Il  comune  di CAINES (KUENS) (provincia di Bolzano) ha adottato,
il  20  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2001 come segue:
    alloggi non locati ed abitazioni secondarie 7 per mille;
    unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale o messa a
disposizione di familiari stabilmente residenti 4 per mille;
    unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto
che le utilizzi come abitazione principale 4 per mille;
    tutti gli altri immobili 4 per mille;
2.  di  determinare  l'importo  detraibile  dall'imposta  dovuta  per
l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza
dall'anno 2001 in L. 400.000;
3.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  case  di  cura,  e  da  cittadini residenti all'estero a
condizione che la stessa non risulti locata;
4. la maggiorazione nella misura del 20% previsto dall'art. 11, primo
comma, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992 si applica
se la rendita attribuita supera di oltre il 50% quella dichiarata.
    (Omissis).

                         Comune di Cairano;

    Il  comune  di  CAIRANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 9
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
l'imposta  comunale  sugli  immobili, per l'anno 2001, e' fissata nel
comune  di  Cairano,  nella  misura  del  5  per mille e per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione pricipale e' prevista la detrazione
di L. 200.000;
    (Omissis).

                         Comune di Cairate;

    Il  comune  di  CAIRATE  (provincia  di  Varese)  ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  la aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
    4,25 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze;
    4,75  per  mille  per  gli immobili diversi dall'abitazione e per
quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
    (Omissis).

                        Comune di Calcinaia;

    Il  comune  di  CALCINAIA  (provincia di Pisa) ha adottato, il 14
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1)   di   determinare   per  l'anno  2001  le  tariffe  diversificate
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) secondo il seguente
prospetto:
    abitazione principale: 5 per mille;
    altri immobili: 7 per mille;
    abitazione non locate: 7 per mille;
    determinazione prima casa: L. 200.000.
    (Omissis).

                          Comune di Caldes;

    Il  comune  di  CALDES  (provincia  di Trento) ha adottato, il 29
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille;
2.  di fissare la detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del contribuente in L. 280.000;
3.  di  riconoscere che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I.,
l'aliquota  agevolata  del  6  per mille e' applicata alla pertinenza
dell'abitazione  principale alle quali e' attribuibile anche la quota
di   detrazione  eventualmente  non  gia'  assorbita  dall'abitazione
principale.
    (Omissis).

                         Comune di Caldiero;

    Il  comune  di  CALDIERO (provincia di Verona) ha adottato, il 19
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. come di seguito:
    aliquota   per   l'unita'   immobiliare   adibita  a  dimora  del
contribuente che la detenga a titolo di proprieta', usufrutto, uso od
abitazione,  e relative pertinenze come da art. 2 del regolamento per
l'applicazione dell'I.C.I.: 5 per mille;
    aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita a dimora abituale del
contribuente che la detenga a titolo di proprieta', usufrutto, uso od
abitazione: L. 200.000;
    (Omissis).

                        Comune di Camburzano;

    Il  comune  di  CAMBURZANO  (provincia  di Biella) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  determinare,  per  l'anno  2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  del  6 per  mille,  senza alcuna differenziazione di immobili
diversi  od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti
senza scopo di lucro;
2.  di  dare  atto  che la detrazione per abitazione principale e' di
L. 200.000  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale si
protrae tale destinazione;
3. di dare atto che non operano le riduzioni di imposta od aumenti di
detrazioni  indicati nel comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo
n. 507/1992 come sostituito con il comma 55 della legge n. 662/1996;
    (Omissis).

                        Comune di Campegine;

    Il  comune di CAMPEGINE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il  25  novembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  confermare  le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune per l'anno
2001 e nelle misure di seguito riportati:
    5,85 per mille aliquota ordinaria;
    7 per mille aree fabbricabili;
    7   per  mille  alloggi  non  locati  ai  sensi  dell'art. 6  del
regolamento comunale per l'I.C.I.
di  confermare  in  L. 220.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo.
    (Omissis).

                     Comune di Campiglia Cervo;

    Il  comune  di CAMPIGLIA CERVO (provincia di Biella) ha adottato,
il  29  novembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  approvare  per  l'anno  2001 la detrazione di L. 230.000 ai sensi
dell'art. 8  del decreto legislativo n. 504/1992 e seguenti modifiche
ed  integrazioni,  dall'imposta  comunale  sugli  immobili dovuta per
unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo;
di  prendere atto che l'aliquota I.C.I. sara' fissata per l'anno 2001
nella misura del 6 per mille.
    (Omissis).

                    Comune di Campo San Martino;

    Il comune di CAMPO SAN MARTINO (provincia di Padova) ha adottato,
l'11   dicembre   2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  determinare  per  l'anno 2001, le aliquote, le detrazioni e le
agevolazioni relative all'imposta comunale come segue:
    a) tipologia e aliquota:
      aliquota ordinaria: 6 per mille;
      abitazione  principale,  comprese le pertinenze dell'abitazione
principale: 5,5 per mille;
      abitazioni  locate  utilizzate  come abitazione principale: 5,5
per mille;
      abitazioni  concesse in uso gratuito e parenti in linea retta o
collaterale fino al secondo grado: 5,5 per mille;
      abitazioni non locate: 6 per mille;
      immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille;
    b) la  detrazione  dall'imposta  dovuta  per  l'unita' adibita ad
abitazione   principale   del   soggetto  passivo  e'  confermata  in
L. 200.000;
    c) la detrazione e' aumentata a L. 300.000 nei seguenti casi:
      contribuenti   che   siano   assistiti   dal   comune   in  via
continuativa;
      contribuenti   il   cui   reddito   familiare  complessivo  sia
costituito  solo  da  due  pensioni sociali o da n. 1 pensione minima
erogate dall'I.N.P.S., posto comunque che in entrambi i casi l'unita'
immobiliare  deve  costituire l'unica proprieta' del nucleo familiare
nel corso dell'anno di imposizione, ovvero l'unica posseduta a titolo
di usufrutto o di diritto di abitazione;
      vengono  escluse  da  tale  beneficio le abitazioni iscritte in
catasto alle seguenti categorie: A/1 - A/7 - A/8;
      i  soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione
dovranno presentare richiesta, sotto pena di decadenza del beneficio,
entro  il  30 aprile 2001, corredata da una dichiarazione nella forma
dell'autocertificazione  prevista  dalla  legge  n.  41/1968  n.  15,
attestante  la  posizione  sia  del  soggetto passivo che del proprio
nucleo familiare nei riguardi dei diritti reali sull'unita' abitativa
adibita   a  propria  abitazione  principale  nonche'  la  situazione
complessiva  dei  redditi  prodotti  nell'anno  2000;     d) ai sensi
dell'art. 3   comma  56  della  legge  n.  662/1996,  e'  considerata
direttamente  adibita  ad abitazione principale, l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a condizione che l'abitazione non
risulti locata.
    (Omissis).

                 Comune di Campofelice di Roccella;

    Il  comune  di  CAMPOFELICE DI ROCCELLA (provincia di Palermo) ha
adottato,  il  18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2001  le aliquote vigenti nell'anno 2000
dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come appresso:
    1)  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione principale - 4 per
mille;
    2)  unita'  immobiliari  adibite ad abitazione secondarie - 6 per
mille;     3) unita' immobiliari adibite ad abitazione a destinazione
diversa da abitazione e per aree edificabili - 6 per mille;
    4) terreni agricoli - 6 per mille;
    5)  unita'  immobiliari  possedute  da  imprese realizzati per la
vendita e non venduti - 4 per mille e per un periodo di anni tre;
di  confermare  adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti
locata.     (Omissis).

                Comune di Campoli del Monte Taburno;

    Il  comune  di CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (provincia di Benevento)
ha  adottato,  il  23  dicembre  2000,  la  seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili per
l'anno 2001 nella misura del 5 per mille.
    (Omissis).

                      Comune di Canal San Bovo;

    Il comune di CANAL SAN BOVO (provincia di Trento) ha adottato, il
29   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.) a valere per l'anno 2001, nella misura del:
    4 per mille per l'abitazione principale e le aree fabbricabili;
    5 per mille per tutti gli altri fabbricati.
2. di  elevare,  con  effetto  per il periodo d'imposta anno 2001, da
L. 200.000  a  L. 300.000  la  detrazione dell'imposta comunale sugli
immobili  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 3 comma 55 della
legge 26 dicembre 1996, n. 662.     (Omissis).

                    Comune di Canazei (CIANACEI);

    Il   comune  di  CANAZEI  (CIANACEI)  (provincia  di  Trento)  ha
adottato,  il  28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune
nella misura del 5 (cinque) per mille.
2.  di  determinare  per l'anno 2001, l'aliquota ridotta dell'imposta
comunale  sugli  immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune
in  favore  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo, l'aliquota nella misura del 4 per mille.
3.  di  fissare  per l'anno 2001 la riduzione del 50 per cento, oltre
alle  lire  200.000,  di  legge, dell'imposta comunale sugli immobili
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto  passivo.  La  riduzione  si  applica  anche  per  le unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei soci assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari.
    (Omissis).

                         Comune di Candelo;

    Il  comune  di  CANDELO  (provincia  di Biella) ha adottato, il 5
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1) di determinare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.:
    a) per l'abitazione principale e le sue pertinenze: 5 per mille;
    b) per tutti gli altri casi: 6,5 per mille;
2.   di  dare  atto  che  la  detrazione  applicabile  all'abitazione
principale  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e
circolare  Ministero  delle  finanze 21 maggio 1994, n. 65/E e di cui
all'art. 3,  comma  55  della  legge  n.  662/1996  viene mantenuta a
L. 200.000 per l'anno 2001.
3.  di fissare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 449 del 27
dicembre  1997, l'aliquota agevolata nella misura del 2 per mille nei
seguenti casi:
    a)  per  unita'  immobiliari  o  inabitabili  oggetto di recupero
edilizio;
    b)  immobili  di interesse storico o architettonico, vincolati ai
sensi di legge, oggetto di interventi di recupero edilizio;
    c)  immobili  ubicati  nei  nuclei di antica formazione (N.A.F.),
cosi'  come  zonizzati  dal  piano  regolatore  comunale,  oggetto di
recupero edilizio;
    d)  nuove  autorimesse  e/o  nuovi  posti  auto che costituiscono
pertinenza ad un fabbricato esistente;
    e) utilizzo dei sottotetti ai fini abitativi
    L'aliquota agevolata di cui sopra e' applicata limitatamente alle
unita'  immobiliari oggetto degli interventi sopra descritti e per la
durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
4.  di  dare  atto  che  per  ottenere  l'applicazione  dell'aliquota
agevolata  tutti  gli  interventi,  oltre  che  essere  conformi allo
strumento  urbanistico,  dovranno essere utilizzati nelle forme e nei
modi previsti dalla legge urbanistica.     (Omissis).

                    Comune di Canneto sull'Oglio;

    Il  comune  di  CANNETO  SULL'OGLIO  (provincia  di  Mantova)  ha
adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle
seguenti misure:
    abitazione principale aliquota 6 per mille;
    terreni agricoli aliquota 7 per mille;
    aree fabbricabili aliquota 7 per mille;
    altri fabbricati aliquota 7 per mille.
2.  di  confermare  in  L. 250.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale.     (Omissis).

                         Comune di Cansano;

    Il  comune  di CANSANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  da  applicare  in territorio del
comune  di  Cansano  per  l'anno 2001 confermando la misura del 5 per
mille, gia' in vigore per gli anni precedenti.
    (Omissis).

                    Comune di Caprarica di Lecce;

    Il comune di CAPRARICA DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato,
il  28  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da
applicare per l'anno 2001 nella seguente misura:
    abitazione principale 4,5 per mille;
    altri fabbricati 5 per mille;
    terreni agricoli 5 per mille;
    aree fabbricabili 6 per mille.     (Omissis).
3. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.     (Omissis).

                          Comune di Carano;

    Il  comune  di  CARANO  (provincia  di  Trento)  ha  adottato, il
30 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  confermare  per  l'anno  2001  le  aliquote  I.C.I. nonche' la
detrazione   per   l'unita'   immobiliare   direttamente  adibita  ad
abitazione principale come segue:
    aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5,5 per mille;
    aliquota  ridotta I.C.I. pari al 4,5 per mille, per le abitazioni
principali   e   loro  pertinenze  (comprese  le  unita'  immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa,  fermo restando il requisito della
residenza  nel  comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a
parenti  in  linea  retta  entro il primo grado (genitore/figlio), se
nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora
abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone
residenti,  se  nelle  stesse  l'affittuario  ha stabilito la propria
residenza  e  vi  dimora  abitualmente;  per  le  unita'  immobiliari
possedute  a titolo di proprieta' o di usufrutto da azioni o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  perma-nente,  a  condizione  che la stessa non
risulti  locata,  nonche' per le attivita' produttive come di seguito
specificate:
Gruppo C:
    categorie:
      C/1 negozi e botteghe;
      C/3 laboratori per arti e mestieri;
      C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi.
Gruppo D:
      tutte le categorie catastali appartenenti a tale gruppo.
    detrazione  per  l'abitazione  principale e sue pertinenze estesa
oltre  che  per  i  soggetti  passivi  d'imposta,  cioe' proprietari,
titolari  di  diritto  di  usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi o
superficie,   nonche'   per   gli   immobili  concessi  in  locazione
finanziaria, i locatari, anche per le unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a propieta' indivisa, adibite ad abitazione
principale  dei  soci  assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente
assegnati  dagli  istituti  autonomi  per  le  case  popolari; per le
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il
1o  grado  (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito
la  propria  residenza  e vi dimora abitualmente; per le case locate,
con  contratto  registrato,  a  persone  residenti,  se  nelle stesse
l'affittuario   ha   stabilito  la  propria  residenza  e  vi  dimora
abitualmente;  per  le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti di ricovero o sanitari a segu ito di ricovero
permanente,  a condizione che la stessa non risulti locata, pari a L.
500.000;       nel   caso  in  cui  all'abitazione  principale  siano
asservite piu' pertinenze, il beneficio dell'aliquota ridotta e della
detrazione e' limitato ad un'unica unita' immobiliare di pertinenza.
    (Omissis).

                        Comune di Carlantino;

    Il  comune di CARLANTINO (provincia di Foggia) ha adottato, il 22
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare,  (omissis),  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella
misura  unica  del  5  per  mille,  a  norma  dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 504/1992.
    (Omissis).

                        Comune di Carunchio;

    Il  comune  di  CARUNCHIO  (provincia  di  Chieti) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  confermare,  per l'anno 2001, ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504  e  successive modificazioni ed integrazioni
cosi'  come  sostituito  dal  comma  53  dell'art.  3  della legge n.
662/1996  e  modificato  dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) da
applicare  sul territorio di questo comune nella misura unica del 4,5
per mille come in precedenza.
    (Omissis).

                    Comune di Casale di Scodosia;

    Il  comune  di  CASALE  DI  SCODOSIA  (provincia  di  Padova)  ha
adottato,  il  18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
ha  stabilito  per  l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. unica pari al 5 per
mille.
    (Omissis).

                   Comune di Casalecchio di Reno;

    Il  comune  di  CASALECCHIO  DI  RENO  (provincia  di Bologna) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
    (Omissis).
1. di   determinare   per   l'anno   2001,   (omossis),  le  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
    A) aliquota  dello  0,00  per  mille per gli immobili concessi in
locazione a titolo di abitazione principale in osservanza della legge
9 dicembre 1998, n. 431;
    B) aliquota  del  4  per  mille  con  riferimento  ai  fabbricati
realizzati  per  la  vendita per un solo anno sul costruito invenduto
(punto  abrogato  con  successiva  deliberazione  G.C.  n. 313 del 29
dicembre 2000, esecutiva);
    C) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (cioe' non
occupati);
    D) aliquota  del 6 per mille per tutti gli altri immobili ubicati
sul territorio comunale ad eccezione di quelli espressamente indicati
ai punti precedenti;
2. di  determinare  per  l'anno  2001  un'ulteriore  detrazione di L.
82.000  da  aggiungersi  alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla
normativa vigente in favore di tutte le abitazioni principali per una
detrazione  complessiva di L. 282.000 rapportate al periodo dell'anno
nel  quale  si  protrae  la  destinazione  di  abitazione principale.
    (Omissis).

                      Comune di Casalmaggiore;

    Il comune di CASALMAGGIORE (provincia di Cremona) ha adottato, il
30 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di determinare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. come segue:
    1) l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  2001  e' fissata nella misura
indifferenziata del 5,75 per mille;
    2) in deroga a quanto previsto dal precedente punto 1, l'aliquota
per  il 2001 e' fissata nella misura del 4 per mille e per un massimo
di  tre  anni  (compreso  il  2001),  per  periodi di imposta annuale
rapportati  ai  mesi  nei quali si protrae tale condizione per i soli
immobili  realizzati per la vendita e rimasti invenduti dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  la  costruzione e
l'alienazione  di  detti  immobili.  Trascorso detto periodo massimo,
qualora l'immobile risulti ancora invenduto l'imposta viene applicata
nella misura ordinaria del 5,75 per mille.
Di  dare  atto  che,  con  deliberazione consiliare n. 133 in data 24
novembre 2000, sono state fissate le seguenti determinazioni:
    per  l'anno  2001  e' fissata in L. 250.000 fino alla concorrenza
del suo ammontare, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal
soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione
al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.  Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
    di  stabilire che, per il periodo di imposta 2001, e' considerata
abitazione  principale  anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo
di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  parte di anziani o disabili che
acquisiscono   la   residenza  in  istituto  a  seguito  di  ricovero
permanente  purche'  l'unita'  immobiliare  non  risulti  locata;  di
stabilire,  per  l'anno  2001, l'applicazione dell'aliquota ordinaria
del  5,75  per mille a carico degli enti senza scopo di lucro; di non
avvalersi,  per  quanto  precisato in premessa, della facolta' di non
ridurre  l'aliquota  ordinaria per gli immobili oggetto di intervento
come  previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
    (Omissis).

                       Comune di Casalromano;

    Il  comune  di  CASALROMANO (provincia di Mantova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle
seguenti misure:
    aliquota ordinaria: 5,75 per mille;
    unita'  immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale
da  persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa residenti nel comune: 5,75 per mille;
    unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto
che le utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille;
    immobili diversi dalle abitazioni: 5,75 per mille;
    immobili posseduti oltre all'abitazione principale o locati a non
residenti: 7 per mille;
    alloggi non locati da piu' di 6 mesi: 7 per mille;
    fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita' la
costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni in
base  ad  apposita  istanza  presentata  dagli  interessati: 5,75 per
mille;
    aliquota agevolata per gli interventi volti:
      al  recupero  di unita' immobiliari inagibili o inabitabili per
un periodo di tre anni: 4 per mille;
      al  recupero  di  immobili  di  interesse  storico  o artistico
ubicati nel centro storico per un periodo di tre anni: 4 per mille;
      alla realizzazione di autorimesse o posti auto: 4 per mille;
      all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille;
    nuovi  insediamenti  produttivi per un periodo di tre anni: 4 per
mille.
2. fissare  in  L.  200.000  la  detrazione  per la prima abitazione.
    (Omissis).

                    Comune di Casamicciola Terme;

    Il   comune  di  CASAMICCIOLA  TERME  (provincia  di  Napoli)  ha
adottato,  il  20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
che  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001
lsiano fissate nella seguente misura:
    aliquota ordinaria per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille;
    unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota del
4 per mille;
    l'abitazione posseduta da anziani o disabili, che sono ricoverati
permanentemente  in  istituti  di ricovero o sanitari, e' considerata
adibita ad abitazione principale;
    le abitazioni concesse gratuitamente dall'usufruttuario al figlio
o al coniuge, nudi proprietari, che le occupano e le utilizzano quale
loro  abitazione  principale,  sono  sottoposte  al regime impositivo
delle  abitazioni principali avvalendosi di quanto disposto dall'art.
8  punto 5 del "Regolamento per la applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili".
la detrazione per l'abitazione principale e' elevata a L. 300.000.
    (Omissis).

                         Comune di Casella;

    Il  comune  di  CASELLA  (provincia di Genova) ha adottato, il 12
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2001 l'aliquota I.C.I. unica al 4,5 per
mille e la detrazione per abitazione principale di L. 200.000.
    (Omissis).

                     Comune di Caselle Torinese;

    Il  comune di CASELLE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato,
il   20 dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  fissare,  per  l'anno 2001 nelle misure sottoindicate, l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
    6 per mille, aliquota base;
    4,8  per  mille,  persone  fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e,
ai   sensi   dell'art.  59,  primo  comma,  lettera  d)  del  decreto
legislativo  n.  446/1997,  per  i  box,  i  posti macchina coperti e
scoperti  che  costituiscono pertinenza di un'abitazione principale e
l'utilizzo  avvenga  da parte del proprietario o titolare del diritto
reale di godimento;
    di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta  per  unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si
detraggono  fino  alla  concorrenza  del  suo  ammontare  L.  200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
    (Omissis).

                      Comune di Cassano D'Adda;

    Il comune di CASSANO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il
28 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in
questo comune nella misura ordinaria del 6 per mille;
2. di  dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e loro
pertinenze e' di L. 250.000 (duecentocinquantamilalire).
    (Omissis).

                        Comune di Castegnato;

    Il  comune  di  CASTEGNATO (provincia di Brescia) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  riconfermare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili da applicare sul territorio comunale nella misura del
5,5 per mille;
2. di  stabilire ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge finanziaria n.
662/96  la  detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione, anche per l'anno 2001.
    (Omissis).

                     Comune di Castel Bolognese;

    Il comune di CASTEL BOLOGNESE (provincia di Ravenna) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  stabilire,  per  l'anno  2001,  le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
    a) aliquota ordinaria del 6 per mille;
    b) aliquota  ridotta  del  4  per mille per le unita' immobiliari
locate  a  titolo  di  abitazione  principale  con contratto a canone
concordato  stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre
1998 n. 431;
    c) aliquota differenziata del 7 per mille per:
        gli alloggi non locati e relative perinenze non locate;
        le aree fabbricabili;
di   confermare   il   L. 280.000   l'importo  della  detrazione  per
l'abitazione principale del soggetto passivo;
di   confermare   il  L. 500.000  la  detrazione  per  le  abitazioni
principali  limitatamente  ai  contribuenti  I.C.I.  in situazioni di
particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e
requisiti  stabiliti nella regolamentazione di cui all'allegato A che
costituisce   parte   integrante   e   sostanziale   della   presente
deliberazione:
di dare atto che, applicando l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura
del  6 per  mille,  l'aliquota  ridotta  del  4 per mille, l'aliquota
differenziata  del  7 per mille, e le maggiori detrazioni di imposta,
come sopra specificato, viene rispettata la previsione del bilancio e
l'equilibrio dello stesso.
    (Omissis).
CONDIZIONI  DI  BASE  PER  IL  DIRITTO ALLA MAGGIORE DETRAZIONE     I
componenti  della  famiglia  di  cui fa parte il soggetto passivo non
devono   avere   altre   proprieta'  immobiliari  oltre  l'abitazione
principale  ed  eventuali  annessi  servizi  (garage, posto macchina,
cantina,  ecc.,  ne'  devono  essere  titolari  di  diritti  reali di
godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).
    Il  reddito  di  riferimento  e'  quello  complessivo  del nucleo
familiare  (cioe'  di  tuffi  i  componenti)  imponibile  IRPEF  2000
(comprensivo  del reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale
C/6).
    Il  reddito  pro-capite  si  ottiene  dalla divisione del reddito
complessivo  familiare,  imponibile  IRPEF 2000, per i componenti del
nucleo  risultante  dallo  stato di famiglia alla data del 1o gennaio
2001.
    La  maggiore  detrazione spetta all'unico proprietario o titolare
di  altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro
diritto reale di godimento sulla medesima unita'.
PARTICOLARI  SITUAZIONI  AVENTI  DIRITTO ALLA MAGGIORE DETRAZIONE 1 -
FAMIGLIE DI PENSIONATI
    a) Nucleo  familiare  composto  da  una o piu' persone almeno una
delle quali di eta' superiore ad anni 65;
    b) reddito   familiare  complessivo  imponibile  IRPEF,  riferito
all'anno  2000,  non  superiore  a L. 15.000.000 annue lorde se unico
occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per
ogni ulteriore componente.
2 - FAMIGLIE NUMEROSE
    a) Nucleo familiare con almeno cinque componenti;
    b) il  reddito  familiare  complessivo  imponibile IRPEF riferito
all'anno   2000   non   deve   superare   l'importo  annuo  lordo  di
L. 13.000.000 per ogni componente.
3 - FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP
    a) Nucleo   familiare  che  include  portatori  di  handicap  con
attestato di invalidita' civile al 100%;
    b) il  reddito  familiare  non  deve  superare  nel suo complesso
l'importo  annuo  lordo  di  L. 15.000.000 riferiti aI 2000, se unico
occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per
ogni ulteriore componente.
4 - FAMIGLIE ASSISTITE
    Soggetto  passivo  avente diritto, in base ai vigenti regolamenti
del   comune   di   CasteI   Bolognese,  ad  un'assistenza  economica
continuativa,   oppure  all'assistenza  domiciliare  gratuita  o  con
pagamento della sola quota fissa.
CRITERI  APPLICATIVI      La  richiesta  -  autocertificazione dovra'
essere  inviata,  entro  il  termine  per  il pagamento della 1a rata
l.C.l.  2001  (30 giugno  2001),  tramite  raccomandata  al  servizio
tributi  del comune di Castel Bolognese, piazza Bernardi n. 1, ovvero
consegnata a mano al medesimo indirizzo.
    I    contribuenti    che    hanno    inviato   la   richiesta   -
autocertificazione  potranno  al  momento  del  pagamento  delle rate
I.C.I. 2001, gia' tenere conto della detrazione richiesta.
    Nel  caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa
da  parte  di piu' soggetti aventi diritto alla maggior detrazione la
suddetta  richiesta  -  autocertificazione  dovra' essere prodotta da
ciascun soggetto passivo.
    L'amministrazione    comunale    si    riserva    di   richiedere
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di
dichiarazione  infedele  verranno  applicate le sanzioni previste dal
decreto legislativo n. 504/1992.

                      Comune di Castel Colonna;

    Il comune di CASTEL COLONNA (provincia di Ancona) ha adottato, il
27 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di   stabilire   nella   misura   del  5,5  per  mille  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per  l'anno  2001,  ai sensi
dell'art. 6   del   decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive
modificazioni.
2. di  stabilire altresi' nell'importo di L. 360.000 la detrazione da
applicare  all'imposta  dovuta  per l'abitazione principale, ai sensi
dell'art. 8,  comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come
modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.
    (Omissis).

                     Comune di Castel di Casio;

    Il  comune di CASTEL DI CASIO (provincia di Bologna) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
ai  sensi  dell'art. 6,  comma  1  decreto  legislativo n. 504/1992 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  l'aliquota della imposta
comunale  sugli  immobili per l'anno 2001 e' fissata nella misura del
6,3  per  mille  per  l'abilitazione principale e le sue pertinenze e
nella misura del 7 per mille per gli altri immobili.
    (Omissis).
La detrazione per l'abilitazione principale e' fissata in L. 220.000.
    (Omissis).

                     Comune di Castel Goffredo;

    Il  comune di CASTEL GOFFREDO (provincia di Mantova) ha adottato,
il   5 dicembre   2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  determinare  le  aliquote  e detrazioni I.C.I. per l'anno 2001
come segue:
    l'aliquota I.C.I. come segue:
        5,75 per mille per la prima casa;
        7 per mille per i terreni agricoli e per aree edificabili;
        6 per mille per tutti gli altri fabbricati;
    la   detrazione   d'imposta   in   L. 250.000   per  l'abitazione
principale;
    per  gli  alloggi  sfitti, inutilizzati, per il periodo in cui si
verifica tale situazione, l'aliquota del 7 per mille;
    per gli alloggi affittati, per il periodo in cui si verifica tale
situazione, l'aliquota del 5,85 per mille.
Si  precisa  altresi'  che  il  possesso  dei  garages  di pertinenza
dell'abitazione principale non esclude dalla detrazione delle 250.000
sopra indicate.
    (Omissis).

                       Comune di Castel Mella;

    Il  comune di CASTEL MELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il
27 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  confermare,  per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  applicata  in  questo  comune  nel  2000 e
precisamente nella misura:
    5,2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e
relative pertinenze (box garage);
    5,2  per mille per la seconda abitazione concessa in uso gratuito
a  parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, i quali
vi abbiano stabilito la propria abitazione principale;
    6 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale.
    (Omissis).

                       Comune di Castellabate;

    Il  comune di CASTELLABATE (provincia di Salerno) ha adottato, il
26 novembre  2000 e il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. si  aumenta  a  L. 250.000 la detrazione dell'imposta (I.C.I.) per
l'unita'  immobiliare adibita a dimore abituale da persona portatrice
di  handicap  con  percentuale di invalidita' non inferiore al 100% a
condizione  che  la  stessa e/o i componenti del suo nucleo familiare
siano proprietari di quella sola unita' immobiliare.
2. di  riconfermare,  per  l'anno 2001, nella misura del 6 per mille,
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
    (Omissis).

                   Comune di Castelleone di Suasa;

    Il  comune  di  CASTELLEONE  DI  SUASA  (provincia  di Ancona) ha
adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  504, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del
5  per  mille  per  gli  immobili  adibiti  ad abitazione principale,
nonche'  nella  misura del 7 per mille per gli immobili diversi dalle
abitazioni, per quelli posseduti n aggiunta all'abitazione principale
e per i terreni soggetti a tale tributo;
2. di  applicare  la  detrazione  per  "prima  casa"  nella misura di
L. 200.000.
    (Omissis).

                   Comune di Castelnovo ne' Monti;

    Il comune di CASTELNOVO NE' MONTI (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili
valevole nel territorio del comune di Castelnovo ne' Monti per l'anno
2001 nel seguente modo:
    aliquota ordinaria = 6,5 per mille;
    aliquota maggiorata per aree edificabili = 7 per mille;
2. di  aumentare  la  detrazione spettante per abitazione principale,
fissandola in L. 310.000.
    (Omissis).

                   Comune di Castelnuovo Rangone;

    Il  comune  di  CASTELNUOVO  RANGONE  (provincia  di  Modena)  ha
adottato,  il 21  dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2001  le  seguenti  aliquote I.C.I. e
relative  riduzioni/deduzioni d'imposta, specificando che le aliquote
sotto  indicate sono applicabili anche alle pertinenze delle relative
unita' immobiliari:
aliquota   ridotta:      nella  misura  del  5  per  mille  (con  una
detrazione di L. 200.000) per:
      a)  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo;
      b)  l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto,  da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      c)  per  le  unita'  immobiliari  appartenenti alle cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci  assegnatari,  nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
    La  suddetta  detrazione  e'  elevata  a  L.  500.000 e spetta al
pensionato  o  ad i pensionati anagraficamente conviventi in possesso
dei seguenti requisiti:
      possesso,   nel  territorio  italiano,  del  solo  appartamento
abitato    ed   eventuale   pertinenza   dell'abitazione   principale
(riferimento  alla  categoria  catastale C/2, C/6 e C/7), quale unica
proprieta' immobiliare;
      compimento  del  sessantacinquesimo  anno di eta' al 1o gennaio
2001;
      la  famiglia  composta esclusivamente da persone che hanno gia'
compiuto i sessantacinque anni di eta' al 1o gennaio 2000;
      reddito  medio  pro-capite  non superiore a L. 15.000.000 annui
lordi, dichiarati nella denuncia dei redditi 1999;
      l'immobile  occupato dev'essere di categoria catastale compresa
tra A2 ed A6;
    nella  misura del 5 per mille:       a) per l'immobile locato dal
proprietario  con  contratto registrato, a patto che venga utilizzato
dal locatario come abitazione principale;
      b)  per le abitazioni diverse da quella principale, a patto che
siano  utilizzate  da  persone  fisiche aventi nelle stesse titolo di
residenza;
    nella  misura  del 4 per mille per:       a) gli immobili di enti
senza scopo di lucro;
      b)  i fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
    aliquota  del  9  per  mille:  alloggi non locati per i quali non
risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due  anni;      aliquota  del 7 per mille per:       a) altri alloggi
non  locati  e  per  tutti  gli  altri  immobili  non  compresi nelle
fattispecie precedenti;
      b) aree fabbricabili e terreni agricoli;
    aliquota  del  2  per  mille:  abitazioni  affittate  a titolo di
abitazione  principale, alle condizioni definite dagli accordi locali
di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.     (Omissis).

               Comune di Castelvetere in Val Fortore;

    Il comune di CASTELVETERE IN VAL FORTORE (provincia di Benevento)
ha  adottato,  il 21  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare,  (omissis),  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella
misura  unica  del  6  per  mille,  a  norma  dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 504/1992.
    (Omissis).

                       Comune di Castenedolo;

    Il  comune  di  CASTENEDOLO  (provincia  di Brescia) ha adottato,
l'11 dicembre  2000 ed il 19 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) che sara' applicata nella misura del 5 per mille;
1. di stabilire in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale
gli  immobili  posseduti  da  anziani  o  da  disabili  che risultino
residenti  in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a
condizione che gli stessi immobili non risultino locati;
2.  di stabilire, inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art.
3  della legge n. 662/1996, per l'anno 2001, che l'unita' immobiliare
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e, classificate
nelle  categorie  A/2,  A/3, A/4, A/5 ed A/6 potranno usufruire della
detrazione  di  L. 250.000  per  gli immobili il cui valore catastale
rivalutato sia inferiore a L. 65.000.000;
3.  di  considerare  destinatari  alla presente agevolazioni tutte le
persone  fisiche  residenti  nel  comune  di Castenedolo, proprietari
sull'intero   territorio  nazionale  della  sola  unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale con le sue pertinenze;
4. di definire, infine, che per beneficiare dell'ulteriore detrazione
I.C.I.   gli   interessati   dovranno   presentare  apposita  domanda
all'Ufficio tributi comunale entro il 15 giugno 2001.
    (Omissis).

                Comune di Castiglione delle stiviere;

    Il comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (provincia di Mantova) ha
adottato, il 4 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2001  l'applicazione delle aliquote
I.C.I. come sottoindicato:
    a)  aliquota ordinaria applicata nella misura del 5,98 per mille,
salvo quanto previsto dal seguente punto b);
    b)  aliquota  applicata  nella  misura  del  7  per mille per gli
alloggi  vuoti  non  concessi  in  locazione  (case  sfitte)  ed aree
fabbricabili;
2.  di  determinare  per  l'anno  2001  la detrazione d'imposta sulla
abitazione principale nella misura di L. 260.000.     (Omissis).

                    Comune di Castiglione Olona;

    Il comune di CASTIGLIONE OLONA (provincia di Varese) ha adottato,
il 6   dicembre   2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
in merito all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
    1) di mantenere per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura pari a quelle determinate per l'anno 2000
e come appresso indicate:
      a)  4,5 per mille - prima casa: unita' immobiliare direttamente
adibita   ad   abitazione  principale  occupata  dal  proprietario  e
pertinenze (garage, autorimessa, posti auto e box);
      b)  4,5  per  mille  -  seconde  case  affittate  con  regolari
contratti;
      c) 5,5 per mille - altre destinazioni ed industrie;
      d) 7 per mille - seconde case sfitte e non locate;
    2)  estendere  l'aliquota  del  4,5  per  mille  alle  abitazioni
principali,  comprese  le  pertinenze,  concesse in comodato o in uso
gratuito,  a  parenti  in  linea  diretta  o  collaterale,  per  tali
intendendosi  i  figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i
progenitori,  i  fratelli  e le sorelle, previa istanza presentata al
comune;      3)  fissare  in  L.  200.000  la detrazione sull'imposta
dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto
passivo  e  non  all'imposta  dovuta per le pertinenze all'abitazione
principale.
    (Omissis).

                        Comune di Castronno;

    Il  comune  di CASTRONNO (provincia di Varese) ha adottato, il 21
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2001 come segue:
    nella  misura  del  4  per  mille,  rapportato  al  valore  degli
immobili,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6  del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, e correlative disposizioni, in
favore  di  persone  fisiche  soggetti  passivi e soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibite  ad abitazione principale e per le
relative  pertinenze  nei  limiti dello speciale regolamento adottato
con delibera consiliare n. 5 del 24 febbraio 2000, esecutiva;
    nella misura del 7 per mille rapportato al valore degli immobili,
ai  sensi  di  quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre  1992, n. 504, e correlative disposizioni, nei confronti dei
soggetti  passivi  d'imposta  aventi titolo su immobili che risultino
non locati;
    nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili,
ai  sensi  di  quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, per tutti gli altri casi;
2.  di  stabilire  in L. 250.000 per l'intero anno 2001 la detrazione
d'imposta  per la prima casa disciplinata dall'art. 8, secondo comma,
del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive modificazioni.
    (Omissis).

                        Comune di Cavacurta;

    Il  comune  di  CAVA CURTA (provincia di Lodi) ha adottato, il 16
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2001, i motivi specificati in premessa,
l'aliquota I.C.I. come segue:
    aliquota  ridotta al 5 per mille con detrazione di L. 200.000 per
i possessori di abitazione principale;
    aliquota  ordinaria  del  7 per mille per i possessori di seconda
abitazione, terreni agricoli e per tutti gli altri immobili, compresi
i box della prima abitazione.
    (Omissis).

                        Comune di Cavaglia';

    Il  comune  di  CAVAGLIA' (provincia di Biella) ha adottato, il 5
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di   mantenere   invariata  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille.
    (Omissis).

                       Comune di Cavaglietto;

    Il  comune  di  CAVAGLIETTO  (provincia di Novara) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  confermare  e  stabilire dal 1o gennaio 2001 l'aliquota del 6 per
mille  per  l'I.C.I.  da  calcolarsi  sugli  immobili  ricadenti  sul
territorio  comunale  per  le particolari esigenze di bilancio di cui
sopra.
    (Omissis).

                        Comune di Cavizzana;

    Il  comune di CAVIZZANA (provincia di Trento) ha adottato, il  24
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001 e confermando pertanto quanto gia'
stabilito  negli  anni  precedenti,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5 per mille;
2.  di  dare  atto  che  viene  confermata  nell'importo minimo di L.
200.000   la   detrazione   spettante   esclusivamente  per  l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
contribuente.
    (Omissis).

                       Comune di Celle Ligure;

    Il  comune  di CELLE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il
29 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 cosi' come di
seguito:
    Aliquota ordinaria:
      6 per mille;
    Aliquota maggiorate:
      7  per mille: per gli alloggi non locati, intendendosi per tali
anche  quelli  tenuti  a  disposizione,  e  gli  alloggi posseduti in
aggiunta all'abitazione principale;
      8  per mille: per gli alloggi non locati, intendendosi per tali
anche  quelli  tenuti  a  disposizione,  e  gli  alloggi posseduti in
aggiunta  all'abitazione principale, per i quali non risultino essere
stati  registrati  contratti  di  locazione  di  nautra  abitativa di
qualisiasi durata temporale da almeno due anni.
    Aliquote ridotte o agevolate:
      4 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune di Celle Ligure, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale.
      5  per  mille: limitatamente alle unita' immobiliari locate con
contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale,  indipendentemente  dalla  natura  giuridica del soggetto
passivo,  e alle unita' possedute da enti non commerciali senza scopi
di lucro.
2)  di  considerare  direttamente  adibite  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
    (Omissis).

                          Comune di Cerano;

    Il  comune  di  CERANO  (provincia  di Novara) ha adottato, il 17
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  ridurre dal 1 gennaio 2001 al minimo di legge del 4 per mille
l'aliquota   I.C.I.   per   l'abitazione  principale  e  le  relative
pertinenze.
2.  di mantenere la detrazione per abitazione principale nella misura
di legge pari a L. 200.000.
3.  di  confermare  anche per l'esercizio 2001 l'aliquota del 5,5 per
mille per tutti gli altri immobili.
    (Omissis).

                        Comune di Cerignola;

    Il  comune  di CERIGNOLA (provincia di Foggia) ha adottato, il 29
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504  e successive modificazioni,
nelle   misure   di  cui  al  presente  prospetto,  le  aliquote  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
    terreni agricoli, 5 per mille;
    aree fabbricali, 5 per mille;
    abitazioni principale, 5 per mille;
    altri fabbricati, 5 per mille;
2. di determinare, inoltre, che per l'anno 2001 trovera' applicazione
la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella
misura legale ed unica di L. 200.000;
    (Omissis).

                    Comune di Cermes (Tscherms);

    Il   comune  di  CERMES  (TSCHERMS)  (provincia  di  Bolzano)  ha
adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.   di   stabilire  che,  per  l'anno  2001,  trovera'  applicazione
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) per tutti
gli  immobili  esistenti  sul  territorio  del comune di Cermes nella
misura unica e minima del quattro per mille;
2.  di confermare, inoltre, che per l'anno 2001 trovera' applicazione
la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella
misura unica di L. 600.000 - Euro 309,87.
    (Omissis).

                      Comune di Cerro Veronese;

    Il comune di CERRO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il
20   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
2.  di  prendere  atto che per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. per gli
immobili  non  adibiti  a  prima  abitazione (seconde case) e terreni
fabbricabili  e'  stata  confermata  nella  misura  del 7 per mille e
quella per la prima casa al 6 per mille.
3.  di prendere atto della detrazione per abitazione principale in L.
250.000   cosi'  come  previsto  dall'art.  8  comma  2  del  decreto
legislativo 504/1992 modificato dalla legge 9 maggio 1997, n. 122.
    (Omissis).

                        Comune di Cervicati;

    Il  comune di CERVICATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 22
settembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
2.  di  determinare,  come determina con il presente atto, per l'anno
2001,  l'aliquota  che  sara' applicata in questo comune nella misura
unica  del  6,75  per  mille  (sei  virgola settantacinque), relativa
all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
3. di fissare in L. 240.000 la detrazione di imposta per l'abitazione
principale;
4.  di ridurre del 50 per cento l'imposta per i fabbricati dichiarati
inagibili  o  inabitabili secondo quanto stabilito dall'art. 55 della
legge 662/1996.
    (Omissis).

                       Comune di Chiusaforte;

    Il  comune  di  CHIUSAFORTE  (provincia di Udine) ha adottato, il
27 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota da applcare in questo
comune  ai  fini  dell'I.C.I.,  nella  misura  unica  del 5,5 (cinque
virgola cinque) per mille, per le motivazioni esposte in premessa.
di  confermare,  altresi',  per  lo  stesso anno, la detrazione di L.
200.000, per l'abitazione principale del soggetto passivo.
    (Omissis).

                         Comune di Cigliano;

    Il  comune di CIGLIANO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 18
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella
misura del 5,3 per mille.
2.  di  confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. per l'abitazione
principale  nella  misura  del 4,3 per mille e la relativa detrazione
d'imposta nella misura di L. 200.000.
3.  di  confermare  per  l'anno  2001  l'aliquota I.C.I. nella misura
dell'1 per mille per unita' immobiliari inagibili o inabitabili e per
immobili  di  interesse  artistico  o architettonico, localizzati nel
centro storico, che saranno oggetto di interventi di recupero.
    (Omissis).

                         Comune di Circello;

    Il  comune  di CIRCELLO (provincia di Benevento) ha adottato, l'8
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  cinque  per  mille:  persone  fisiche  soggetti passivi e soci di
cooperative   edilizie   a   proprieta'  indivisa,  per  l'abitazione
principale;
2.   cinque  per  mille:  unita'  immobiliare  locata  con  contratto
registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
3.  cinque per mille: persona fisica per unita' immobiliari possedute
in  aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le
utilizza come abitazione principale;
4. cinque per mille: alloggi posseduti e non locati;
5.  cinque per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel
comune;
6.  cinque  per  mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di
lucro:
7. cinque per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex
legge 449/1997;
8.  cinque per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita
e non venduti;
9.  cinque  per  mille:  tutti  i  soggetti  e  gli  immobili che non
rientrano nella percendente classificazione.
II.  detrazioni  dall'imposta  dovute per l'abitazione principale del
soggetto  passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: L. 200.000
per detrazione.
    (Omissis).
III.  riduzione  del cinquanta per cento dell'imposta per gli edifici
inagibili,  inabitabili  e  di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

                         Comune di CISERANO;

    Il  comune  di  CISERANO  (provincia  di Bergamo) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  applicare  le  aliquote  I.C.I.  per l'anno 2001 nelle misure
seguenti:
    a) 5  per mille per abitazioni principali ed assimilate (ai sensi
dell'art. 19   del   vigente   regolamento   comunale   dell'I.C.I.),
pertinenze  (ai  sensi della circolare ministeriale n. 23/E del 2000)
ed aree agricole;
    b) 6   per   mille   su   tutti  gli  altri  fabbricati  ed  aree
fabbricabili;
2.   di  tenere  conto  della  disposizione  ex  art. 5  del  decreto
legislativo  n.  504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto
stabilito  dai  commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge
n. 662/1996 per la determinazione della base imponibile;
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale,   assimilate  e  pertinenze  del  soggetto  passivo  sono
detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate
al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se  l'unita'  immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.  Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente,  che  la  possiede  a  titolo  di proprieta' o di altro
diritto  reale,  dimora  abitualmente  in conformita' alle risultanze
anagrafiche.  Le  disposizioni  di  cui al presente capo si applicano
anche  alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa  adibita  ad  abitazione  principale dei soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti  autonomi  per  le  case  popolari,  alle unita' immobiliari
possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufru  tto da anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituiti di ricovero o
sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a condizione che non
risultino  locate  e alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito
al coniuge legalmente separato o divorziato;
    (Omissis).

                         Comune di CIVENNA;

    Il  comune  di  CIVENNA  (provincia  di  Como)  ha  adottato,  il
5 gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di fissare per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di  determinare  (ai  sensi  dell'art. 8,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992  n.  504, come sostituito dall'art. 3,
comma  55,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662) per l'anno 2001 la
detrazione  dell'imposta  di  L. 300.000 per le abitazioni principali
(come  definite  dall'art. 3,  comma  55,  punto  2,  della  legge n.
662/1996);
    (Omissis).

                          Comune di CIVITA;

    Il  comune  di  CIVITA  (provincia  di  Cosenza)  ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
A) fabbricati
    1) abitazione principale: aliquota 6 per mille;
    2) altri  fabbricati (quali abitazioni secondarie, abitazioni non
locate  ed  ogni  altro  fabbricato  diverso  da  civile abitazione):
aliquota 7 per mille;
    3) fabbricati di enti senza scopo di lucro: aliquota 5 per mille;
    4) abitazioni   locate  utilizzate  come  abitazione  principale:
aliquota 6 per mille;
B) aree fabbricabili
    alle aree fabbricabili si applica l'aliquota del 6 per mille;
C) terreni agricoli
    se  ed  in  quanto  dovuta  l'imposta sconta l'aliquota del 6 per
mille;
riduzioni e detrazioni
    si  applicano  le disposizioni stabilite nel regolamento comunale
sull'I.C.I. approvato dal consiglio comunale con delibera n. 43/1998.
    (Omissis).

                        Comune di CLAVESANA;

Il   comune  di  CLAVESANA  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato,  il
22 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2001;
di determinare nella misura del 5,3 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  relativa agli alloggi non locati
anno 2001;
di  proporre al consiglio comunale di non avvalersi della facolta' di
apportare  eventuali  riduzioni  di imposta, detrazioni o elevazioni,
conformemente alle possibilita' accordate dalla legge;
di  far  constatare  che  l'odierno  provvedimento  conferma i valori
determinati dal consiglio comunale con delibera del 23 febbraio 2000,
n. 2, relativi alle aliquote anno 2000;
    (Omissis).

                         Comune di COGLIATE;

Il  comune di COGLIATE (provincia di Milano) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote d'imposta I.C.I.
    aliquota ordinaria 5,6 per mille;
    aliquota  agevolata  per  abitazione  principale  4,6  per mille;
detrazione L. 200.000
    (Omissis).

                        Comune di COLBORDOLO;

    Il  comune  di  COLBORDOLO  (provincia  di  Pesaro  e  Urbino) ha
adottato,  il  23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per il calcolo
dell'imposta comunale sugli immobili:
    aliquota  del  5,9  per mille per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale;
    aliquota del 6,5 per mille per tutte le categorie di immobili non
incluse nelle sottostanti classificazioni;
    aliquota  del  2  per  mille a favore di proprietari che eseguano
interventi volti al recupero di unita' immobiliari nei centri storici
del  capoluogo e di Montefabbri ai sensi della legge 27 dicembre 1997
n. 449;
    aliquota  del  7  per  mille  per  le  unita'  immobiliari ad uso
abitativo non locate o tenute a disposizione;
2. (Omissis);
3.  di  proporre  al consiglio comunale la conferma, per l'anno 2001,
della  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale  agli  effetti  dell'I.C.I.,  fissata in L. 210.000 per le
categorie  A2,  A3,  A4 ed A/5 con delibera C.C. n. 6 del 27 febbraio
1998 per l'anno 1998 e in L. 200.000 per le categorie A1 e A7;
4. (Omissis);
    (Omissis).

                        Comune di COLLECCHIO;

    Il  comune  di  COLLECCHIO  (provincia  di Parma) ha adottato, il
12 gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  determinare  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nel seguente modo:
    a) aliquota  I.C.I. pari al 5 per mille per le seguenti tipologie
di immobili:
      unita'   immobiliari   direttamente   adibite   ad   abitazione
principale;
      unita'  immobiliari  di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 quali
pertinenze dell'abitazione;
    b) aliquota  I.C.I.  pari  al  5,5  per  mille  per  le  seguenti
tipologie di immobili:
      terreni agricoli e aree fabbricabili;
      alloggi  dati  in  uso gratuito o in comodato a parenti fino al
terzo  grado (figli, genitori, fratelli e zii) e relativi coniugi che
risultino residenti;
      fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e  non venduti, dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la costruzione e l'alienazione degli immobili;
      altri  fabbricati  non  specificatamente  individuati nei punti
precedenti e nel successivo punto c);
    c) aliquota  I.C.I.  pari  al  7 per mille esclusivamente per gli
alloggi  non  locati  (esclusi  altri  tipi  di  fabbricati, quali ad
esempio garage non di pertinenza, negozi, magazzini);
2. di  determinare  in  L. 200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale per l'anno 2001;
3. di   elevare   a   L. 500.000   per  l'anno  2001,  la  detrazione
dell'imposta  dovuta esclusivamente per le unita' immobiliari adibite
ad  abitazione  principale  nel  caso di nucleo familiare con persona
portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    coloro  che  intendano  avvalersi  della  maggiore  detrazione in
questione  dovranno  trascrivere  il  relativo  importo nell'apposito
spazio   del   bollettino  di  versamento  e  trasmettere  copia  del
bollettino  della  prima  rata  al  comune - servizio tributi - entro
quindici  giorni  dall'avvenuto  versamento.  A  questo dovra' essere
unita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dalla quale
risulta  il diritto alla detrazione. Il comune, in sede di controllo,
potra'  richiedere  idonea documentazione comprovante l'esistenza dei
presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita.
    (Omissis).

                       Comune di COLLEDIMEZZO;

    Il  comune  di COLLEDIMEZZO (provincia di Chieti) ha adottato, il
28 ottobre   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2001  la stessa aliquota del 5 per mille
praticata  per  l'anno  2000  in  ordine  dell'imposta comunale sugli
immobili.
    (Omissis).

                         Comune di COLLEGNO;

    Il  comune  di  COLLEGNO  (provincia  di  Torino) ha adottato, il
22 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. approvare,   per   l'anno  2001,  le  seguenti  aliquote  relative
all'imposta comunale sugli immobili:
    un'aliquota ordinaria, nella misura del 7 per mille da applicare,
ad esempio, alle aree fabbricabili, ai terreni agricoli, agli alloggi
non locati vuoti di persone e di cose, ai box, alle cantine provviste
di   rendita   catastale  autonoma,  agli  alloggi  sia  regolarmente
assegnati  che  vuoti  dell'istituto  autonomo  case popolari ed alle
abitazioni diverse da quelle sottoindicate;
    un'aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille da applicare:
      in  favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel comune di
Collegno, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
      in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per le unita'
immobiliari  concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado
o  ad affini fino al secondo grado, residenti nel comune di Collegno,
purche' dagli stessi adibite ad abitazione principale;
      in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel
comune  di  Collegno, per quelle unita' immobiliari (due o piu') che,
seppur  provviste  di  rendita autonoma, sono contigue e direttamente
adibite   ad  abitazione  principale  dal  contribuente  e  dai  suoi
familiari.  Tale  aliquota  ridotta  e'  applicabile a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita'
medesime  ed e' applicabile a decorrere dal mese successivo alla data
in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
      in  favore  dei  soggetti passivi che concedono in locazione, a
titolo  di  abitazione  principale, immobili alle condizioni definite
dagli  accordi  fra  le  organizzazioni  della  proprieta' edilizia e
quelle  dei conduttori, che provvedono alla stipulazione di contratti
tipo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998;
      in favore di una sola pertinenza per unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale  purche'  utilizzata dalle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dai  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa;
      in   favore   di   una  sola  pertinenza  per  ciascuna  unita'
immobiliare  data  in  uso  gratuito  a  parenti  ed  affini  fino al
secondo grado,  residenti  nel comune di Collegno che l'adibiscono ad
abitazione  principale,  purche'  la  pertinenza sia da questi ultimi
utilizzata;
    un  aliquota  diversificata,  nella  misura del 6,5 per mille, in
favore  dei  soggetti  passivi  che  possiedono  immobili in aggiunta
all'abitazione principale, purche' gli stessi siano abitazioni locate
a  soggetti, residenti nel comune di Collegno, che le utilizzino come
abitazione principale;
    un'aliquota   maggiorata,   nella   misura   del   9  per  mille,
esclusivamente in favore dei soggetti passivi che possiedono immobili
a  destinazione  locativa  per  i  quali  non  risultano essere stati
registrati  contratti  di  locazione  da  almeno  due anni (alla data
dell'1o gennaio  2001),  ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n.
431/1998;
2.  detrarre  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto passivo, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione.  Se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
    per abitazione principale si intende:
      quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale  e i suoi familiari,
dimorano abitualmente;
      le  unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
      agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per
le case popolari;
      l'abitazione  posseduta  nel  territorio del comune a titolo di
proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero,
a condizione che non risulti locata;
      l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziano  o  disabile  che  acquisisce  la  residenza  in  istituto di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  non risulti locata (come previsto dall'art. 3, comma
56, della legge n. 662/1996);
3) stabilire che:
    alla  pertinenza  equiparata  all'abitazione  principale,  non si
applica   ulteriore   detrazione.  L'unico  ammontare  di  detrazione
spettante,  se  non  trova  totale  capienza  nell'imposta dovuta per
l'abitazione  principale,  puo' essere computato per la parte residua
in   diminuzione   dell'imposta   dovuta   per  la  pertinenza  (sono
considerate  pertinenze:  cantine,  box,  posti  macchina  scoperti e
coperti,  soffitte,  tettoie  e  quant'altro,  quali parti integranti
dell'abitazione  principale,  comprese  nelle  categorie C2, C6 e C7,
ancorche' diversamente iscritte in catasto).
    a tale pertinenza si estende l'applicazione dell'aliquota ridotta
prevista  per  l'abitazione  principale, a condizione che entrambe le
unita'  immobiliari  siano  utilizzate dalle persone fisiche soggetti
passivi per l'abitazione principale;
    tale  agevolazione  viene  attribuita  ad una sola pertinenza per
unita' immobiliare
    (Omissis).

                        Comune di COLLELONGO;

    Il  comune  di COLLELONGO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il
29 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille, confermando l'aliquota attualmente in vigore;
di determinare la detrazione per la prima casa in L. 200.000.
    (Omissis).

                    Comune di Colognola ai Colli;

    Il  comune  di  COLOGNOLA  AI  COLLI  (provincia  di  Verona)  ha
adottato,  il  27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille e la detrazione d'imposta in L. 200.000;
    (Omissis).

                         Comune di Comabbio;

    Il  comune  di  COMABBIO (provincia di Varese) ha adottato, il 20
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2001, (omissis), l'aliquota I.C.I. nella
misura  del  6  per  mille  da  calcolarsi sul valore degli immobili,
tenuto  conto  delle rivalutazioni apportate dall'art. 1, commi 48, e
51 della legge 662/1996;
di  fissare la detrazione d'imposta nella misura minima di L. 200.000
per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
    (Omissis).

                    Comune di Comezzano Cizzago;

    Il   comune  di  COMEZZANO  CIZZAGO  (provincia  di  Brescia)  ha
adottato, il 4 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2001 e per le motivazioni indicate in
premessa   e   che  qui  si  intendono  integralmente  tgrascritte  e
riportate,  l'aliquota  dell'imposta  comunmale  sugli immobili nella
misura del 6 per mille escluso gli immobili sfitti da piu' di un anno
cui verra' applicata l'aliquota del 7 per mille;
2. di determinare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale
in  L. 200.000 adibita ad abitazione principale occupata direttamente
dal soggetto;
    L.   350.000  per  i  pensionati  possessori  della  sola  unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale il cui reddito annuo
complessivo,  per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione
e  risulti non superiore all'importo dato dalla somma di una pensione
minima  INPS  e una pensione sociale con fabbricati appartenenti alle
cat. A3 e A6;
    L.   400.000  per  i  pensionati  possessori  della  sola  unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale il cui reddito annuo
complessivo,  per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione
e  risulti non superiore all'importo dato dalla somma di due pensioni
sociali con fabbricati appartenenti alle categorie A3 e A6.
    (Omissis).

                       Comune di Comun Nuovo;

    Il  comune  di COMUN NUOVO (provincia di Bergamo) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
    a)   di   determinare   l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili, istituita con decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992,
per  l'anno  2001,  nella  misura  del 5 per mille ad eccezione delle
categorie sotto specificate:
      aree fabbricabili: 7 per mille;
      terreni agricoli: 7 per mille;
      seconde case:
        1) comodato gratuito ai parenti in linea retta di 1o grado: 5
per mille - detrazione L.200.000;
        2)  case date in affitto o in comodato gratuito con contratto
regolarmente firmato e registrato: 5 per mille;
        3) case sfitte : 7 per mille;
      b) di confermare anche per l'anno 2001 le seguenti opzioni gia'
previste nel 2000:
        1)  -  la  detrazione  sulla  prima  casa viene elevata da L.
200.000  a  L.  400.000,  previa  presentazione  di  apposita domanda
all'ufficio  tributi  del  comune  di  Comun  Nuovo, limitatamente ai
nuclei  familiari  anziani  (cioe' uomini di almeno 70 anni di eta' e
donne di almeno 65 anni di eta'), residenti a Comun Nuovo, risultanti
proprietari  della sola abitazione e delle relative pertinenze, ed il
reddito  complessivo  familiare  lordo  non  superiore a " 30.000.000
annue,  riferite  alla  dichiarazione  dei  redditi  1998, del nucleo
familiare,  si  intende  il  complesso  delle  persone  che abitano e
risiedono  presso lo stesso immobile, a prescindere dalla presenza di
separati stati di famiglia;
        la  presentazione  della  domanda  scritta  ed  il successivo
accoglimento,  da  parte del comune, costituisce titolo necessario ed
obbligatorio per usufruire della maggiore detrazione, nel rispetto di
tutti i criteri sopra elencati, nessuno escluso.
      2) - la detrazione sulla prima casa viene elevata da L. 200.000
a  L. 400.000,  previa  presentazione di apposita domanda all'ufficio
tributi  del comune di Comun Nuovo, limitatamente ai nuclei familiari
in  cui  vi sia la presenza di portatori di handicap (l'handicap deve
essere  accertato  da  certificato  rilasciato  dall'ufficio invalidi
civili dell'A.S.L. competente in cui si attesti un'invalidita' uguale
o  superiore al 75%), residenti a Comun Nuovo, risultanti proprietari
della  sola  abitazione  e  delle  relative pertinenze, ed il reddito
complessivo  familiare  lordo  non  superiore  a L. 50.000.000 annue,
riferite  alla  dichiarazione dei redditi 1998; per nucleo familiare,
si  intende il complesso delle persone che abitano e risiedono presso
lo stesso immobile, a prescindere dalla presenza di separati stati di
famiglia;          la  presentazione  della  domanda  scritta  ed  il
successivo  accoglimento,  da  parte  del  comune, costituisce titolo
necessario  ed  obbligatorio per usufruire della maggiore detrazione,
nel rispetto di tutti i criteri sopra elencati, nessuno escluso.
    (Omissis).

                        Comune di Conselice;

    Il  comune  di  CONSELICE  (provincia di Ravenna) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  applicare  per  l'anno  2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5,9 per mille per:
      unita'   immobiliare   direttamente   adibita   ad   abitazione
principale;
      che   ai   sensi   dell'art. 14  del  regolamento  comunale  di
disciplina   dell'applicazione   dell'I.C.I.,   approvato   in   data
29 dicembre  1998  con  atto  consiliare  n. 79 e modificato con atto
consiliare n. 87 approvato in data 9 dicembre 1999:
    "Per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella quale il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Sono equiparate all'abitazione principale:
      a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione principale dei soci
assegnatari;
      b) gli  alloggi  regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari;
      c) le  unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
      d) le  unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  cittadini  italiani non residenti nel territorio dello
Stato, a condizione che non risultino locate;
      e) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in
linea  retta  e  collaterali  entro il primo grado (genitori, figli e
fratelli)".
      f) le   pertinenze  di  categoria  catastale  C/2,  C/6  e  C/7
(magazzino,   autorimessa,  tettoia)  anche  se  ubicate  in  diverso
edificio  o  complesso  immobiliare  nel  quale  e' sita l'abitazione
principale,   purche'   non   utilizzate  per  attivita'  produttive,
commerciali  o  artigianali.  L'eventuale parte residua di detrazione
che  non  trova  totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione
principale,  puo'  essere  portata in diminuzione dall'imposta dovuta
per tali pertinenze.
      fabbricati  destinati  ad  attivita'  industriali, commerciali,
artigianali  e  di  servizi,  nonche'  box,  autorimesse  e  garages,
appartenenti alle seguenti categorie catastali:
    A/10;
    B/1; B/2; B/3; B/4; B5; B6; B/7; B/8;
    C/1; C/2; C/3; C/4; C/5; C/6; C/7;
    D/1; D/2; D/3; D/4; D/5; D/6; D/7; D/8; D/9; D/10; D/11; D/12;
    Terreni agricoli;
2)  di  applicare  per l'anno 2001 l'aliquota del 4,3 per mille sugli
immobili locati ad uso abitativo con contratto di locazione stipulato
ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998;
3)  di  applicare  per  l'anno  2001 l'aliquota del 6,3 per mille per
tutti gli altri casi;
4)  di  mantenere  quale  detrazione dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  l'importo minimo di
L. 200.000;
    (Omissis).

                         Comune di Corfinio;

    Il  comune di CORFINIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 15
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  da  applicare  in territorio del
comune  di  Corfinio per l'anno 2001, confermando la misura del 5 per
mille, gia' in vigore per gli anni precedenti.
    (Omissis).

                        Comune di Cortandone;

    Il  comune  di  CORTANDONE  (provincia  di  Asti)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,5 per mille.
    (Omissis).

                     Comune di Cosio Valtellino;

    Il comune di COSIO VALTELLINO (provincia di Sondrio) ha adottato,
il  12 dicembre 2000 e il 22 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura del 5 per mille;
    (omissis);
di  determinare,  per  l'anno  2001,  la  detrazione  per  abitazione
principale in L. 200.000 (Euro 103,29).
    (Omissis).

                    Comune di Castigliole d'Asti;

    Il  comune  di CASTIGLIOLE D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2001  l'aliquota  ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura del 5,75 per mille
...(omissis);
di  confermare  per  l'anno 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della
legge  n.  431/1998, una aliquota I.C.I. piu' favorevole nella misura
del 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo
di  abitazione  principale  immobili  alle  condizioni definite dagli
accordi di cui all'art. 2, comma 3 della stessa legge;
di confermare per l'anno 2001 l'importo della detrazione dall'imposta
dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in
L. 200.000.
    (Omissis).