Comune di Aiello del Sabato; Il comune di AIELLO DEL SABATO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2001, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria : aliquota del 5,5 per mille;. abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille; abitazioni secondarie, intese come immobili diversi dalla prima casa e tenute a disposizione: aliquota del 6 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). Comune di Ala; Il comune di ALA (provincia di Trento) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare nell'ambito di questo comune, nella misura del 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2001, in L. 240.000 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/6 e relative pertinenze, quali definite nell'art. 4 del regolamento "I.C.I.; 3. (Omissis). Comune di Alba; Il comune di ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 novembre 2000 e il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili; 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze come definite dal vigente regolamento I.C.I., intendendo tali solo quelle unita' immobiliari che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile), residente nel comune di Alba, occupa o utilizza direttamente a scopo abitativo; 6,75 per mille per gli altri immobili e per terreni (aliquota ordinaria); 4 per mille (ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, con precisazione che detta aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. I proprietari, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, devono presentare all'ufficio tributi del comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'inizio dei lavori, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante che gli interventi rientrano tra quelli specificati, con indicazione degli estremi della concessione edilizia rilasciata dal comune, la data di inizio dei lav ori e gli estremi catastali delle unita' immobiliari interessate; 4 per mille (ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.), applicabile per un periodo non superiore a due anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. Dette imprese, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, devono presentare all'ufficio tributi del comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio l'utilizzo dell'agevolazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione dei fabbricati ai quali l'aliquota e' applicata, nonche' la decorrenza dell'applicazione dell'aliquota. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione da applicare al totale dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dal vigente regolamento I.C.I., elevabile a L. 500.000 (pertanto anch'essa confermata) secondo i criteri e le procedure sottoelencati, che vengono proposti, per l'approvazione definitiva al consiglio comunale; a) possesso, alla data del 31 dicembre 2000, della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C/6), quali uniche proprieta' immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti della famiglia anagrafica. Il possesso di terreni e di ogni altra unita' immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude l'utilizzo della maggiore detrazione; b) reddito dei soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad abitazione principale, conseguito nell'anno 2000, non superiore complessivamente a L. 26.000.000 annue lorde; nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF, quali ad esempio: rendita catastale degli immobili posseduti (prima casa ed eventuale rimessa di pertinenza); pensioni sociali, militari, indennita' di accompagnamento, ecc.; c) esclusione della maggiore detrazione a quei soggetti passivi che, pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), appartengono a famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo (calcolato come indicato al punto b) superiore a L. 35.000.000 annue lorde; d) esclusione della maggiore detrazione delle unita' immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9; e) la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L.200.000; f) concessione della maggiore detrazione a soggetti passivi comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate condizioni di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c); g) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione entro il 30 giugno 2001 su modulo predisposto dall'ufficio tributi. Si precisa, a titolo di interpretazione autentica, che l'elevazione della detrazione puo' essere esercitata solo dai soggetti che rispondono ai requisiti sopra riportati, previa presentazione, da parte degli stessi, di relativa dichiarazione su modulo predisposto dall'ufficio tributi. Di tale beneficio di elevazione della detrazione non potevano e non potranno usufruire gli Istituti autonomi per le case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati, per i quali gli Istituti medesimi risultano essere soggetto passivo dell'imposta. (Omissis). 1. di approvare, ai fini I.C.I., le seguenti modificazioni e integrazioni dei criteri e delle procedure per l'applicazione della detrazione abitazione principale: detrazioni: la detrazione di L. 200.000, da applicare al totale dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite dal vigente regolamento I.C.I., e' elevabile a L. 500.000 secondo i criteri e le procedure sottoelencati: a) possesso, alla data del 31 dicembre 2000, della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C/6), quali uniche proprieta' immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti della famiglia anagrafica. Il possesso di terreni e di ogni altra unita' immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude l'utilizzo della maggiore detrazione; b) reddito dei soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad abitazione principale, conseguito nell'anno 2000, non superiore complessivamente a L. 26.000.000 annue lorde; nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF, quali ad esempio: rendita catastale degli immobili posseduti (prima casa ed eventuale rimessa di pertinenza); pensioni sociali, militari, indennita' di accompagnamento, ecc.; c) esclusione della maggiore detrazione a quei soggetti passivi che, pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), appartengono a famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo (calcolato come indicato al punto b) superiore a L. 35.000.000 annue lorde; d) esclusione della maggiore detrazione delle unita' immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9; e) la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L. 200.000; f) concessione della maggiore detrazione a soggetti passivi comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate condizioni di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c); g) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione entro il 30 giugno 2001 su modulo predisposto dall'ufficio tributi. Si precisa, a titolo di interpretazione autentica, che l'elevazione della detrazione puo' essere esercitata solo dai soggetti che rispondono ai requisiti sopra riportati, previa presentazione, da parte degli stessi, di relativa dichiarazione su modulo predisposto dall'ufficio tributi. Di tale beneficio di elevazione della detrazione non potevano e non potranno usufruire gli Istituti autonomi per le case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati, per i quali gli Istituti medesimi risultano essere soggetto passivo dell'imposta. 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Comune di Albi; Il comune di ALBI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune nella misura unica del 6 per mille senza avvalersi della facolta' di diversificazione. 2. di confermare per l'anno 2001, le sottonotate disposizioni gia' valide per l'anno 2000: a) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle fettispecie di cui all'art. 3 del vigente regolamento imposta comunale sugli immobili - I.C.I.; 3. di dare atto che ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, si applica la riduzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, secondo i criteri e con le modalita' fissati dall'art. 4 del vigente regolamento imposta comunale sugli immobili - I.C.I.; 4. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha affetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo; (Omissis). Comune di Alcamo; Il comune di ALCAMO (provincia di Trapani) ha adottato, il 13 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001, le aliquote e le detrazioni da applicarsi sull'imposta comunale immobili nel modo che segue: 4 per mille su abitazione principale, con detrazione di L. 200.000 per tutti, di L. 500.000 per le famiglie che riversano in situazioni di svantaggio economico e sociale e famiglie numerose, nonche' di L. 320.000 per le famiglie con portatori di handicap, da beneficiarsi secondo la normativa regolamentare approvata con deliberazione consiliare n. 185 del 24 novembre 1998; 4 per mille sui terreni agricoli; 5,2 per mille sui fabbicati diversi dall'abitazione principale e sulle aree fabbricabili. (Omissis). Comune di Aldeno; Il comune di ALDENO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001 e per le ragioni meglio espresse in premessa, le aliquote I.C.I. e segnatamente: a) applicazione dell'aliquota del 5 per mille sulla base degli immobili calcolata ai sensi di legge; b) aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale (e per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale) dei soggetti di cui all'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ex art. 4, primo comma, della legge 24 ottobre 1996, n. 556 (persone fisiche residenti nel comune o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune). (Omissis). Comune di Alessandria; Il comune di ALESSANDRIA ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille, ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2. I'aliquota ridotta del 4 per mille ai sensi dell' art. 6 del menzionato "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili" per le seguenti unita' immobiliari: a) abitazione di proprieta' o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie del soggetto passivo che vi risiede; b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) abitazione concessa in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i e viceversa, purche' il titolo dell'intera proprieta' si esaurisca tra i suddetti soggetti e l'utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente; e) cantine e box di pertinenza delle abitazioni principali, ancorche' distintamente iscritte a catasto. 3. l'aliquota ridotta del 4 per mille, per le motivazioni espresse in premessa, esclusivamente le unita' immobiliari ubicate nel sobborgo di Castelceriolo, ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici; 4. confermare l'aliquota agevolata al 3 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai patti territoriali comprese quelli adibite ad uso abitativo per studenti universitari secondo quanto previsto dalla legge n. 431/1998, art. 2, comma 3, ed articolo 5, comma 3; 5. l'aliquota maggiorata del 7 per mille, ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per le unita' abitative che risultano non locate per piu' di sei mesi nell'anno. (Omissis). Comune di Algua; Il comune di ALGUA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I.: 6 per mille per abitazione principale; 7 per mille altri fabbricati; detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). Comune di Ali'; Il comune di ALI' (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille, senza applicare aliquote differenziate per particolari categorie o riduzioni sulla prima casa oltre quelle previste per legge. (Omissis). Comune di Ali' Terme; Il comune di ALI' TERME (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune, per l'anno 2001, con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1996, n. 437: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c) della presente delibera, nella misura del 6,5 per mille; b) aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a propieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli. (Omissis). Comune di ALmenno San Bartolomeo; Il comune di ALMENNO SAN BARTOLOMEO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) quantificandola nella misura unica del 5,2 per mille. (Omissis). Comune di Alvito; Il comune di ALVITO (provincia di Frosinone) ha adottato il 28 settembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicare all'I.C.I.; 2. di prevedere nel bilancio di previsione 2001 un gettito presuntivo derivante dall'applicazione dell'imposta di L. 380.000.000. Comune di Anfo; Il comune di ANFO (provincia di Brescia) ha adottato il 18 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille per la prima abitazione, nella misura del 6,5 per mille per gli altri immobili; Comune di Antegnate; Il comune di ANTEGNATE (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, nelle misure specificate in premessa: a) abitazione principale: aliquota 5 per mille; b) immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 6,5 per mille; c) per l'abitazione principale: detrazione di lire 200.000; d) per l'abitazione principale, purche' accatastata nelle categorie A3 e A4, di soggetti passivi titolari di pensioni sociali o di pensioni integrate al minimo, che non godono di altri redditi: detrazionedi lire 350.000 Comune di Archi; Il comune di ARCHI (provincia di Chieti) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001 l'aliquota unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili(I.C.I.). Comune di Arquata Scrivia; Il comune di ARQUATA SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per l'anno l'anno 2001 viene determinata l'applicazione delle seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota base di riferimento : 6 per mille; Unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune: 5,5 per mille. Tale aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze ai sensi dell'art. 30 comma 14 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999. Tale agevolazione e' limitata alle sole categorie C2 (depositi) e C6 (autorimesse), per non piu' di una pertinenza per ciascuna abitazione principale. Unita' immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato: 4 per mille (art. 6 comma 2 del regolamento); Aliquota ridotta a favore di proprietari che eseguano interventi volti al di inagibilita' o inabitabilita' cosi' come definita dall'art. 6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille; L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; Unita' immobiliare d'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al primo grado): 5,5 per mille; 2. Vengono inoltre determinate per l'anno 2001 le seguenti detrazioni d'imposta: a) Detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi e residente nel comune ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: lire 200.000. Tale detrazione e' elevata a lire 230.000 soltanto per le unita' immobiliari con categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6. Dare atto che la maggiore detrazione di lire 230.000 non si applica ai contribuenti che sono proprietari di unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, classificate in catasto in A1 (abitazioni signorili) A7 (abitazioni in villini) A8 (abitazioni in ville) A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici); b) Detrazione d'imposta pari a lire 300.000 per i soggetti cui alla precedente lettera a) appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio sociale: a) soggetti passivi portatori di handicap o nel cui nucleo famigliare e' presente un invalido o un portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 100% avente diritto ad accompagnamento, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche ed a condizione che l'abitazione costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso, o abitazione sull'intero territorio nazionale; Le richieste per usufruire della maggiore detrazione di lire 300.000 dovranno pervenire al comune corredate dalle necessarie certificazioni attestanti l'invalidita' dal 1o al 30 giugno 2001 ed avranno validita' per iI solo periodo d'imposta 2001. I requisiti per l'ottenimento della detrazione d'imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta per l'anno 2001. Si considerano validamente prodotte le richieste presentate per l'anno d'imposta 2000, per le quali non sono intervenute variazioni. Non potranno beneficiare della detrazione di lire 300.000 i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche: contribuenti che non presentano nei termini richiesti l'apposita istanza; contribuenti che non comprovano con i suddetti documenti i requisiti richiesti per la maggiore detrazione. Le richieste relative alla maggiore detrazione di lire 300.000 vengono accolte con riserva al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale notifica della motivata rettifica per mancanza delle condizioni richieste; c) Detrazione d'imposta pari a lire 200.000 per unita' immobiliari concesse, quale abitazione in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al primo grado); Le richieste per potere usufruire della aliquota pari al 5,5 per mille con una detrazione di lire 200.000 relative ad abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari dovranno pervenire al comune corredate dalle necessarie documentazioni (contratto di comodato e attestazione grado di parentela) pena la decadenza del beneficio, dal 1o al 30 giugno 2001 per il versamento della prima rata, ovvero dal 1o al 20 dicembre 2001 per il versamento della seconda rata, e che avranno validita' per il solo periodo d'imposta 2001. Si considerano validamente prodotte le richieste presentate per l'anno d'imposta 2000 per le quali non siano intervenute variazioni. Comune di Artegna; Il comune di ARTEGNA (provincia di Udine) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria 5.8 per mille; b) aliquota ridotta 4.6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, ancorche' iscritte distintamente in catasto, ubicate nello stesso edificio nel quale e' sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a metri cinquanta in linea d'aria dalla stessa. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. E' fatto obbligo ai contribuenti di comunicare al comune i dati catastali delle pertinenze alle quali vanno estese le agevolazioni previste per l'abitazione principale. c) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale che risultino non locate per l'intero anno 2001 o per una frazione d'anno superiore a sei mesi. Per la determinazione del periodo di locazione sono cumulabili rapporti contrattuali diversi e non continuativi; il rapporto di locazione deve risultare da atto scritto fiscalmente registrato. Si intende in via generale per alloggio non locato l'abitazione tenuta a disposizione dal soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili. Dalla fattispecie sopra descritta sono esclusi, e pertanto soggetti all'aliquota ordinaria, gli immobili ad uso abitativo concessi dai titolari del diritto reale sul bene in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado civile, risultante da scrittura anche privata di data antecedente al periodo di imposta, oppure da dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'assenso del comodato da data antecedente, al periodo d'imposta che il cittadino dovra' esibire all'Ufficio, e nei quali gli stessi abbiano la residenza anagrafica; 2. di elevare a lire 240.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Comune di Avellino; Il comune di AVELLINO ha adottato, il 15 dicembre, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili gia' fissate per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 5.5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze; 5.75 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 7 per mille per gli alloggi non locati; di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto legislativo n. 504/1992 modificato dall'art. 3 comma 55 della citata legge 662/1996. Comune di Azzano San Paolo; Il comune di AZZANO SAN PAOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). per l'anno 2001 la determinazione, per i motivi citati in premessa, dell'aliquota I.C.I.: nella misura del 4,8 per mille per l'abitazione principale ed assimilati; nella misura deI 5,2 per mille per tutte le altre tipologie di unita' immobiliari. Di determinare la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, in lire 210.000; Comune di Badesi; Il comune di BADESI (provincia di Sassari) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001, nelle misure del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'abitazione principale e 6 per mille per gli altri immobili. Comune di Badia (Abtei); Il comune di BADIA (ABTEI) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 la detrazione d'imposta nell'importo di lire 400.000 per l'abitazione principale, come pure per le abitazioni dell' Istituto per l' edilizia sociale. 2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille; per la stessa imposta si determina l'aliquota del 7 per mille per le seconde case ed abitazioni per ferie, con relative pertinenze, usate ad esclusivo scopo turistico e soggette all' imposta di soggiorno ai sensi del D.P.G.R. 23 dicembre 1982 n. 9/L. Comune di Bagnoli del Trigno; Il comune di BAGNOLI DEL TRIGNO (provincia di Isernia) ha adottato, il 11 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). per l'anno d'imposta 2001 l'aliquota I.C.I. e' fissata nella misura del 5 per mille. (Omissis). Comune di Balangero; Il comune di BALANGERO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di prendere atto della deliberazione della giunta comunale n. 154 del 21 novembre 2000, con il quale vengono confermate per il 2001 le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in vigore nel 2000: abitazione principale: 6 per mille; detrazione L. 200.000; immobili diversi dalle abitazioni: 6,5 per mille; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6,5 per mille; alloggi non locati: 6,5 per mille; locali destinati a varie attivita', non aventi scopo di lucro: 5 per mille; aree edificabili: 6 per mille; per tutte le categorie: 6 per mille. E' considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Comune di Barbaresco; Il comune di BARBARESCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. aliquote: - ordinaria 5 per mille per abilitazione principale. 2. aliquote: - ordinaria 7 per mille per le altre abilitazioni ed i terreni. 3. detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare da destinare adibita ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis). Comune di Barzana; Il comune di BARZANA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 gennaio 2001 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e la relativa detrazione, secondo il prospetto che segue: ===================================================================== Tipologia immobile | Aliquota |Detrazione ===================================================================== abitazioni principali di residenza | | appartenenti alle categorie catastali A2, | | A3, A4, A5, A6 e A7 e pertinente come | | specificato nell'art. 22 comma d) del | | regolamento comunale per l'applicazione | | dell'I.C.I. |5,2 per mille|L. 300.000 --------------------------------------------------------------------- abitazioni principali di residenza | | appartenenti alle categorie catastali A1, | | A8, A9 e A11 e pertinente come specificato | | nell'art. 22 comma d) del regolamento | | comunale per l'applicazione dell'I.C.I. |5,5 per mille|L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- altre unità immobilari civili, commerciali, | | produttive e per i terreni fabbricabili |6,2 per mille| - --------------------------------------------------------------------- immobili soggetti a recupero nel corso | | dell'anno 2000 localizzati nel centro | | storico zona A |4 per mille | - (Omissis). Comune di Bazzano; Il comune di BAZZANO (provincia di Bologna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili: a) le seguenti aliquote: 1. Aliquota ordinaria: 6 per mille; 2. Aliquota per abitazione principale (cosi' come definita dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili): 5,8 per mille; 3. Aliquota maggiorata per i soli immobili ad uso abitazione e relativi cantina e garage non locati e a disposizione per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno di cui all'art. 7 commi 1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili: 7 per mille; 4. Aliquota agevolata ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previsti dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998: 3 per mille. L'agevolazione viene concessa a condizione che il soggetto interessato attesti entro il termine di versamento del saldo dell'imposta l'esistenza delle condizioni di cui sopra presentando un contratto registrato. Si ritiene opportuna tale diversificazione nelle aliquote al fine di contribuire ad incentivare il mercato della locazione. b) le seguenti detrazioni: 1. detrazione per abitazione principale del soggetto passivo di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come definita dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili: L. 260.000; 2. la detrazione di cui al punto 1. e' elevata a L. 360.000 per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni: a) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6. Nel caso di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano; b) avere compiuto i sessanta anni di eta' se donne e sessantacinque se uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed essere pensionati; c) vivere soli o in nucleo familiare; d) avere percepito nell'anno precedente rispetto a quello di competenza I.C.I. un reddito imponibile totale ai fini IRPEF non superiore a L. 15.000.000 pro-capite. Nel caso di nucleo familiare composto da piu' persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a L. 23.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; 3. La detrazione di cui al punto 1. e' elevata a L. 360.000 per le abitazioni principali posseduta da nucleo familiare composto, al 1 gennaio 2001, da una o piu' persone, di cui almeno una portatrice di handicap. Si considera persona handicappata la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacita' lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di anni diciotto, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta', riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative. Per il reddito complessivo valgono i parametri riportati al punto b) - 2. - d); qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento, questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo. (Omissis). Comune di Berlingo; Il comune di BERLINGO (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nel seguente modo: 5 per mille per l'abilitazione principale e relative pertinenze; 6.1 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare tutte le detrazioni nella stessa misura applicata per l'anno 2000 con delibera del consiglio comunale n. 8 dell'11 febbraio 2000. (Omissis). Comune di Biella; Il comune di BIELLA (provincia di Biella) ha adottato, il 14 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determirare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta sugli immobili come segue: aliquota ordinaria: 6.25 per mille; aliquota agevolata per prima abitazione: 5 per mille; aliquota per alloggi non locati: 7 per mille; aliquota per gli immobili locati in conformita' ai contratti stipulati in base all'accordo di cui alla legge n. 431/1988 e decreto ministeriale 5 marzo 1999: 4,25 per mille; 2. di confermare la detrazione di imposta nella misura di L. 200.000 (Omissis). Comune di Bientina; Il comune di BIENTINA (provincia di PISA) ha adottato, l'8 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2001 le aliquote e detrazioni in vigore nell'anno 2000 di seguito riportate: l'aliquota ordinaria del 4.8 per mille per tutti gli immobili; l'aliquota maggiorata del 6 per mille per le abitazioni non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale; la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; la maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione del soggetto passivo, rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione: a) per i soggetti passivi di eta' superiore ai sessantacinque anni con reddito familiare imponibile medio di lire 10 milioni per ogni componente del nucleo familiare, elevato a lire 15 milioni nel caso di unico componente familiare; b) per i soggetti passivi di qualsiasi eta' che possiedono nell'ambito familiare un unico reddito di lavoro dipendente o assimilabile, con un limite di reddito imponibile di 10 milioni per ogni componente il nucleo familiare. (Omissis). Comune di Bisaccia; Il comune di BISACCIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille. (Omissis). Comune di Bollengo; Il comune di BOLLENGO (provincia di Torino) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. (Omissis). Comune di Bolzano (Bozen); Il comune di BOLZANO (BOZEN) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 le seguenti detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni: a) detrazione di L. 500.000 ai soggetti passivi titolari di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) detrazione di L. 600.000 per i possessori di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, aventi un reddito familiare relativo all'anno 2000 non superiore al doppio del fabbisogno base calcolato secondo gli elementi fissati per l'anno 2001 con decreto del presidente della giunta provinciale; 2. la detrazione di cui al precedente punto 1, lettera b), sara' concessa ai soggetti passivi che producano una dichiarazione del reddito percepito nel 2000, su un modulo predisposto dal comune e consegnato all'ufficio competente, entro la data prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 per il termine del primo versamento I.C.I. dovuto per l'anno 2001; 3. di fissare le aliquote nella seguente misura: 2 per mille limitatamente ai fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 6 per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili; 4 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 4. di dare atto che, al fine dell'applicazione dell'aliquota del 9 per mille non si considerano alloggi sfitti e seguenti: le abitazioni concesse in uso gratuito a familiari purche' il comodatario abbia la residenza presso l'abitazione stessa; le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; l'abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero; le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o usufrutto per scopi turistici, limitatamente ad una singola unita', per le quali viene assolta l'imposta di soggiorno in questo comune; le abitazioni inagibili o inabitabili che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone e di fatto non utilizzate. (Omissis). Comune di Bompietro; Il comune di BOMPIETRO (provincia di Palermo) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del: 5 per mille relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota ordinaria; 4 per mille relativamente agli immobili sottoposti all'aliquota prima casa; di confermare la deduzione, per gli immobili adibiti a prima casa, a L. 300.000. (Omissis). Comune di Bovolone; Il comune di BOVOLONE (provincia di Verona) ha adottato, il 1 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (omissis); 2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 6,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale di godimento e del 7 per mille per gli alloggi non locati; 3. (omissis); 4. (omissis). (Omissis). Comune di Breda di Piave; Il comune di BREDA DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 4 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), le aliquote dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate per l'anno 2001 in questo comune nelle seguenti misure: 7 per mille per le abitazioni sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento; sono esclusi (e pertanto si applica l'aliquota del 5 per mille) i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti entro il secondo grado; 5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare, per le ragioni esposte in premessa, la detrazione per abitazione principale in L. 240.000. (Omissis). Comune di Brembate di Sopra; Il comune di BREMBATE DI SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) quantificandola nella misura unica del 5,3 per mille. (Omissis). Comune di Brienno; Il comune di BRIENNO (provincia di Como) ha adottato, il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, (omissis), un'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, pari al 5,8 per mille ed un'aliquota ridotta del 5 per mille a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). Comune di Brolo; Il comune di BROLO (provincia di Messina) ha adottato, il 4 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermare per l'anno 2001, giusto quanto disposto dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'I.C.I. nella misura del 6 per mille ai sensi dell'art. 6, comma 1, e la detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 (pari ad euro 154,93). (Omissis). Comune di Brusaporto; Il comune di BRUSAPORTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille, (omissis); 2. di determinare un'aliquota I.C.I. diversificata per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille per le seguenti tipologie di unita' immobiliari: alloggi liberi o sfitti; aree fabbricabili; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Comune di Buccinasco; Il comune di BUCCINASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota applicabile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 5,5 per mille, con l'eccezione degli alloggi non locati da almeno due anni per i quali si applica l'aliquota del 7 per mille; (Omissis). 1. di elevare a L. 500.000 per l'anno 2001 la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 istitutivo dell'I.C.I. per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta che risulti essere percettore di pensione sociale minima e/o di pensione di invalidita' civile in base ad idonea documentazione da allegare alla richiesta di maggiore detrazione; inoltre il nucleo familiare del soggetto passivo non deve disporre di altri redditi che cumulati ai primi superino l'importo della pensione sociale minima che viene comunicato annualmente dalla regione Lombardia; 2. di elevare a L. 500.000, per l'anno 2001 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta I.C.I. che alla data del 1o maggio 2001 risulti disoccupato ed iscritto nelle liste di collocamento da almeno quattro mesi, in base ad idonea documentazione da allegare alla richiesta di maggiore detrazione a condizione che la suddetta unita' immobiliare sia iscritta in catasto con una rendita non superiore a L. 1.000.000; inoltre il reddito del nucleo familiare del titolare dell'unita' immobiliare non deve superare i 15.000.000 di lire cosi' come documentato dalla rispettiva dichiarazione dei redditi. (Omissis). Comune di Busalla; Il comune di BUSALLA (provincia di Genova) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 4,8 per mille. (Omissis). Comune di Caccamo; Il comune di CACCAMO (provincia di Palermo) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria del 5,2 per mille e L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota del 5,2 per mille per abitazione principale. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota del 5,5 per mille per fabbricati non costituenti abitazione principale e per le aree fabbricabili. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota del 4 per mille per fabbricati realizzati ed ancora posseduti da imprese che hanno per oggetto elusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili. (Omissis). Comune di Caderzone; Il comune di CADERZONE (provincia di Trento) ha adottato, il 30 agosto 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. ordinaria al 5 per mille. 3. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille per: l'abitazione principale dei soggetti residenti e che dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, in qualita' di proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento o da parenti del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento, in linea retta di Io grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di IIo grado (fratello e sorelle); gli immobili adibiti ad attivita' produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizio, ecc.); gli immobili destinati di fatto a stalle e/o fienili; 4. di assimilare all'abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta dalla persona anziana e/o disabile di Case di Riposo o altri istituti sanitari, in qualita' di proprietario o di titolare di altro diretto reale di godimento, purche' non locate; 5. di elevare la determinazione per l'abitazione principale di L. 200.000 a L. 500.000 ed applicando la stessa anche ad immobili utilizzati, qule dimora abituale da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di primo grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle). 6. di considerare quale parte integrante dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritta in catasto il garage, box e posto auto, una soffitta e una cantina, purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. 7. aumentare del 10%, arrotondando alle mille lire superiori, i valori stabiliti con precedente deliberazione consiliare n. 26 di data 16 dicembre 1999, delle aree fabbricabili da applicare ai fini I.C.I. di non accertare il maggior valore delle aree fabbricabili, nei casi in cui l'imposta dovuta sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell'allegata tabella, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che potra' annualmente essere aggiornata, fermo restando comunque che il valore delle stesse e' quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, dell'art. 5, del decreto legislativo n. 504 di data 30 dicembre 1992. (Omissis). Comune di Caglio; Il comune di CAGLIO (provincia di Como) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2) di confermare l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 240.000. (Omissis). Comune di Caines (Kuens); Il comune di CAINES (KUENS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 come segue: alloggi non locati ed abitazioni secondarie 7 per mille; unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o messa a disposizione di familiari stabilmente residenti 4 per mille; unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 4 per mille; tutti gli altri immobili 4 per mille; 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2001 in L. 400.000; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o case di cura, e da cittadini residenti all'estero a condizione che la stessa non risulti locata; 4. la maggiorazione nella misura del 20% previsto dall'art. 11, primo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992 si applica se la rendita attribuita supera di oltre il 50% quella dichiarata. (Omissis). Comune di Cairano; Il comune di CAIRANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 9 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, e' fissata nel comune di Cairano, nella misura del 5 per mille e per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione pricipale e' prevista la detrazione di L. 200.000; (Omissis). Comune di Cairate; Il comune di CAIRATE (provincia di Varese) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare la aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 4,25 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze; 4,75 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione e per quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). Comune di Calcinaia; Il comune di CALCINAIA (provincia di Pisa) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001 le tariffe diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) secondo il seguente prospetto: abitazione principale: 5 per mille; altri immobili: 7 per mille; abitazione non locate: 7 per mille; determinazione prima casa: L. 200.000. (Omissis). Comune di Caldes; Il comune di CALDES (provincia di Trento) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di fissare la detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente in L. 280.000; 3. di riconoscere che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I., l'aliquota agevolata del 6 per mille e' applicata alla pertinenza dell'abitazione principale alle quali e' attribuibile anche la quota di detrazione eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale. (Omissis). Comune di Caldiero; Il comune di CALDIERO (provincia di Verona) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. come di seguito: aliquota per l'unita' immobiliare adibita a dimora del contribuente che la detenga a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione, e relative pertinenze come da art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.: 5 per mille; aliquota ordinaria: 6,5 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la detenga a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione: L. 200.000; (Omissis). Comune di Camburzano; Il comune di CAMBURZANO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. di dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di dare atto che non operano le riduzioni di imposta od aumenti di detrazioni indicati nel comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 507/1992 come sostituito con il comma 55 della legge n. 662/1996; (Omissis). Comune di Campegine; Il comune di CAMPEGINE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 25 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune per l'anno 2001 e nelle misure di seguito riportati: 5,85 per mille aliquota ordinaria; 7 per mille aree fabbricabili; 7 per mille alloggi non locati ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per l'I.C.I. di confermare in L. 220.000 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). Comune di Campiglia Cervo; Il comune di CAMPIGLIA CERVO (provincia di Biella) ha adottato, il 29 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare per l'anno 2001 la detrazione di L. 230.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e seguenti modifiche ed integrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; di prendere atto che l'aliquota I.C.I. sara' fissata per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille. (Omissis). Comune di Campo San Martino; Il comune di CAMPO SAN MARTINO (provincia di Padova) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni relative all'imposta comunale come segue: a) tipologia e aliquota: aliquota ordinaria: 6 per mille; abitazione principale, comprese le pertinenze dell'abitazione principale: 5,5 per mille; abitazioni locate utilizzate come abitazione principale: 5,5 per mille; abitazioni concesse in uso gratuito e parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado: 5,5 per mille; abitazioni non locate: 6 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille; b) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' confermata in L. 200.000; c) la detrazione e' aumentata a L. 300.000 nei seguenti casi: contribuenti che siano assistiti dal comune in via continuativa; contribuenti il cui reddito familiare complessivo sia costituito solo da due pensioni sociali o da n. 1 pensione minima erogate dall'I.N.P.S., posto comunque che in entrambi i casi l'unita' immobiliare deve costituire l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso dell'anno di imposizione, ovvero l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione; vengono escluse da tale beneficio le abitazioni iscritte in catasto alle seguenti categorie: A/1 - A/7 - A/8; i soggetti che intendono beneficiare della maggiore detrazione dovranno presentare richiesta, sotto pena di decadenza del beneficio, entro il 30 aprile 2001, corredata da una dichiarazione nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 41/1968 n. 15, attestante la posizione sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare nei riguardi dei diritti reali sull'unita' abitativa adibita a propria abitazione principale nonche' la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 2000; d) ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. (Omissis). Comune di Campofelice di Roccella; Il comune di CAMPOFELICE DI ROCCELLA (provincia di Palermo) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote vigenti nell'anno 2000 dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come appresso: 1) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale - 4 per mille; 2) unita' immobiliari adibite ad abitazione secondarie - 6 per mille; 3) unita' immobiliari adibite ad abitazione a destinazione diversa da abitazione e per aree edificabili - 6 per mille; 4) terreni agricoli - 6 per mille; 5) unita' immobiliari possedute da imprese realizzati per la vendita e non venduti - 4 per mille e per un periodo di anni tre; di confermare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Comune di Campoli del Monte Taburno; Il comune di CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (provincia di Benevento) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille. (Omissis). Comune di Canal San Bovo; Il comune di CANAL SAN BOVO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a valere per l'anno 2001, nella misura del: 4 per mille per l'abitazione principale e le aree fabbricabili; 5 per mille per tutti gli altri fabbricati. 2. di elevare, con effetto per il periodo d'imposta anno 2001, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge 26 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). Comune di Canazei (CIANACEI); Il comune di CANAZEI (CIANACEI) (provincia di Trento) ha adottato, il 28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 (cinque) per mille. 2. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, l'aliquota nella misura del 4 per mille. 3. di fissare per l'anno 2001 la riduzione del 50 per cento, oltre alle lire 200.000, di legge, dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La riduzione si applica anche per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). Comune di Candelo; Il comune di CANDELO (provincia di Biella) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.: a) per l'abitazione principale e le sue pertinenze: 5 per mille; b) per tutti gli altri casi: 6,5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione applicabile all'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e circolare Ministero delle finanze 21 maggio 1994, n. 65/E e di cui all'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 viene mantenuta a L. 200.000 per l'anno 2001. 3. di fissare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 449 del 27 dicembre 1997, l'aliquota agevolata nella misura del 2 per mille nei seguenti casi: a) per unita' immobiliari o inabitabili oggetto di recupero edilizio; b) immobili di interesse storico o architettonico, vincolati ai sensi di legge, oggetto di interventi di recupero edilizio; c) immobili ubicati nei nuclei di antica formazione (N.A.F.), cosi' come zonizzati dal piano regolatore comunale, oggetto di recupero edilizio; d) nuove autorimesse e/o nuovi posti auto che costituiscono pertinenza ad un fabbricato esistente; e) utilizzo dei sottotetti ai fini abitativi L'aliquota agevolata di cui sopra e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi sopra descritti e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 4. di dare atto che per ottenere l'applicazione dell'aliquota agevolata tutti gli interventi, oltre che essere conformi allo strumento urbanistico, dovranno essere utilizzati nelle forme e nei modi previsti dalla legge urbanistica. (Omissis). Comune di Canneto sull'Oglio; Il comune di CANNETO SULL'OGLIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: abitazione principale aliquota 6 per mille; terreni agricoli aliquota 7 per mille; aree fabbricabili aliquota 7 per mille; altri fabbricati aliquota 7 per mille. 2. di confermare in L. 250.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). Comune di Cansano; Il comune di CANSANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare in territorio del comune di Cansano per l'anno 2001 confermando la misura del 5 per mille, gia' in vigore per gli anni precedenti. (Omissis). Comune di Caprarica di Lecce; Il comune di CAPRARICA DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2001 nella seguente misura: abitazione principale 4,5 per mille; altri fabbricati 5 per mille; terreni agricoli 5 per mille; aree fabbricabili 6 per mille. (Omissis). 3. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). Comune di Carano; Il comune di CARANO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nonche' la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale come segue: aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5,5 per mille; aliquota ridotta I.C.I. pari al 4,5 per mille, per le abitazioni principali e loro pertinenze (comprese le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, fermo restando il requisito della residenza nel comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da azioni o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero perma-nente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonche' per le attivita' produttive come di seguito specificate: Gruppo C: categorie: C/1 negozi e botteghe; C/3 laboratori per arti e mestieri; C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi. Gruppo D: tutte le categorie catastali appartenenti a tale gruppo. detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze estesa oltre che per i soggetti passivi d'imposta, cioe' proprietari, titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonche' per gli immobili concessi in locazione finanziaria, i locatari, anche per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1o grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a segu ito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, pari a L. 500.000; nel caso in cui all'abitazione principale siano asservite piu' pertinenze, il beneficio dell'aliquota ridotta e della detrazione e' limitato ad un'unica unita' immobiliare di pertinenza. (Omissis). Comune di Carlantino; Il comune di CARLANTINO (provincia di Foggia) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). Comune di Carunchio; Il comune di CARUNCHIO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni cosi' come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille come in precedenza. (Omissis). Comune di Casale di Scodosia; Il comune di CASALE DI SCODOSIA (provincia di Padova) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). ha stabilito per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. unica pari al 5 per mille. (Omissis). Comune di Casalecchio di Reno; Il comune di CASALECCHIO DI RENO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, (omossis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: A) aliquota dello 0,00 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale in osservanza della legge 9 dicembre 1998, n. 431; B) aliquota del 4 per mille con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita per un solo anno sul costruito invenduto (punto abrogato con successiva deliberazione G.C. n. 313 del 29 dicembre 2000, esecutiva); C) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (cioe' non occupati); D) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili ubicati sul territorio comunale ad eccezione di quelli espressamente indicati ai punti precedenti; 2. di determinare per l'anno 2001 un'ulteriore detrazione di L. 82.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente in favore di tutte le abitazioni principali per una detrazione complessiva di L. 282.000 rapportate al periodo dell'anno nel quale si protrae la destinazione di abitazione principale. (Omissis). Comune di Casalmaggiore; Il comune di CASALMAGGIORE (provincia di Cremona) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. come segue: 1) l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 e' fissata nella misura indifferenziata del 5,75 per mille; 2) in deroga a quanto previsto dal precedente punto 1, l'aliquota per il 2001 e' fissata nella misura del 4 per mille e per un massimo di tre anni (compreso il 2001), per periodi di imposta annuale rapportati ai mesi nei quali si protrae tale condizione per i soli immobili realizzati per la vendita e rimasti invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di detti immobili. Trascorso detto periodo massimo, qualora l'immobile risulti ancora invenduto l'imposta viene applicata nella misura ordinaria del 5,75 per mille. Di dare atto che, con deliberazione consiliare n. 133 in data 24 novembre 2000, sono state fissate le seguenti determinazioni: per l'anno 2001 e' fissata in L. 250.000 fino alla concorrenza del suo ammontare, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; di stabilire che, per il periodo di imposta 2001, e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata; di stabilire, per l'anno 2001, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,75 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro; di non avvalersi, per quanto precisato in premessa, della facolta' di non ridurre l'aliquota ordinaria per gli immobili oggetto di intervento come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis). Comune di Casalromano; Il comune di CASALROMANO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5,75 per mille; unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 5,75 per mille; unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: 5,75 per mille; immobili posseduti oltre all'abitazione principale o locati a non residenti: 7 per mille; alloggi non locati da piu' di 6 mesi: 7 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni in base ad apposita istanza presentata dagli interessati: 5,75 per mille; aliquota agevolata per gli interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili per un periodo di tre anni: 4 per mille; al recupero di immobili di interesse storico o artistico ubicati nel centro storico per un periodo di tre anni: 4 per mille; alla realizzazione di autorimesse o posti auto: 4 per mille; all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille; nuovi insediamenti produttivi per un periodo di tre anni: 4 per mille. 2. fissare in L. 200.000 la detrazione per la prima abitazione. (Omissis). Comune di Casamicciola Terme; Il comune di CASAMICCIOLA TERME (provincia di Napoli) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 lsiano fissate nella seguente misura: aliquota ordinaria per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille; unita' immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota del 4 per mille; l'abitazione posseduta da anziani o disabili, che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, e' considerata adibita ad abitazione principale; le abitazioni concesse gratuitamente dall'usufruttuario al figlio o al coniuge, nudi proprietari, che le occupano e le utilizzano quale loro abitazione principale, sono sottoposte al regime impositivo delle abitazioni principali avvalendosi di quanto disposto dall'art. 8 punto 5 del "Regolamento per la applicazione dell'imposta comunale sugli immobili". la detrazione per l'abitazione principale e' elevata a L. 300.000. (Omissis). Comune di Casella; Il comune di CASELLA (provincia di Genova) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. unica al 4,5 per mille e la detrazione per abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). Comune di Caselle Torinese; Il comune di CASELLE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare, per l'anno 2001 nelle misure sottoindicate, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 6 per mille, aliquota base; 4,8 per mille, persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e, ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del decreto legislativo n. 446/1997, per i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento; di stabilire che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Comune di Cassano D'Adda; Il comune di CASSANO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e loro pertinenze e' di L. 250.000 (duecentocinquantamilalire). (Omissis). Comune di Castegnato; Il comune di CASTEGNATO (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge finanziaria n. 662/96 la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione, anche per l'anno 2001. (Omissis). Comune di Castel Bolognese; Il comune di CASTEL BOLOGNESE (provincia di Ravenna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: a) aliquota ordinaria del 6 per mille; b) aliquota ridotta del 4 per mille per le unita' immobiliari locate a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431; c) aliquota differenziata del 7 per mille per: gli alloggi non locati e relative perinenze non locate; le aree fabbricabili; di confermare il L. 280.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo; di confermare il L. 500.000 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: di dare atto che, applicando l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille, l'aliquota ridotta del 4 per mille, l'aliquota differenziata del 7 per mille, e le maggiori detrazioni di imposta, come sopra specificato, viene rispettata la previsione del bilancio e l'equilibrio dello stesso. (Omissis). CONDIZIONI DI BASE PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORE DETRAZIONE I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc., ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione). Il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tuffi i componenti) imponibile IRPEF 2000 (comprensivo del reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale C/6). Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 2000, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2001. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. PARTICOLARI SITUAZIONI AVENTI DIRITTO ALLA MAGGIORE DETRAZIONE 1 - FAMIGLIE DI PENSIONATI a) Nucleo familiare composto da una o piu' persone almeno una delle quali di eta' superiore ad anni 65; b) reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 2000, non superiore a L. 15.000.000 annue lorde se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per ogni ulteriore componente. 2 - FAMIGLIE NUMEROSE a) Nucleo familiare con almeno cinque componenti; b) il reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all'anno 2000 non deve superare l'importo annuo lordo di L. 13.000.000 per ogni componente. 3 - FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP a) Nucleo familiare che include portatori di handicap con attestato di invalidita' civile al 100%; b) il reddito familiare non deve superare nel suo complesso l'importo annuo lordo di L. 15.000.000 riferiti aI 2000, se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 10.000.000 annue lorde per ogni ulteriore componente. 4 - FAMIGLIE ASSISTITE Soggetto passivo avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di CasteI Bolognese, ad un'assistenza economica continuativa, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa. CRITERI APPLICATIVI La richiesta - autocertificazione dovra' essere inviata, entro il termine per il pagamento della 1a rata l.C.l. 2001 (30 giugno 2001), tramite raccomandata al servizio tributi del comune di Castel Bolognese, piazza Bernardi n. 1, ovvero consegnata a mano al medesimo indirizzo. I contribuenti che hanno inviato la richiesta - autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001, gia' tenere conto della detrazione richiesta. Nel caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggior detrazione la suddetta richiesta - autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto passivo. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. Comune di Castel Colonna; Il comune di CASTEL COLONNA (provincia di Ancona) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni. 2. di stabilire altresi' nell'importo di L. 360.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). Comune di Castel di Casio; Il comune di CASTEL DI CASIO (provincia di Bologna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). ai sensi dell'art. 6, comma 1 decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 e' fissata nella misura del 6,3 per mille per l'abilitazione principale e le sue pertinenze e nella misura del 7 per mille per gli altri immobili. (Omissis). La detrazione per l'abilitazione principale e' fissata in L. 220.000. (Omissis). Comune di Castel Goffredo; Il comune di CASTEL GOFFREDO (provincia di Mantova) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 2001 come segue: l'aliquota I.C.I. come segue: 5,75 per mille per la prima casa; 7 per mille per i terreni agricoli e per aree edificabili; 6 per mille per tutti gli altri fabbricati; la detrazione d'imposta in L. 250.000 per l'abitazione principale; per gli alloggi sfitti, inutilizzati, per il periodo in cui si verifica tale situazione, l'aliquota del 7 per mille; per gli alloggi affittati, per il periodo in cui si verifica tale situazione, l'aliquota del 5,85 per mille. Si precisa altresi' che il possesso dei garages di pertinenza dell'abitazione principale non esclude dalla detrazione delle 250.000 sopra indicate. (Omissis). Comune di Castel Mella; Il comune di CASTEL MELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nel 2000 e precisamente nella misura: 5,2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (box garage); 5,2 per mille per la seconda abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, i quali vi abbiano stabilito la propria abitazione principale; 6 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale. (Omissis). Comune di Castellabate; Il comune di CASTELLABATE (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 novembre 2000 e il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. si aumenta a L. 250.000 la detrazione dell'imposta (I.C.I.) per l'unita' immobiliare adibita a dimore abituale da persona portatrice di handicap con percentuale di invalidita' non inferiore al 100% a condizione che la stessa e/o i componenti del suo nucleo familiare siano proprietari di quella sola unita' immobiliare. 2. di riconfermare, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); (Omissis). Comune di Castelleone di Suasa; Il comune di CASTELLEONE DI SUASA (provincia di Ancona) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, nonche' nella misura del 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, per quelli posseduti n aggiunta all'abitazione principale e per i terreni soggetti a tale tributo; 2. di applicare la detrazione per "prima casa" nella misura di L. 200.000. (Omissis). Comune di Castelnovo ne' Monti; Il comune di CASTELNOVO NE' MONTI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili valevole nel territorio del comune di Castelnovo ne' Monti per l'anno 2001 nel seguente modo: aliquota ordinaria = 6,5 per mille; aliquota maggiorata per aree edificabili = 7 per mille; 2. di aumentare la detrazione spettante per abitazione principale, fissandola in L. 310.000. (Omissis). Comune di Castelnuovo Rangone; Il comune di CASTELNUOVO RANGONE (provincia di Modena) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I. e relative riduzioni/deduzioni d'imposta, specificando che le aliquote sotto indicate sono applicabili anche alle pertinenze delle relative unita' immobiliari: aliquota ridotta: nella misura del 5 per mille (con una detrazione di L. 200.000) per: a) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. La suddetta detrazione e' elevata a L. 500.000 e spetta al pensionato o ad i pensionati anagraficamente conviventi in possesso dei seguenti requisiti: possesso, nel territorio italiano, del solo appartamento abitato ed eventuale pertinenza dell'abitazione principale (riferimento alla categoria catastale C/2, C/6 e C/7), quale unica proprieta' immobiliare; compimento del sessantacinquesimo anno di eta' al 1o gennaio 2001; la famiglia composta esclusivamente da persone che hanno gia' compiuto i sessantacinque anni di eta' al 1o gennaio 2000; reddito medio pro-capite non superiore a L. 15.000.000 annui lordi, dichiarati nella denuncia dei redditi 1999; l'immobile occupato dev'essere di categoria catastale compresa tra A2 ed A6; nella misura del 5 per mille: a) per l'immobile locato dal proprietario con contratto registrato, a patto che venga utilizzato dal locatario come abitazione principale; b) per le abitazioni diverse da quella principale, a patto che siano utilizzate da persone fisiche aventi nelle stesse titolo di residenza; nella misura del 4 per mille per: a) gli immobili di enti senza scopo di lucro; b) i fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; aliquota del 9 per mille: alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; aliquota del 7 per mille per: a) altri alloggi non locati e per tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie precedenti; b) aree fabbricabili e terreni agricoli; aliquota del 2 per mille: abitazioni affittate a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. (Omissis). Comune di Castelvetere in Val Fortore; Il comune di CASTELVETERE IN VAL FORTORE (provincia di Benevento) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). Comune di Castenedolo; Il comune di CASTENEDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 dicembre 2000 ed il 19 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nella misura del 5 per mille; 1. di stabilire in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale gli immobili posseduti da anziani o da disabili che risultino residenti in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che gli stessi immobili non risultino locati; 2. di stabilire, inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, per l'anno 2001, che l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e, classificate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6 potranno usufruire della detrazione di L. 250.000 per gli immobili il cui valore catastale rivalutato sia inferiore a L. 65.000.000; 3. di considerare destinatari alla presente agevolazioni tutte le persone fisiche residenti nel comune di Castenedolo, proprietari sull'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con le sue pertinenze; 4. di definire, infine, che per beneficiare dell'ulteriore detrazione I.C.I. gli interessati dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio tributi comunale entro il 15 giugno 2001. (Omissis). Comune di Castiglione delle stiviere; Il comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (provincia di Mantova) ha adottato, il 4 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'applicazione delle aliquote I.C.I. come sottoindicato: a) aliquota ordinaria applicata nella misura del 5,98 per mille, salvo quanto previsto dal seguente punto b); b) aliquota applicata nella misura del 7 per mille per gli alloggi vuoti non concessi in locazione (case sfitte) ed aree fabbricabili; 2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione d'imposta sulla abitazione principale nella misura di L. 260.000. (Omissis). Comune di Castiglione Olona; Il comune di CASTIGLIONE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). in merito all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 1) di mantenere per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura pari a quelle determinate per l'anno 2000 e come appresso indicate: a) 4,5 per mille - prima casa: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale occupata dal proprietario e pertinenze (garage, autorimessa, posti auto e box); b) 4,5 per mille - seconde case affittate con regolari contratti; c) 5,5 per mille - altre destinazioni ed industrie; d) 7 per mille - seconde case sfitte e non locate; 2) estendere l'aliquota del 4,5 per mille alle abitazioni principali, comprese le pertinenze, concesse in comodato o in uso gratuito, a parenti in linea diretta o collaterale, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i progenitori, i fratelli e le sorelle, previa istanza presentata al comune; 3) fissare in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e non all'imposta dovuta per le pertinenze all'abitazione principale. (Omissis). Comune di Castronno; Il comune di CASTRONNO (provincia di Varese) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 come segue: nella misura del 4 per mille, rapportato al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e correlative disposizioni, in favore di persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze nei limiti dello speciale regolamento adottato con delibera consiliare n. 5 del 24 febbraio 2000, esecutiva; nella misura del 7 per mille rapportato al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e correlative disposizioni, nei confronti dei soggetti passivi d'imposta aventi titolo su immobili che risultino non locati; nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per tutti gli altri casi; 2. di stabilire in L. 250.000 per l'intero anno 2001 la detrazione d'imposta per la prima casa disciplinata dall'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni. (Omissis). Comune di Cavacurta; Il comune di CAVA CURTA (provincia di Lodi) ha adottato, il 16 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, i motivi specificati in premessa, l'aliquota I.C.I. come segue: aliquota ridotta al 5 per mille con detrazione di L. 200.000 per i possessori di abitazione principale; aliquota ordinaria del 7 per mille per i possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e per tutti gli altri immobili, compresi i box della prima abitazione. (Omissis). Comune di Cavaglia'; Il comune di CAVAGLIA' (provincia di Biella) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di mantenere invariata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). Comune di Cavaglietto; Il comune di CAVAGLIETTO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare e stabilire dal 1o gennaio 2001 l'aliquota del 6 per mille per l'I.C.I. da calcolarsi sugli immobili ricadenti sul territorio comunale per le particolari esigenze di bilancio di cui sopra. (Omissis). Comune di Cavizzana; Il comune di CAVIZZANA (provincia di Trento) ha adottato, il 24 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001 e confermando pertanto quanto gia' stabilito negli anni precedenti, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di dare atto che viene confermata nell'importo minimo di L. 200.000 la detrazione spettante esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente. (Omissis). Comune di Celle Ligure; Il comune di CELLE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 cosi' come di seguito: Aliquota ordinaria: 6 per mille; Aliquota maggiorate: 7 per mille: per gli alloggi non locati, intendendosi per tali anche quelli tenuti a disposizione, e gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 8 per mille: per gli alloggi non locati, intendendosi per tali anche quelli tenuti a disposizione, e gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione di nautra abitativa di qualisiasi durata temporale da almeno due anni. Aliquote ridotte o agevolate: 4 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Celle Ligure, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. 5 per mille: limitatamente alle unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto passivo, e alle unita' possedute da enti non commerciali senza scopi di lucro. 2) di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). Comune di Cerano; Il comune di CERANO (provincia di Novara) ha adottato, il 17 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di ridurre dal 1 gennaio 2001 al minimo di legge del 4 per mille l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale e le relative pertinenze. 2. di mantenere la detrazione per abitazione principale nella misura di legge pari a L. 200.000. 3. di confermare anche per l'esercizio 2001 l'aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). Comune di Cerignola; Il comune di CERIGNOLA (provincia di Foggia) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nelle misure di cui al presente prospetto, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: terreni agricoli, 5 per mille; aree fabbricali, 5 per mille; abitazioni principale, 5 per mille; altri fabbricati, 5 per mille; 2. di determinare, inoltre, che per l'anno 2001 trovera' applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura legale ed unica di L. 200.000; (Omissis). Comune di Cermes (Tscherms); Il comune di CERMES (TSCHERMS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che, per l'anno 2001, trovera' applicazione l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti gli immobili esistenti sul territorio del comune di Cermes nella misura unica e minima del quattro per mille; 2. di confermare, inoltre, che per l'anno 2001 trovera' applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura unica di L. 600.000 - Euro 309,87. (Omissis). Comune di Cerro Veronese; Il comune di CERRO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di prendere atto che per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. per gli immobili non adibiti a prima abitazione (seconde case) e terreni fabbricabili e' stata confermata nella misura del 7 per mille e quella per la prima casa al 6 per mille. 3. di prendere atto della detrazione per abitazione principale in L. 250.000 cosi' come previsto dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 504/1992 modificato dalla legge 9 maggio 1997, n. 122. (Omissis). Comune di Cervicati; Il comune di CERVICATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 22 settembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare, come determina con il presente atto, per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6,75 per mille (sei virgola settantacinque), relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 3. di fissare in L. 240.000 la detrazione di imposta per l'abitazione principale; 4. di ridurre del 50 per cento l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto stabilito dall'art. 55 della legge 662/1996. (Omissis). Comune di Chiusaforte; Il comune di CHIUSAFORTE (provincia di Udine) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota da applcare in questo comune ai fini dell'I.C.I., nella misura unica del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille, per le motivazioni esposte in premessa. di confermare, altresi', per lo stesso anno, la detrazione di L. 200.000, per l'abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). Comune di Cigliano; Il comune di CIGLIANO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,3 per mille. 2. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale nella misura del 4,3 per mille e la relativa detrazione d'imposta nella misura di L. 200.000. 3. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura dell'1 per mille per unita' immobiliari inagibili o inabitabili e per immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico, che saranno oggetto di interventi di recupero. (Omissis). Comune di Circello; Il comune di CIRCELLO (provincia di Benevento) ha adottato, l'8 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. cinque per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'abitazione principale; 2. cinque per mille: unita' immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; 3. cinque per mille: persona fisica per unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale; 4. cinque per mille: alloggi posseduti e non locati; 5. cinque per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune; 6. cinque per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro: 7. cinque per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge 449/1997; 8. cinque per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti; 9. cinque per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella percendente classificazione. II. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: L. 200.000 per detrazione. (Omissis). III. riduzione del cinquanta per cento dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. Comune di CISERANO; Il comune di CISERANO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nelle misure seguenti: a) 5 per mille per abitazioni principali ed assimilate (ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento comunale dell'I.C.I.), pertinenze (ai sensi della circolare ministeriale n. 23/E del 2000) ed aree agricole; b) 6 per mille su tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili; 2. di tenere conto della disposizione ex art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge n. 662/1996 per la determinazione della base imponibile; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, assimilate e pertinenze del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' o di altro diritto reale, dimora abitualmente in conformita' alle risultanze anagrafiche. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufru tto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate e alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito al coniuge legalmente separato o divorziato; (Omissis). Comune di CIVENNA; Il comune di CIVENNA (provincia di Como) ha adottato, il 5 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di determinare (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) per l'anno 2001 la detrazione dell'imposta di L. 300.000 per le abitazioni principali (come definite dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996); (Omissis). Comune di CIVITA; Il comune di CIVITA (provincia di Cosenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) fabbricati 1) abitazione principale: aliquota 6 per mille; 2) altri fabbricati (quali abitazioni secondarie, abitazioni non locate ed ogni altro fabbricato diverso da civile abitazione): aliquota 7 per mille; 3) fabbricati di enti senza scopo di lucro: aliquota 5 per mille; 4) abitazioni locate utilizzate come abitazione principale: aliquota 6 per mille; B) aree fabbricabili alle aree fabbricabili si applica l'aliquota del 6 per mille; C) terreni agricoli se ed in quanto dovuta l'imposta sconta l'aliquota del 6 per mille; riduzioni e detrazioni si applicano le disposizioni stabilite nel regolamento comunale sull'I.C.I. approvato dal consiglio comunale con delibera n. 43/1998. (Omissis). Comune di CLAVESANA; Il comune di CLAVESANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001; di determinare nella misura del 5,3 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa agli alloggi non locati anno 2001; di proporre al consiglio comunale di non avvalersi della facolta' di apportare eventuali riduzioni di imposta, detrazioni o elevazioni, conformemente alle possibilita' accordate dalla legge; di far constatare che l'odierno provvedimento conferma i valori determinati dal consiglio comunale con delibera del 23 febbraio 2000, n. 2, relativi alle aliquote anno 2000; (Omissis). Comune di COGLIATE; Il comune di COGLIATE (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote d'imposta I.C.I. aliquota ordinaria 5,6 per mille; aliquota agevolata per abitazione principale 4,6 per mille; detrazione L. 200.000 (Omissis). Comune di COLBORDOLO; Il comune di COLBORDOLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota del 5,9 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; aliquota del 6,5 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni; aliquota del 2 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari nei centri storici del capoluogo e di Montefabbri ai sensi della legge 27 dicembre 1997 n. 449; aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate o tenute a disposizione; 2. (Omissis); 3. di proporre al consiglio comunale la conferma, per l'anno 2001, della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale agli effetti dell'I.C.I., fissata in L. 210.000 per le categorie A2, A3, A4 ed A/5 con delibera C.C. n. 6 del 27 febbraio 1998 per l'anno 1998 e in L. 200.000 per le categorie A1 e A7; 4. (Omissis); (Omissis). Comune di COLLECCHIO; Il comune di COLLECCHIO (provincia di Parma) ha adottato, il 12 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nel seguente modo: a) aliquota I.C.I. pari al 5 per mille per le seguenti tipologie di immobili: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; unita' immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 quali pertinenze dell'abitazione; b) aliquota I.C.I. pari al 5,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili: terreni agricoli e aree fabbricabili; alloggi dati in uso gratuito o in comodato a parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli e zii) e relativi coniugi che risultino residenti; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione degli immobili; altri fabbricati non specificatamente individuati nei punti precedenti e nel successivo punto c); c) aliquota I.C.I. pari al 7 per mille esclusivamente per gli alloggi non locati (esclusi altri tipi di fabbricati, quali ad esempio garage non di pertinenza, negozi, magazzini); 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001; 3. di elevare a L. 500.000 per l'anno 2001, la detrazione dell'imposta dovuta esclusivamente per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nel caso di nucleo familiare con persona portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; coloro che intendano avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno trascrivere il relativo importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento e trasmettere copia del bollettino della prima rata al comune - servizio tributi - entro quindici giorni dall'avvenuto versamento. A questo dovra' essere unita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dalla quale risulta il diritto alla detrazione. Il comune, in sede di controllo, potra' richiedere idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita. (Omissis). Comune di COLLEDIMEZZO; Il comune di COLLEDIMEZZO (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 la stessa aliquota del 5 per mille praticata per l'anno 2000 in ordine dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). Comune di COLLEGNO; Il comune di COLLEGNO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. approvare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili: un'aliquota ordinaria, nella misura del 7 per mille da applicare, ad esempio, alle aree fabbricabili, ai terreni agricoli, agli alloggi non locati vuoti di persone e di cose, ai box, alle cantine provviste di rendita catastale autonoma, agli alloggi sia regolarmente assegnati che vuoti dell'istituto autonomo case popolari ed alle abitazioni diverse da quelle sottoindicate; un'aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille da applicare: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Collegno, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al secondo grado, residenti nel comune di Collegno, purche' dagli stessi adibite ad abitazione principale; in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Collegno, per quelle unita' immobiliari (due o piu') che, seppur provviste di rendita autonoma, sono contigue e direttamente adibite ad abitazione principale dal contribuente e dai suoi familiari. Tale aliquota ridotta e' applicabile a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime ed e' applicabile a decorrere dal mese successivo alla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; in favore dei soggetti passivi che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e quelle dei conduttori, che provvedono alla stipulazione di contratti tipo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998; in favore di una sola pertinenza per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale purche' utilizzata dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; in favore di una sola pertinenza per ciascuna unita' immobiliare data in uso gratuito a parenti ed affini fino al secondo grado, residenti nel comune di Collegno che l'adibiscono ad abitazione principale, purche' la pertinenza sia da questi ultimi utilizzata; un aliquota diversificata, nella misura del 6,5 per mille, in favore dei soggetti passivi che possiedono immobili in aggiunta all'abitazione principale, purche' gli stessi siano abitazioni locate a soggetti, residenti nel comune di Collegno, che le utilizzino come abitazione principale; un'aliquota maggiorata, nella misura del 9 per mille, esclusivamente in favore dei soggetti passivi che possiedono immobili a destinazione locativa per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data dell'1o gennaio 2001), ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998; 2. detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. per abitazione principale si intende: quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, dimorano abitualmente; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996); 3) stabilire che: alla pertinenza equiparata all'abitazione principale, non si applica ulteriore detrazione. L'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (sono considerate pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte, tettoie e quant'altro, quali parti integranti dell'abitazione principale, comprese nelle categorie C2, C6 e C7, ancorche' diversamente iscritte in catasto). a tale pertinenza si estende l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, a condizione che entrambe le unita' immobiliari siano utilizzate dalle persone fisiche soggetti passivi per l'abitazione principale; tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza per unita' immobiliare (Omissis). Comune di COLLELONGO; Il comune di COLLELONGO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, confermando l'aliquota attualmente in vigore; di determinare la detrazione per la prima casa in L. 200.000. (Omissis). Comune di Colognola ai Colli; Il comune di COLOGNOLA AI COLLI (provincia di Verona) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione d'imposta in L. 200.000; (Omissis). Comune di Comabbio; Il comune di COMABBIO (provincia di Varese) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001, (omissis), l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille da calcolarsi sul valore degli immobili, tenuto conto delle rivalutazioni apportate dall'art. 1, commi 48, e 51 della legge 662/1996; di fissare la detrazione d'imposta nella misura minima di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). Comune di Comezzano Cizzago; Il comune di COMEZZANO CIZZAGO (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 e per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente tgrascritte e riportate, l'aliquota dell'imposta comunmale sugli immobili nella misura del 6 per mille escluso gli immobili sfitti da piu' di un anno cui verra' applicata l'aliquota del 7 per mille; 2. di determinare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000 adibita ad abitazione principale occupata direttamente dal soggetto; L. 350.000 per i pensionati possessori della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale il cui reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non superiore all'importo dato dalla somma di una pensione minima INPS e una pensione sociale con fabbricati appartenenti alle cat. A3 e A6; L. 400.000 per i pensionati possessori della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale il cui reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non superiore all'importo dato dalla somma di due pensioni sociali con fabbricati appartenenti alle categorie A3 e A6. (Omissis). Comune di Comun Nuovo; Il comune di COMUN NUOVO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille ad eccezione delle categorie sotto specificate: aree fabbricabili: 7 per mille; terreni agricoli: 7 per mille; seconde case: 1) comodato gratuito ai parenti in linea retta di 1o grado: 5 per mille - detrazione L.200.000; 2) case date in affitto o in comodato gratuito con contratto regolarmente firmato e registrato: 5 per mille; 3) case sfitte : 7 per mille; b) di confermare anche per l'anno 2001 le seguenti opzioni gia' previste nel 2000: 1) - la detrazione sulla prima casa viene elevata da L. 200.000 a L. 400.000, previa presentazione di apposita domanda all'ufficio tributi del comune di Comun Nuovo, limitatamente ai nuclei familiari anziani (cioe' uomini di almeno 70 anni di eta' e donne di almeno 65 anni di eta'), residenti a Comun Nuovo, risultanti proprietari della sola abitazione e delle relative pertinenze, ed il reddito complessivo familiare lordo non superiore a " 30.000.000 annue, riferite alla dichiarazione dei redditi 1998, del nucleo familiare, si intende il complesso delle persone che abitano e risiedono presso lo stesso immobile, a prescindere dalla presenza di separati stati di famiglia; la presentazione della domanda scritta ed il successivo accoglimento, da parte del comune, costituisce titolo necessario ed obbligatorio per usufruire della maggiore detrazione, nel rispetto di tutti i criteri sopra elencati, nessuno escluso. 2) - la detrazione sulla prima casa viene elevata da L. 200.000 a L. 400.000, previa presentazione di apposita domanda all'ufficio tributi del comune di Comun Nuovo, limitatamente ai nuclei familiari in cui vi sia la presenza di portatori di handicap (l'handicap deve essere accertato da certificato rilasciato dall'ufficio invalidi civili dell'A.S.L. competente in cui si attesti un'invalidita' uguale o superiore al 75%), residenti a Comun Nuovo, risultanti proprietari della sola abitazione e delle relative pertinenze, ed il reddito complessivo familiare lordo non superiore a L. 50.000.000 annue, riferite alla dichiarazione dei redditi 1998; per nucleo familiare, si intende il complesso delle persone che abitano e risiedono presso lo stesso immobile, a prescindere dalla presenza di separati stati di famiglia; la presentazione della domanda scritta ed il successivo accoglimento, da parte del comune, costituisce titolo necessario ed obbligatorio per usufruire della maggiore detrazione, nel rispetto di tutti i criteri sopra elencati, nessuno escluso. (Omissis). Comune di Conselice; Il comune di CONSELICE (provincia di Ravenna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,9 per mille per: unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; che ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale di disciplina dell'applicazione dell'I.C.I., approvato in data 29 dicembre 1998 con atto consiliare n. 79 e modificato con atto consiliare n. 87 approvato in data 9 dicembre 1999: "Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Sono equiparate all'abitazione principale: a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; e) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterali entro il primo grado (genitori, figli e fratelli)". f) le pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (magazzino, autorimessa, tettoia) anche se ubicate in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, purche' non utilizzate per attivita' produttive, commerciali o artigianali. L'eventuale parte residua di detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere portata in diminuzione dall'imposta dovuta per tali pertinenze. fabbricati destinati ad attivita' industriali, commerciali, artigianali e di servizi, nonche' box, autorimesse e garages, appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/10; B/1; B/2; B/3; B/4; B5; B6; B/7; B/8; C/1; C/2; C/3; C/4; C/5; C/6; C/7; D/1; D/2; D/3; D/4; D/5; D/6; D/7; D/8; D/9; D/10; D/11; D/12; Terreni agricoli; 2) di applicare per l'anno 2001 l'aliquota del 4,3 per mille sugli immobili locati ad uso abitativo con contratto di locazione stipulato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998; 3) di applicare per l'anno 2001 l'aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri casi; 4) di mantenere quale detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale l'importo minimo di L. 200.000; (Omissis). Comune di Corfinio; Il comune di CORFINIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare in territorio del comune di Corfinio per l'anno 2001, confermando la misura del 5 per mille, gia' in vigore per gli anni precedenti. (Omissis). Comune di Cortandone; Il comune di CORTANDONE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,5 per mille. (Omissis). Comune di Cosio Valtellino; Il comune di COSIO VALTELLINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 12 dicembre 2000 e il 22 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; (omissis); di determinare, per l'anno 2001, la detrazione per abitazione principale in L. 200.000 (Euro 103,29). (Omissis). Comune di Castigliole d'Asti; Il comune di CASTIGLIOLE D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,75 per mille ...(omissis); di confermare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998, una aliquota I.C.I. piu' favorevole nella misura del 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della stessa legge; di confermare per l'anno 2001 l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis).