Comune di Cotignola; Il comune di COTIGNOLA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di adottare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. in relazione alle tipologie di immobili nelle seguenti misure: Aliquota A) 4 per mille: tipologia: in riferimento a proprietari che eseguono: 1) interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; 2) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico - localizzati nei centri storici; 3) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; 4) interventi volti all'utilizzazione dei sottotetti. Tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi di cui sopra dalla data di inizio dei lavori e per la durata di tre anni. Di cio' dovra' darsi comunicazione all'ufficio tributi del comune indicando gli estremi della concessione edilizia; 5) in riferimento a proprietari che concedono fabbricati in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratti di locazione a canone concordato. I proprietari che stipulano contratti di locazione a canone concordato, come sopracitato, dovranno comunicarlo all'ufficio tributi del comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione I.C.I. dell'anno di riferimento con la possibilita', per l'ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo. Aliquota B) 5,5 per mille: tipologia: in riferimento a: 1) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dal proprietario, oppure dal titolare dei diritti reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie. Sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale "A" (con esclusione della categoria "A/10") e nelle categorie "C/6" e "C/7" che ne siano pertinenze; 2) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano al 31 dicembre 2000, o acquisiscano nel corso dell'anno 2001 la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3) abitazione (comprese le sue pertinenze C/6 e C/7) concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, che la occupano quale abitazione principale. Aliquota C) 7 per mille: tipologia: in riferimento a: 1) unita' immobiliari adibite ad alloggio se non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero in generale tenute a disposizione; sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale "A" (con esclusione della categoria "A/10") e nelle categorie "C/6" e "C/7" che ne siano pertinenze. Aliquota ordinaria D) 6 per mille: tipologia: in riferimento a: 1) rimanenti tipologie di fabbricati assoggettati all'iimposta - ivi compresi i fabbricati appartenenti alla categoria catastale "A/10"; 2) aree fabbricabili; 3) terreni agricoli. Di confermare per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale nelle misure seguenti: a) detrazione di L. 200.000 per tutte le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, cosi' come specificato all'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ad eccezione delle unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla lettera b); b) detrazione di L. 500.000 per le unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano in condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le sotto indicate "particolari situazione di carattere sociale"; di confermare per l'anno 2001 le seguenti situazione di carattere sociale: A) famiglie con due o piu' figli: nucleo familiare con due o piu' figli a carico in eta' non superiore a 26 anni; proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); reddito familiare complessivo imponibile non superiore a lire 16.000.000 pro-capite. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita'; B) famiglie di pensionati: soggetto passivo di eta' non inferiore a sessantacinque anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone una di eta' non inferiore a sessantacinque anni e l'altra di eta' non inferiore ai cinquantacinque anni; proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); reddito familiare complessivo imponibile non superiore a L. 16.000.000 in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo familiare composto da due persone, reddito familiare annuo complessivo di L. 32.000.000; La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare predetto che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unita' abitativa; C) famiglie con portatori di handicap: soggetto passivo portatore di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", con invalidita' non inferiore al 75%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente e' portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 75%; proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); reddito familiare complessivo imponibile non superiore a L. 16.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 16.000.000 maggiorato di L. 16.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo famigliare; La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita'; D) famiglie di giovani coppie: nucleo famigliare con anzianita' di formazione non superiore a quattro anni alla data del 1o gennaio 2001, con condizione che almeno uno dei componenti la coppia non abbia superato il trentesimo anno di eta'; proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); reddito familiare complessivo imponibile non superiore a lire 16.000.000 pro-capite. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita'; E) famiglie numerose: soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti; proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); reddito familiare complessivo imponibile non superiore a lire 14.000.000 pro-capite. La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita'; F) famiglie assistite: soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.); avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Cotignola, all'assistenza economica e sociale alla data del 1o gennaio 2001; La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti nell'unita' abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8 - comma II - del decreto legislativo n. 504/1992, come meglio illustrato al punto E) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/1993. Di determinare le seguenti modalita' al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione pari a L. 500.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente: a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1o gennaio 2001; b) i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina, cantina, ecc.) ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione); c) sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A/1 (tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi); d) i limiti di reddito di cui alle particolari situazione di carattere sociale sopra individuate devono essere determinate con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Reddito imponibile I.R.P.E.F.) per l'anno 2000; e) Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito familiare complessivo imponibile, riferito all'anno 2000, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2001; f) la presente casistica non e' applicabile in caso di abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale come previsto al punto f) dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; g) l'eventuale quota di maggiore detrazione per abitazione principale che non trovi capienza puo' essere utilizzata in detrazione dall'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale stessa; h) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potra' avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuti con l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilita', apposita autodichiarazione attestante il possesso di tutto i requisiti richiesti per il caso di "particolare situazione di carattere sociale" in cui il soggetto si identifica. Detta autodichiarazione dovra' essere inoltrata all'ufficio tributi del comune di Cotignola entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. dell'anno di riferimento, con la possibilita', per l'ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo; i) in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la sopracitata autodichiarazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. In presenza di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento tra coniugi l'autodichiarazione potra' essere presentata da uno solo di essi per entrambi; (Omissis). Comune di Cremella; Il comune di CREMELLA (provincia di Lecco) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni; 2. di determinare l'aliquota del 7 per mille per il rimanente patrimonio immobiliare diverso dalle abitazioni; 3. di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per la prima abitazione per l'anno 2001; 4. di confermare per l'anno 2001 tutto quanto deciso con la deliberazione del commissario straordinario n. 8 del 31 marzo 1999 in merito alla determinazione del valore venale delle aree fabbricabili. (Omissis). Comune di Cremeno; Il comune di CREMENO (provincia di Lecco) ha adottato, il 15 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, nel rispetto del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del bilancio di previsione dell'anno 2001, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili gia' fissate per l'anno 2000, nella seguente misura: aliquota del 6 per mille su tutte le unita' immobiliari; aliquota del 4 per mille per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, con detrazione di L. 500.000; (Omissis). Comune di Crespellano; Il comune di CRESPELLANO (provincia di Bologna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, (omissis), le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2001 come segue: aliquota ordinaria del 5,5 per mille; aliquota del 5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota del 7 per mille nel caso di alloggi non locati (non occupati); di prevedere, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per abitazione principale in L. 200.000; di confermare l'aumento da L. 200.000 a L. 400.000 della detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, detrazione che compete esclusivamente ai soggetti che rientrano nelle condizioni di seguito specificate: A) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6. Nel caso di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano; B) avere compiuto i sessantacinque anni di eta' al primo gennaio 2001, ovvero compiere i sessantacinque anni di eta' nel corso dell'anno 2001 per gli uomini, avere compiuto i sessanta anni di eta' al primo gennaio 2001 ovvero compiere i sessanta anni di eta' nel corso dell'anno 2001 per le donne; C) vivere soli o in coppia al primo gennaio 2001. Per coppia si intende un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela; D) essere in condizione non lavorativa ed avere percepito, nell'anno 2000 un reddito da pensione imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 16.000.000; E) non aver percepito e non possedere redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi nell'anno precedente a quello di competenza I.C.I., per un importo superiore a L. 3.000.000; F) nel caso di nucleo familiare composto da due persone il reddito complessivo deve valutarsi secondo le seguenti caratteristiche: quanto al soggetto passivo I.C.I.: cosi' come indicato al punto D); per quanto riguarda il soggetto convivente: si considera il reddito imponibile ai fini IRPEF, escluso il reddito dell'abitazione eventualmente posseduta in comproprieta' con il soggetto passivo I.C.I., riferito all'anno precedente a quello di competenza I.C.I.; per quanto riguarda il reddito complessivo del nucleo familiare: esso, calcolato come ai paragrafi precedenti, non deve superare i 32.000.000 di lire; la condizione di cui al punto E) deve essere rispettata anche dal soggetto convivente; qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a L. 35.000.000; (Omissis). Comune di Crevalcore; Il comune di CREVALCORE (provincia di Bologna) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili fissate per l'anno 2000 anche per l'anno 2001, come di seguito descritto: 5,3 per mille per le unita' immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale del proprietario o del titolare di diritto di usufrutto, uso, o abitazione; anche se lo stesso ha acquisito la residenza in istituto sanitario o struttura protetta a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata; 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; 7 per mille per le abitazioni non locate; 2. di confermare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 220.000 annue; 3. di precisare inoltre che per poter usufruire dell'imposta ridotta del 50% relativamente ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, il contribuente deve richiedere apposita certificazione di inabitabilita' o inagibilita' al comune, presentando perizia, con oneri a suo carico, redatta da persona abilitata. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, allegandola alla dichiarazione. Tale dichiarazione non esonera il soggetto passivo dal dover provare l'effettivo stato di inabitabilita' o inagibilita' in fase di accertamento con perizia certificata da idoneo professionista; 4. di precisare infine che gli immobili previsti all'art. 25.16 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore, individuati come edifici inseriti in "zone di recupero in zone E", devono pagare l'imposta calcolandola in relazione alle caratteristiche peculiari a ciascun immobile e contribuente; 5. che l'imposta dovuta relativamente alle aree fabbricabili deve essere calcolata rispetto ai valori minimi indicati nell'apposita delibera della giunta comunale; (Omissis). Comune di Cugliate Fabiasco; Il comune di CUGLIATE FABIASCO (provincia di Varese) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'anno 2001. 2. di dare atto che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e di L. 200.000. (Omissis). Comune di CURTAROLO; Il comune di CURTAROLO (provincia di Padova) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2001 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I., ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni: a) 5 per mille per gli immobili adibiti a residenza principale e relative pertinenze; b) 5,5 per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per i terreni agricoli, edificabili e per tutti gli altri immobili; c) 7 per mille per gli alloggi non locati; d) detrazione "prima casa" di L. 280.000; e) maggiore detrazione "prima casa" di L. 450.000 a favore dei: 1. titolari del diritto di proprieta', usufrutto od abitazione sui beni immobili assistiti dal comune in via continuativa nel corso del 2001; 2. soggetti titolare di pensione in possesso di reddito familiare complessivo, riferito all'anno 2000, non superiore a: L. 13.000.000 per nucleo familiare composto da una persona; L. 19.500.00 per nucleo familiare composto da due o piu' persone. In entrambi i casi l'unita' immobiliare deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso del 2001, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto. Restano escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A1 - abitazioni signorili, A7 - abitazioni villini, A8 - abitazioni in ville, A9 - castelli, palazzi di pregio artistico e A10 - uffici e studi privati. I soggetti che intenderanno avvalersi della maggiore detrazione in questione, dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno, inoltre, presentare apposita richiesta nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968, attestando la posizione sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare nei riguardi dei redditi reali sull'unita' abitativa a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 2000. Detta certificazione dovra' essere presentata, pena la decadenza, entro iI mese di giugno 2001 al settore tributi del comune. L'am ministrazione comunale si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per il beneficio dell'ulteriore maggiore detrazione. (Omissis). Comune di Desenzano del Garda; Il comune di DESENZANO DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,75 per mille; 2. di determinare, altresi' l'aliquota ridotta al 4 per mille: per le persone fisiche e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per le pertinenze "limitatamente ad una per ciascuna categoria classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6, C/7, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996; per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 3. di considerare adibiti ad abitazione principale e si applica pertanto l'aliquota ridotta del 4 per mille, agli immobili posseduti a titolo di proprieta' od usufrutto, da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che lo stesso immobile non risulti affittato, ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legislativo 23 gennaio 1993, n. 16 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; 4. di determinare infine nella misura del 7 per mille l'aliquota delle aree fabbricabili, nonche' gli alloggi non concessi in locazione ad uso abitazione principale; 5. di dare atto che gli alloggi concessi in locazione con i requisiti previsti dal vigente regolamento - art. 6, comma 4 (utilizzato per abitazione principale con contratto registrato) ed a quelli concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado ed utilizzati come abitazione principale, si applica l'aliquota ordinaria del 5,75 per mille; 6. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale rimane, anche per l'anno 2001, di L. 400.000 cosi' come stabilito con succitata deliberazione consiliare n. 165/1999, esecutiva ai sensi di legge; (Omissis). Comune di Diamante; ll comune di DIAMANTE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota unica sei per mille; detrazione per l'abitazione principale: L. 500.000 (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2). (Omissis). Comune di Ello; Il comune di ELLO (provincia di Lecco) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. In attuazione del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 42, comma 2 - lettera f), del testo unico n. 267/2000, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 viene determinata e confermata nella misura del 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dai residenti nel comune di Ello e per gli altri immobili, fatte salve tutte le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni di legge relative alla legge finanziaria. (Omissis). Comune di Fagnano Olona; Il comune di FAGNANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 20 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare nelle misure sottoindicate le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 2000: a) aliquota ordinaria: 6 per mille; b) abitazione principale: 4 per mille; c) aliquota agevolata per i proprietari che eseguiranno interventi di recupero nel centro storico (per un periodo massimo di tre anni): 4 per mille. 2. di dare atto che i valori minimi delle aree edificabili per determinare l'imposta per l'anno 2001 risultano essere quelli deliberati con atto consiliare n. 13 del 24 marzo 1999. (Omissis). Comune di Falzes (Pfalzen); Il comune di FALZES (PFALZEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, ad eccezione dell'aliquota prevista al successivo punto 2, nella misura unica del 4 per mille; 2. per le unita' immobiliari (incluso le pertinenze) soggetti all'imposta di soggiorno ai sensi della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, nella versione dell'art. 14 del testo unico, approvato con D.P.G.R. dd. 20 ottobre 1998, n. 29/L, l'aliquota e' determinata nella misura del 7 per mille, con esclusione degli immobili di proprieta' di residenti nel comune, per i quali viene determinato l'aliquota ordinaria del 4 per mille; 3. di determinare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e la sua pertinenza in lire 500.000 - secondo l'articolo 2 del regolamento I.C.I., approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 49 del 30 novembre 2000; (Omissis). Comune di Favria; Il comune di FAVRIA (provincia di Torino) ha adottato, il 22 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nelle misure seguenti: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille; aliquota per immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 5 per mille; aliquota per alloggi non locati: 7 per mille; aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale: 5 per mille. 2. di dare atto che la detrazione d'imposta per la prima casa e' fissata in L. 200.000. 3. (omissis) 4. (omissis) (Omissis). Comune di Felonica; Il comune di FELONICA (provincia di Mantova) ha adottato, il 16 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con l'art, 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura unica del 6,75 per mille in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996. 2. di determinare per l'anno 2001 la riduzione I.C.I. di L. 200.000 per l'immobile adibito a prima abitazione. (Omissis). Comune di Fontanellato; Il comune di FONTANELLATO (provincia di Parma) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria: 5,25 per mille; b) aliquota per alloggi sfitti ed alloggi tenuti a disposizione (art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili): 7 per mille; c) aliquota per immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, sulla base di contratti concordati di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998: 4 per mille; 2. di stabilire che per aver diritto all'aliquota ridotta indicata al punto c), il proprietario dovra' presentare all'ufficio tributi copia del contratto di locazione oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indichera' gli estremi della registrazione del contratto di locazione (numero e serie); 3. di riconfermare per l'anno 2001 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 220.000. (Omissis). Comune di Furci Siculo; Il comune di FURCI SICULO (provincia di Messina) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 20001: a) aliquota ordinaria nella misura unica del 7 per mille; b) aliquota ridotta per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: aliquota del 6 per mille; (Omissis). Comune di Galliera; Il comune di GALLIERA (provincia di Bologna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 per i motivi di cui in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili pari al 6 per mille. (Omissis). Comune di Gallodoro; Il comune di GALLODORO (provincia di Messina) ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2001: (omissis) a) unita' inimobiliari adibiti ad abitazione principale 6 per mille; b) altre unita' immobiliari per come definite dall'art. 2 del vigente regolamento diverse dall'abitazione principale 7 per mille; di confermare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). Comune di Garaguso; Il comune di GARAGUSO (provincia di Matera) ha adottato, il 7 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare (omissis) per l'esercizio finanziario 2001, con effetto sul bilancio di previsione del medesimo anno l'aliquota dell'I.C.I. al 6 per mille. (Omissis). Comune di Graglia; Il comune di GRAGLIA (provincia di Biella) ha adottato, il 17 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure: a) 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di coperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' inunobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) 5,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; 2. di riconoscere per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione minima fissata in L. 200.000. (Omissis). Comune di Gravina in Puglia; Il comune di GRAVINA IN PUGLIA (provincia di Bari) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota ordinaria 6,3 per mille; aliquota abitazione principale 5 per mille; aliquota pertinenze dell'abitazione principale 5 per mille limitatamente ad una unita' immobiliare per ciascuna categoria, classificata o classificabile nelle categorie catastali: C/2 (magazzini e locali di deposito); C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse); C/7 (tettoie chiuse o aperte); a condizione che le medesime non risultano concesse in locazione, uso o comodato a terzi; di stabilire che si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento , anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale ha abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; di applicare le presenti disposizioni anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; di stabilire, altresi', sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, che non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale e che l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenete al titolare di questa. (Omissis). Comune di Guardiaregia; Il comune di GUARDIAREGIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, in misura ridotta, pari al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi della legge n. 556/1996 sopracitata; 2. di confermare per tutti gli altri l'aliquota ordinaria, nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). Comune di Guglionesi; Il comune di GUGLIONESI (provincia di Campobasso) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazione. (Omissis). Comune di Isola Sant'Antonio; Il comune di ISOLA SANT'ANTONIO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 6 per mille. (Omissis). Comune di Ivrea; Il comune di IVREA (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2001 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato: 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per le unita' immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 7 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati. (Omissis). Comune di La Salle; Il comune di LA SALLE (provincia di Aosta) ha adottato, il 22 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria: 5 per mille; alliquota prima casa: 4,5 per mille; detrazione: L. 200.000. (Omissis). Comune di Lagundo (Algund); Il comune di LAGUNDO (ALGUND) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza dall'anno 2001 come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge: aliquota d'imposta: 4 per mille; 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2001 come segue: per tutte le abitazioni principali: L. 1.200.000. (Omissis). Comune di Laino; Il comune di LAINO (provincia di Como) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 504/1992 e dell'art. 3, comma da 53 a 59 legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille; 2. di applicare la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi: a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo; b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari; d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale; e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al primo grado; f) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 3. di mantenere, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 53, legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato prima del 1 gennaio 2001, a soggetto che le utilizzi come abitazione principale. (Omissis). Comune di Lana; Il comune di LANA (provincia di Bolzano) ha adottato, il 24 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili con decorrenza dell'anno 2001 e fino a diversa regolamentazione come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge: a) aliquota da applicare per l'abitazione principale ed annesso garage: 4 per mille; b) aliquota da applicare a tutti i rimanenti immobili: 4,2 per mille. 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2001 fino a diversa regolamentazione come segue: a) L. 800.000 per tutte le abitazioni principali. (Omissis). Comune di Lanzo Torinese; Il comune di LANZO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 ottobre e il 30 novembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per il 2001 nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000 e le agevolazioni come meglio indicato nell'allegato prospetto (Omissis). di prendere atto della deliberazione della G.C. n. 251 del 26 ottobre 2000 con la quale vengono confermate per il 2001 le aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in vigore nel 2000; di approvare la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale; di approvare altresi' la seguente agevolazione: "E' considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari a seguito da ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Comune di Lasa (Laas); Il comune di LASA (LAAS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. con decorrenza dall'anno 2001 e fino a diversa regolamentazione vengono determinate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito specificato, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge: aliquota unica 0,4 per mille. 2. l'importo detraibile dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene determinato, con decorrenza dall'anno 2001 e fino a diversa regolamentazione, come segue: per tutte le abitazioni principali L. 800.000 (413,17 Euro). (Omissis). Comune di Lauco; Il comune di LAUCO (provincia di Udine) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5, per mille. (Omissis). Comune di Limone Piemonte; Il comune di LIMONE PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che l'aliquota dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1 gennaio 2001 sara' applicata nelle seguenti misure: a) aliquota da applicare alle unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale: 4 per mille; b) aliquota da applicare a tutte le rimanenti unita' iinmobiliari: 6,5 per mille. (Omissis). 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte sino a concorrenza del suo ammontare L. 250.000 per gli immobili ubicati nel centro abitato di maggior pregio (fascia "A"), L. 300.000 per quelli ubicati nella zona semiperiferica di medio pregio (fascia "B") e L. 350.000 per quelli ubicati nelle restanti parti del territorio (fascia "C"). (Omissis). Comune di Mandello del Lario; Il comune di MANDELLO DEL LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, l'8 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per il 2001 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 6 per mille aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 4 per mille aliquota agevolata, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 4 per mille detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 220.000 (Omissis). Comune di Manoppello; Il comune di MANOPPELLO (provincia di Pescara) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (omissis), di determinare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza dal 1 gennaio 2001 del 5,5 per mille per i fabbricati e del 4 per mille per le aree fabbricabili; 2. di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (articolo cosi' sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e' di L. 200.000. (Omissis). Comune di Mara; Il comune di MARA (provincia di Sassari) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nel 4 per mille in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). Comune di Marano di Valpolicella; Il comune di MARANO DI VALPOLICELLA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, unitamente alla detrazione per prima casa fissata in L. 200.000. (Omissis). Comune di Marmirolo; Il comune di MARMIROLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota principale che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare l'aliquota da applicare alle seconde case non occupate e per i locali sfitti uso negozio (cat. catastale C1) nella misura del 6 per mille; 3. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 aumentando da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2001 dai proprietari o titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione a condizione che: l'immobile sia destinato ad abitazione principale; il reddito annuo massimo imponibile dell'intero nucleo familiare, non superi il limite massimo di L. 27.000.000 comprensivo di tutti i redditi ed eventuali indennita' di tutti i componenti il nucleo familiare compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, aumentato di 1 milione e mezzo per ogni familiare a carico. Quest'ultimo importo raggiungera' la cifra di 3 milioni qualora la persona a carico sia portatore di handicap; i beneficiari appartengano alle categorie di seguito indicate: a) pensionati; b) coniugi a carico di pensionati; c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; d) disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 2000 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi, nell'anno 2000; 4. di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale ad eccezione di una quota non superiore ad un terzo di un solo secondo immobile con esclusione del calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale; 5. di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unita' classificate come A/1 - A/7 - A/8 - A/9; 6. di fissare dal 2 maggio al 30 giugno 2001 il periodo entro il quale l'istanza deve essere presentata. Detto termine e' da intendersi perentorio pena la decadenza del beneficio per l'anno 2001. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 30 giugno 2001, l'istanza puo' essere presentata entro il 20 dicembre 2001, data di scadenza della seconda rata. Le istanze, con relativa documentazione possono essere inoltrate a mezzo raccomandata; 7. di accogliere le istanze con riserva, al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica. (Omissis). Comune di Minerbe; Il comune di MINERBE (provincia di Verona) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille. (Omissis). Comune di Minerbio; Il comune di MINERBIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 200.000 annue e di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille e di diversificare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. a valere per l'anno 2001 nel seguente modo: 7 per mille per le abitazioni non locate, individuate con i principi di cui all'art. 6 del regolamento I.C.I.; 5,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze come definito all'art. 18 del regolamento I.C.I.; 4 per mille per gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 art. 2 della legge n. 431/1998. (Omissis). Comune di Moliterno; Il comune di MOLITERNO (provincia di Potenza) ha adottato, il 25 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del sei per mille ad eccezione dell'aliquota inerente l'abitazione principale che viene stabilita nella misura del cinque per mille; 2. confermare per l'anno 2001 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 250.000, come determinata dalla delibera consiliare n. 1 del 25 febbraio 1997; 3. considerare ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della citata legge n. 662, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purche' la stessa non risulti locata; 4. ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 49, determinare al tre per mille l'aliquota I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi destinati al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi destinati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, come individuato dal vigente P.R.G., oppure ancora per interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo dei sottotetti; 5. dare atto che tale aliquota agevolata viene applicata limitatamente alle unita' immobiliari che saranno oggetto dei predetti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). Comune di Mongrando; Il comune di MONGRANDO (provincia di Biella) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,2 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo lucro; 2. dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; 3. di dare atto che non operano riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 507/1992 come sostituito con il comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996. (Omissis). Comune di Monsampolo del Tronto; Il comune di MONSAMPOLO DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 18 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili. (Omissis). Comune di Montagnana; Il comune di MONTAGNANA (provincia di Padova) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di avvalersi per l'anno 2001 della facolta' di articolazione dell'imposta comunale sugli immobili consentita dalle modifiche apportate al decreto legislativo 504/1992, dall'art. 3, comma 53, della legge 662/1996, determinando nel 6,75 per mille l'aliquota normale e nel 5 per mille l'aliquota ridotta da applicare all'abitazione principale e alle sue pertinenze ancorche' distintamente iscritte in catasto, da applicarsi nell'ambito territoriale del comune di montagnana e dovuta dai soggetti individuati dall'art. 3 del decreto legislativo 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 2. di non avvalersi per l'anno 2001 delle facolta' concesse dal comma 55 dell'art. 3 della legge 662/1996, mantenendo in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze. (Omissis). Comune di Montecchio Emilia; Il comune di MONTECCHIO EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, (omissis) per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I nelle misure del 5,8 per mille su tutti gli immobili, ad eccezione di: alloggi non locati: da intendersi le unita' immobiliari non tenute a disposizione dal possessore per uso personale diretto e non locate a terzi, quindi vuote e sfitte: aliquota 7 per mille; seconda casa: si intende l'unita' immobiliare che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare (in proprieta' o in locazione): aliquota 7 per mille. (Omissis). Comune di Montegaldella; Il comune di MONTEGALDELLA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili: a) l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille; b) l'aliquota I.C.I. per abitazione principale nella misura del 4,8 per mille; c) la detrazione per abitazione principale nell'importo di L. 250.000. (Omissis). Comune di Monterado; Il comune di MONTERADO (provincia di Ancona) ha adottato, il 15 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di elevare con decorrenza 1 gennaio 2001, a norma dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 58, terzo comma, del decreto legislativo n. 446/1997, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta dovuta ai fini I.C.I. per la medesima unita' immobiliare da quei soggetti passivi che non percepiscano individualmente redditi da pensione superiori a L. 12.000.000 e che non possiedano inoltre altri fabbricati nel territorio dello Stato italiano; 2. di introdurre, conseguentemente, il seguente comma 3-bis all'art. 4 del vigente regolamento per la disciplina sull'imposta comunale sugli immobili: ai soggetti passivi che non percepiscano redditi individuali da pensione superiore a L. 12.000.000 e che non possiedano inoltre altri fabbricati nel territorio dello Stato italiano, si applica la detrazione d'imposta elevata da L. 200.000 a L. 300.000. La detrazione cosi' elevata a L. 300.000 non si applica a tutti i beneficiari, qualora uno degli aventi diritto percepisca redditi da pensione superiori a L. 12.000.000. Tale detrazione elevata a L. 300.000 non si applica inoltre in presenza di redditi diversi da pensione. 3. di dare atto che la giunta comunale con proprio atto n. 66 del 15 novembre 2000 ha confermato anche per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria: 6,4 per mille; aliquota ridotta del 4 per mille in favore esclusivamente per le aziende artigianali, industriali e commerciali, purche' di nuova istituzione, operanti nel territorio comunale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di inizio dell'attivita' ex art. 4, comma 3, del vigente regolamento I.C.I. approvato con atto di C.C. n. 73/1999, esecutivo a norma di legge. (Omissis). Comune di Monzambano; Il comune di MONZAMBANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 2 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 5 per mille per le abitazioni principali; 6 per mille per tutti gli altri immobili; e confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). 3. di assumere la riscossione dell'imposta in economia tramite versamento su c/c postale intestato al comune di Monzambano, di prossima istituzione; (Omissis). Comune di Mozzecane; Il comune di MOZZECANE (provincia di Verona) ha adottato, il 21 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti detrazioni: L. 250.000 per l'abitazione principale; L. 300.000 per l'abitazione principale dei soggetti che si trovano nelle situazioni individuate con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 15 aprile 1997, esecutiva ai sensi di legge. (Omissis). Comune di Netro; Il comune di NETRO (provincia di Biella) ha adottato, il 20 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di lasciare invariata per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili nella misura unica del 6 per mille. 2. di proporre al consiglio comunale di adottare la misura della detrazione per l'unita' adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). Comune di Nicosia; Il comune di NICOSIA (provincia di Enna) ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). Comune di Occhieppo Inferiore; Il comune di OCCHIEPPO INFERIORE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di non operare le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992, come sostituito con il comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996. (Omissis). Comune di Olevano di Lomellina; Il comune di OLEVANO DI LOMEZZINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille. di mantenere le detrazioni e le agevolazioni stabilite per la prima casa (220.000) e per unita' immobiliari inagibili o inabitabili finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico aliquota 1 per mille. (Omissis). Comune di Orsomarso; Il comune di ORSOMARSO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 4 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. la tariffa e' valida per tutti gli immobili presenti nel comune di Orsomarso. (Omissis). Comune di Ospedaletto Euganeo; Il comune di OSPEDALETTO EUGANEO (provincia di Padova) ha adottato, il 29 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. viene cosi determinata: 5,4 per mille: aliquota ordinaria; 5,4 per mille: abitazioni principali con detrazione di L. 220.000; 7 per mille: abitazioni sfitte. 2. di fissare per l'anno 2001 la detrazione a imposta per abitazione principale in L. 220.000, stabilendo che la stessa spetta anche alle unita' di cui al punto 4, art. 3, comma 55, legge n. 662/1996; 3. di stabilire che le unita' immobiliari di cui al punto 5, art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale; 4. di stabilire che non si considerano sfitte le abitazioni per le quali puo' essere esibito regolare contratto di locazione o di concessione in comodato a parenti fino al quarto grado; 5. di precisare, altresi', che nei casi di cui al precedente punto 4) verra' applicata l'aliquota ordinaria senza nessuna agevolazione o detrazione; (Omissis). Comune di Palazzolo Sull'Oglio; Il comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di prevedere per l'anno 2001 una detrazione di L. 300.000 dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale: (omissis); di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; (Omissis); di deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, aliquote piu' favorevoli nei confronti dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni contrattuali dettate da appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative; di deliberare, per l'anno 2001, un'aliquota del 4 per mille per la fattispecie sopra menzionata al fine di incentivare il mercato delle locazioni e rendere applicabili canoni piu' accessibili in modo da favorire i conduttori a piu' basso reddito: (Omissis); di prevedere, visto l'art. 2 comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, avente ad oggetto "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili a uso abitativo", la possibilita' per i comuni di derogare al limite massimo del 7 per mille in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; di deliberare, per l'anno 2001, un'aliquota del 9 per mille per le case sfitte rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 4, legge n. 431/1998 (omissis), al fine di facilitare l'accesso alle locazioni; di deliberare, per l'anno 2001, l'aliquota nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali con esclusione delle fattispecie sopra menzionate e previste dalla legge n. 431/1998; (Omissis). Comune di Palma Campania; Il comune di PALMA CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare, per l'anno 2001, al 5 per mille l'aliquota ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). 2. confermare, altresi', la riduzione di L. 200.000, prevista dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). Comune di Parcines (Partschins); Il comune di PARCINES (Partschins) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 14 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota 4 per mille; di approvare l'aumento della detrazione sull'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale per tutti i contribuenti a L. 700.000, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modilificato con art. 58, terzo comma del decreto legislativo n. 446/1997; di dare atto che la determinazione della detrazione si applica per l'anno 2001; (Omissis). Comune di Perego; Il comune di PEREGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2) di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 novembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille; 3) di stabilire quale detrazione sull'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo l'importo di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). Comune di Pescate; Il comune di PESCATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 21 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquote L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi sul valore di tutti glii immobili ivi comprese le aree fabbricabili viene stabilita nella misura del 5 per mille. Detrazioni Le detrazioni da applicarsi all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale vengono cosi' differenziate: importo della detrazione e condizione per l'applicazione della detrazione: L. 250.000: detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; L. 250.000: detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L. 400.000: detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le famiglie che hanno i seguenti requisiti: reddito complessivo lordo dell'intero nucleo familiare fino a L. 22 milioni maggiorato di L. 2 milioni per coniuge a carico e di L. 2 milioni per ogni figlio o familiare a carico; presentazione all'ufficio tributi di apposita istanza corredata da copia della dichiarazione dei redditi, da presentare entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione della dichiarazione annuale. Esoneri Sono esonerati, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dal pagamento dell'I.C.I. i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti, precisando che detto esonero e' applicato limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; (Omissis). Comune di Peschici; Il comune di PESCHICI (provincia di Foggia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per il 2001: l'aliquota ordinaria del 6 per mille, cosi' come disposto per il precedente anno 2000; l'aliquota, ridotta, al 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali; l'aliquota ridotta al 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invalidita', in questo ultimo caso occorre che l'invalidita' sia riconosciuta da un ente competente. la detrazione per abitazione principale a L. 200.000; la detrazione a L. 500.000, rispettando comunque gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 8, comma terzo del decreto legislativo n. 504/1992. per le abitazioni principali dei soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invalidita'; 2. di ridurre al sei per mille l'aliquota I.C.I. per le unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali D e C1; Sono escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le unita' immobiliari che hanno le caratteristiche delle seguenti categorie catastali: A1, A7, A8, A9; per queste unita' immobiliari si applica l'aliquota ordinaria del 6 per mille e la riduzione, per abitazione principale, di L. 200.000. (Omissis). Comune di pOLPENAZZE DEL gARDA; Il comune di POLPENAZZE DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001; 2. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., nella misura del 7 per mille con riduzione al 5,5 per mille per l'abitazione principale; (Omissis). Comune di Polverara; Il comune di POLVERARA (provincia di Padova) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'anno 2001, nelle seguenti misure: abitazione principale 5,3 per mille; altri fabbricati - aree fabbricabili - terreni agricoli 5,5 per mille. 2. di confermare in L. 300.000 (trecentomila) la detrazione per l'abitazione principale, per i soggetti con i requisiti di seguito previsti: ===================================================================== | Reddito complessivo | | del nucleo familiare | Detrazione spettante Nucleo familiare (1) |(1) percepito nel 1999| per l'abitazione composto da | (2) | principale ===================================================================== 1 persona | 15.000.000 | 300.000 --------------------------------------------------------------------- 2 persone | 20.000.000 | 300.000 --------------------------------------------------------------------- 3 persone | 25.000.000 | 300.000 --------------------------------------------------------------------- 4 persone | 30.000.000 | 300.000 --------------------------------------------------------------------- 5 persone | 32.000.000 | 300.000 --------------------------------------------------------------------- Ogni persona in più | 2.000.000 | 300.000 (1) Si intende il nucleo familiare che ha la residenza nell'immobile soggetto a tassazione. (2) Reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. 3. di stabilire in L. 500.000 la detrazione ordinaria per abitazione principale per nuclei familiari con un soggetto portatore di handicap permanente o invalido con diritto all'indennita' di accompagnamento, riconosciuto come tale dalla competente autorita'; 4. di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di cui ai punti 2 e 3 dovranno presentare richiesta sugli appositi moduli predisposti dal settore tributi, autocertificando di possedere i requisiti richiesti per poter beneficiare delle riduzioni e detrazioni; 5. di stabilire che l'autocertificazione dovra' essere consegnata o inviata al settore tributi del comune di Polverara entro i termini di versamento della prima rata dell'imposta, ovvero per presupposti avvenuti successivamente entro i termini di versamento della seconda rata dell'imposta, pena la decadenza. La richiesta ha validita' per l'intero anno; (Omissis). Comune di Pontebba; Il comune di PONTEBBA (provincia di Udine) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'esercizio finanziario 2001 la misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), senza alcuna diversificazione dell'aliquota stessa; 2. di fissare, per l'esercizio finanziario 2001 la misura di L. 200.000 (Euro 103,29) la detrazione per l'abitazione principale, senza alcuna elevazione della detrazione e riduzione dell'imposta; (Omissis). Comune di Praia a Mare; Il comune di PRAIA A MARE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze; 2. di riconfermare e fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le altre tipologie di immobili; 3. di riconfermare e fissare la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze ancorche' iscritte distintamente in catasto in L. 200.000; (Omissis). Comune di Raviscanina; Il comune di RAVISCANINA (provincia di Caserta) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001, nella misura del 5 (cinque) per mille, rapportata al valore degli immobili imponibile ai fini I.C.I., l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI); (Omissis). Comune di Redondesco; Il comune di REDONDESCO (provincia di Mantova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). (omissis) di confermare per l'anno 2001 le medesime aliquote dell'anno 2000, di seguito riportare, nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa dell'immobile: aliquota 4,5 per mille: abitazione principale; aliquota 5,5 per mille: altri immobili; aliquota 7 per mille: edifici non locati o sfitti; detrazione di L. 200.000 da imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). Comune di Rifiano (Riffian); Il comune di RIFIANO (RIFFIAN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 come segue: alloggi non locati ed abitazioni secondarie, unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o messa a disposizione di familiari stabilmente residenti, unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nonche' tutti gli altri immobili - 4 (quattro) per mille; 2. di fissare per l'anno 2001 come detrazione per l'abitazione principale l'importo di L. 624.000. Questo corrisponde all'importo tributario corrispondente all'unita' immobiliare della categoria A/2, classe I, con 8 vani catastali, applicando un'aliquota del 4 per mille; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o case di cura, e da cittadini residenti all'estero a condizione che la stessa non risulti locata; 4. la maggiorazione nella misura del 20% previsto dall'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992 si applica se la rendita attribuita supera di oltre il 50% quella dichiarata. (Omissis). Comune di Riposto; Il comune di RIPOSTO (provincia di Catania) ha adottato, il 31 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del sei per mille; 2. per l'anno d'imposta 2001, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, (di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 663) e' elevata a lire cinquecentomila. (Omissis). Comune di Rocca San Casciano; Il comune di ROCCA SAN CASCIANO (provincia di Forli' Cesena) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis), di confermare, (omissis), la misura del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anche per l'anno 2001. (Omissis). Comune di Rocca San Felice; Il comune di ROCCA SAN FELICE (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). riconfermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per la prima casa e nella misura del 5,75 per mille l'aliquota per gli altri immobil, nonche' la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). Comune di Roccabruna; Il comune di ROCCABRUNA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 relativamente all'abitazione principale; 2. di fissare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 relativamente agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 3. di dare atto che la detrazione (I.C.I.) per l'abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che lo possiede a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso a abitazione e' di L. 200.000 spettante per I`intero anno o rapportata ai mesi durante i quali sussiste la destinazione di abitazione principale di cui all'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 23 settembre 1998 esecutiva ai sensi di legge - riconoscendo nel contempo le agevolazioni anche alle pertinenze dell'abitazione prilicipale (box - garage - cantine - soffitte - ecc). (Omissis). Comune di Rodengo (Rodeneck); Il comune di RODENGO (RODENECK) (provincia di Bolzano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 4 per mille per tutte le categorie, con riferimento al valore catastale aumentato del 5% dell'immobile. 2. di fissare per l'anno 2001 come detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3 deI decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per I'abitazione principale delle categorie catastali A2 fino i A6, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, l'importo di L. 600.000. (Omissis). Comune di Rogeno; Il comune di ROGENO (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille; Comune di Romano D'Ezzelino; Il comune di ROMANO D'EZZELINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, come segue: a) aliquota ridotta del 5,5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale e sulle unita' immobiliari equiparate cosi' come definite dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 4 del regolamento comunale I.C.I.; b) aliquota ordinaria 6 per mille per fabbricati diversi da quelli previsti dalla precedente lettera a), per terreni agricoli e per le aree fabbricabili; 2. per l'abitazione principale e le relative pertinenze, cosi' come definite dall'art. 4 del regolamento comunale I.C.I., in luogo della riduzione dell'imposta prevista dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 662/1996, si applica per l'anno 2001 la detrazione annuale di L. 264.000. Comune di Rosazza; Il comune di ROSAZZA (provincia di Biella) ha adottato, il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare per l'anno 2001 la detrazione di L. 200.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 e ss.mm.ii., dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; di prendere atto che l'aliquota I.C.I. e' stata fissata per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille. Comune di Saccolongo; Il comune di SACCOLONGO (provincia di Padova) ha adottato, il 29 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le aliquote nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili: abitazione principale: 5 per mille; terreni agricoli 5 per mille; altri fabbricati 6,5 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille; di determinare per l'anno 2001 la detrazione annua per abitazione principale ed assimilata in L. 230.000; Comune di Sacrofano; Il comune di SACROFANO (provincia di Roma) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare per l'anno 2001 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue: Aliquota ordinaria: 7 per mille Aliquota ridotta: 5 per mille, per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; di fissare la detrazione per abitazione principale a L. 200.000. Comune di Sale delle Langhe; Il comune di SALE DELLE LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di mantenere per l'esercizio 2001 l'aliquota I.C.I. al sei per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale ed al sette per mille per i fabbricati destinati ad uso diverso dalla abitazione principale. Comune di Sambuca di Sicilia; Il comune di SAMBUCA DI SICILIA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come di seguito: a) abitazione principale: aliquota al 5 per mille b) immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota al 6 per mille. Comune di San Candido (Innichen); Il comune di SAN CANDIDO (INNICHEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente: a) 5 per mille: aliquota ordinaria; b) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di seconda casa , posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1 del T.U. delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L); c) 7 per mille per gli appartamenti vuoti; d) 5,3 per mille per la categoria altri fabbricati ; 2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n, 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 500.000 (Euro 258,23); Comune di San Donato Milanese; Il comune di SAN DONATO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare anche per il 2001 la disciplina generale per l'applicazione dell'I.C.I. applicata nel 2000 e precisamente: a) di fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; b) di stabilire l'aliquota agevolata del 4 per mille per le seguenti tipologie di immobili: immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7), adibiti ad abitazione principale del contribuente. immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7), concessi in uso gratuito al coniuge o a parenti ed affini entro il 2 grado; immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7), nei quali siano in corso lavori di ristrutturazione in conformita' alle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica; immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, - e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7), locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998; In particolare, in caso di proprieta' di piu' di due box (cat. C/6), fino a due di essi e' ammessa l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille in quanto considerate pertinenze di abitazione principale, mentre ai rimanenti si applica l'aliquota ordinaria del 7 per mille; c) di fissare l'aliquota massima nella misura del 9 per mille per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7), per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni; d) di confermare nella misura di L. 300.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1994 (come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) di stabilire un aumento della detrazione a L. 400.000 per i soggetti titolari di una unica unita' immobiliare ad uso di residenza propria che si trovano nelle seguenti condizioni : disoccupati; lavoratori in cassa integrazione o mobilita'; capofamiglia con limiti di reddito I.R.P.E.F. 2000 di: L. 21.315.000 per nuclei composti da una sola persona, L. 23.345.000 per nuclei composti da due persone, L. 25.375.000 per nuclei composti da tre persone, L. 27.405.000 per nuclei composti da quattro persone elevabile di L. 2.000.000 per ogni componente in piu'; soggetti in particolare situazione di disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali ; f) di stabilire un aumento della detrazione a L. 500.000 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni : contribuenti con minori in affido, ai sensi della legge n. 184 del 4 maggio 1983; contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente, portatore di handicap, con attestato di invalidita' civile non inferiore al 74%; contribuenti portatori di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 74%; contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un convivente anziano non autosufficiente (non ricoverato in istituto) con certificazione medica rilasciata dalla A.S.L.; soggetti in situazione di grave disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali; g) di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; h) di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 4 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). Comune di San Giovanni Gemini; Il comune di SAN GIOVANNI GEMINI (provincia di Agrigento) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Comune di San Gregorio da Sassola; Il comune di S. GREGORIO DA SASSOLA (provincia di Roma) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di stabilire le seguenti norme ordinamenti per l'applicazione dell'I.C.I. - Aliquota comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2001: a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille; b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 6 per mille; c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille; d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; e) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da Enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 decreto legislativo n. 504/1992, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille; f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; 2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanta stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3) l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). Comune di San Gregorio Magno; Il comune di SAN GREGORIO MAGNO (provincia di Salerno) ha adottato, il 18 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 4,5 per mille rapportato al valore degli immobili; 2. confermare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000; (Omissis). Comune di San Lupo; Il comune di SAN LUPO (provincia di Benevento) ha adottato, il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; (Omissis). Comune di San Maurizio Canavese; Il comune di SAN MAURIZIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare le aliquote, approvate dalla Giunta comunale con atto n. 213 del 4 dicembre 2000, dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: abitazione principale: 4,9 per mille; altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli: 6,6 per mille; 2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nella misura di L. 200.000. (Omissis). Comune di San Vero Milis; Il comune di SAN VERO MILIS (provincia di Oristano) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno 2000 e piu' precisamente: 5 per mille per le unita' imnmobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi; 6 per mille per le aree edificabili e per le restanti unita' immobiliari; di dare atto che con precedente delibera commissariale n. 128 del 13 dicembre 2000, divenuta urgente ed immediatamente eseguibile, e' stata confermata la detrazione sull'I.C.I. per la prima casa pari a L. 250.000. (Omissis). Comune di Santa Maria La Carita'; Il comune di SANTA MARIA LA CARITA' (provincia di Napoli) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2001; a) per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (6 per mille); b) per tutti i soggetti passivi e per tutti gli altri alloggi posseduti locati e non (6,5 per mille); 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accennata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A/R la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille per un periodo non superiore a 2 anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'applicazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 7. (Omissis); 8. di dare atto che, ai sensi e secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). Comune di Sant'Agata Li Battiati; Il comune di SANT'AGATA LI BATTIATI (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili (ICI) nella misura del 4,75 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura del 5,25 per mille per tutti gli altri fabbricati e del 5 per mille per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; 2. di concedere l'elevazione della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con esclusione di quelle censite in catasto nelle categorie A 1, A 7, A 8, A 9, A 10, da L. 200.000 a L. 300.000 ai soggetti passivi; i cui nuclei familiari non possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale ed estero, oltre la sola unita' abitativa, ed il cui reddito complessivo per l'anno 2000 non superi L. 9.224.150 per nucleo familiare di un solo componente, L. 12.000.000 per nucleo familiare di due componenti, L. 16.000.000 per nuclei familiari con piu' di due componenti. Le medesime agevolazioni con le stesse limitazioni sono concesse agli anziani e ai disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari in via permanente a condizione che l'abitazione non risulti locata; 3. di stabilire che per ottenere tale detrazione il contribuente e' tenuto a presentare al comune atto sostitutivo di notorieta' entro i termini di scadenza del versamento della prima rata di acconto I.C.I. (30 giugno 2001) ovvero entro il 20 dicembre 2001 se l'atto di proprieta' e' successivo al 30 giugno 2001 (in tutti i casi l'agevolazione sara' rapportata al periodo durante il quale si protrae il possesso) indicando le generalita' complete, il codice fiscale, la dimora abituale ed il reddito complessivo del nucleo familiare ed attestando: di possedere un sola casa abitativa con l'eventuale pertinenza (cantina, box, garage etc.) purche' queste ultime insistano nello stesso immobile; che nessun altro componente il proprio nucleo familiare possieda altri immobili in Italia o all'estero; che l'immobile non sia classificato nelle categorie A 1, A 7, A 8, A 9, A 10, indicandone i dati di individuazione e di classamento dell'immobile e, nel caso non risultasse censito ma dichiarato, il numero di protocollo e la data della dichiarazione nonche' la percentuale di possesso. (Omissis). Comune di Sant'Anna D'Alfaedo; Il comune di SANT'ANNA D'ALFAEDO (provincia di Verona) ha adottato, il 17 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (omissis), di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille; 2. di prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale; (Omissis). Comune di Sasso di Castalda; Il comune di SASSO DI CASTALDA (provincia di Potenza) ha adottato, il 27 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili con detrazione di L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). Comune di Savoca; Il comune di SAVOCA (provincia di Messina) ha adottato, il 9 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree edificabili a qualunque uso destinate, ubicati nel territorio comunale; fissare la detrazione da applicare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000; (Omissis). Comune di Savona; Il comune di SAVONA ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, nella seguente misura: a) 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune e per le unita' immobiliari di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); b) 2 per mille per le unita' immobiliari inagibili e inabitabili oggetto di intervento di recupero ovvero per le unita' immobiliari di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici oggetto di interventi finalizzati al recupero, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; c) 3 per mille per le unita' immobiliari che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi stipulati in sede locale, fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, per la definizione dei contratti-tipo di locazione; d) 7 per mille per le abitazioni non locate; e) 5 per mille per gli altri immobili; f) di determinare in L. 250.000 l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'abitazione principale; (Omissis). Comune di Segonzano; Il comune di SEGONZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 come segue l'aliquota I.C.I. da applicare su tutto il territorio comunale di Segonzano: aliquota I.C.I. unica 5,5 per mille; detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 230.000 annue rapportate alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Comune di Selvazzano Dentro; Il comune di SELVAZZANO DENTRO (provincia di Padova) ha adottato, il 15 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); riduzione aliquota sulla prima casa al 4,5 per mille; esenzione totale dell'imposta per gli immobili dati in concessione al comune e locati con canone concertato a famiglie di sfrattati e bisognosi ai sensi della legge n. 431/1997, per tutta la durata del contratto; elevazione a L. 250.000 della detrazione d'imposta sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, con conferma altresi' dei benefici e delle ulteriori detrazioni approvate dal C.C. con la deliberazione n. 70 in data 17 dicembre 1999; mantenimento aliquota sulle aree fabbricabili e sugli altri immobili tassabili al 6,6 per mille; elevazione al 9 per mille della aliquota sugli alloggi sfitti; conferma dei valori commerciali attribuiti alle aree sottoposte a tassazione come determinati con la propria precedente deliberazione n. 389 del 15 dicembre 1999. (Omissis). Comune di Semiana; Il comune di SEMIANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille e la detrazione prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis). Comune di Seneghe; Il comune di SENEGHE (provincia di Oristano) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota abitazione posseduta a titolo principale 5 per mille; aree fabbricabili 6 per mille; altri fabbricati 6 per mille; detrazione per abitazione posseduta a titolo principale L. 200.000. Si da' atto che nel territorio del comune di Seneghe i terreni agricoli sono esenti, ai sensi dell'art. 7, lettera H) del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. (Omissis). Comune di Sennori; Il comune di SENNORI (provincia di Sassari) ha adottato, il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001 le seguenti aliquote d'imposta con a loro fianco segnata la detrazione concessa: ===================================================================== Destinazione ed uso dell'immobile |Aliquota ICI|Detrazione ===================================================================== Abitazione principale + pertinenze |5 per mille |L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Abitazione utilizzata da soci di cooperative| | edlizie a proprietà indivisa |5 per mille |L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Abitazione unica posseduta da cittadino | | italiano residente all'estero a condizione | | che non sia locata. Sono assimilati a tale | | condizione i cittadini emigrati in altre | | regioni. |5 per mille |L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggio regolarmente assegnato | | dall'Istituto autonomo case popolari |5 per mille |L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Abitazione di persona anziana o disabile | | residente in casa di ricovero in via | | permanente, a condizione che non sia locata |5 per mille |L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Abitazione concessa in uso gratuito dal | | possessore ai parenti od affini fino al | | secondo grado, oppure concessa in locazione | | con idoneo contratto registrato, a soggetto | | che la utilizza come prima casa |5 per mille |non ammessa --------------------------------------------------------------------- Altri fabbricati di qualsiasi categoria | | catastale non classificabili nelle categorie| | precedenti |6 per mille |non ammessa (Omissis). Comune di Serralunga d'Alba; Il comune di SERRALUNGA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. con effetto per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille rapportata al valore di tutti gli immobili calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). Comune di Silandro (Schlanders); Il comune di SILANDRO (SCHLANDERS) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. in base all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 in vigore, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 resta nella misura del 4 per mille. 2. di fissare per l'anno 2001 l'importo della detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 con L. 1.000.000. Di dare atto che questo aumento non si applica ai soggetti elencati nel comma 4 dell'art. 8. (Omissis). Comune di Sinio; Il comune di SINIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 2 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. per il 2001 l'aliquota I.C.I. e' fissata nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili indistintamente. 2. per il 2001 e' fissato in L. 200.000 la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). Comune di Siziano; Il comune di SIZIANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 7 dicembre 2000 e il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di adottare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 2001. 1. di modificare, anche per l'anno 2001, le detrazioni come sotto precisato: detrazione L. 400.000 annua: reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a L. 30.000.000 in presenza di nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a L. 39.000.000 in presenza di nucleo familiare composto da 3 o 4 persone; non possedere altri immobili, oltre l'eventuale pertinenza dell'abitazione principale; valore catastale complessivo dell'immobile non superiore a L. 100.000.000; categoria catastale dell'abitazione A/3, A/4 o A/5; l'entita' della detrazione dovra' essere rapportata alla quota di possesso; detrazione L. 500.000 annua: reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a L. 45.000.000 in presenza di nucleo familiare con componenti uguali o superiori a 5; non possedere altri immobili, oltre l'eventuale pertinenza dell'abitazione principale; valore catastale complessivo dell'immobile non superiore a L. 100.000.000; categoria catastale dell'abitazione A/3, A/4 o A/5; l'entita' della detrazione dovra' essere rapportata alla quota di possesso. 2. di dare atto che il possesso dei requisiti sara' accertato mediante dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968; 3. di dare atto che "pertinenza all'abitazione principale" si considerano quei fabbricati previsti nell'art. 8 del regolamento per l'imposta comunale sugli immobili, adottato in data odierna dal consiglio comunale. (Omissis). Comune di Soragna; Il comune di SORAGNA (provincia di Parma) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli Immobili su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504 e del regolamento comunale per l'applicazione dell'l.C.I, nella misura del 7 per mille, con esclusione degli immobili di cui ai punti 2 e 3; 2. di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge n. 437 dell'8 agosto 1996, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 degli articoli 8, 9, 10 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., l'aliquota I.C.I. ridotta al 6 per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari elencate agli articoli 8, 9 e 10 del predetto regolamento comunale sulla disciplina dell'l.C.I. 3. di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e dell'art. 11, comma 3, del regolamento comunale suddetto, per gli alloggi non locati e comunque tenuti a disposizione, appartenenti al gruppo A: categorie A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 una aliquota l.C.l dell'8 per mille, da applicarsi secondo le modalita' indicate nel predetto art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; (Omissis). 5. di dare atto che la giunta comunale non si e' avvalsa della facolta' di cui al comma 5, n. 3, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, di adottare una detrazione oltre le L. 200.000, per le abitazioni principali e neppure una riduzione d'imposta per unita' immobiliari possedute da determinate categorie svantaggiate; fatta eccezione per soggetti passivi che hanno nel proprio nucleo familiare (con iscrizione anagrafica) una o piu' persone di cui all'art. 433 del C.C. invalide con totale o permanente inabilita' lavorativa, e con necessita' di assistenza continua, per i quali e' concessa una detrazione di L. 300.000. (Omissis). Comune di STELVIO (STILFS); Il comune di STELVIO (STILFS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 31 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immoboli prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente: a) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di seconda casa posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1 del T. U. delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L); b) 7 per mille per alloggi non locati per un periodo superiore a 60 giorni all'anno, esclusi gli alloggi con camere ed appartamenti per ferie, locati secondo le modalita' fissate con decreto del presidente della Giunta provinciale n. 32 del 27 agosto 1996; c) 4 per mille per tutti gli altri tipi di immobili. 2. di confermare per l'anno 2001 a L. 450.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). Comune di STRADELLA; Il comune di STRADELLA (provincia di Pavia) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: a) aliquota per l'abitazione principale: 5,25 per mille; b) aliquota per tutti gli altri fabbricati: 6,5 per mille (aliquota ordinaria); c) aliquota per i terreni e aree fabbricabili: 6,50 per mille (aliquota ordinaria); d) aliquota per gli alloggi non locati: 7 per mille; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di approvare l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 500.000 a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione appartenenti alle seguenti categorie: pensionati, familiari a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, anziani non autosufficienti, disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno 2000 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno 2000, per i quali il reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare ai fini I.R.P.E.F. non sia superiore a L. 24.000.000 piu' L. 1.500.000 per ogni persona a carico, elevato a L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap; di approvare l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 500.000 a favore anche di famiglie, composte da almeno 3 persone, con reddito da lavoro dipendente annuo lordo complessivo ai fini I.R.P.E.F. non superiore a L. 35.000.000. Tale reddito sara' incrementato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico, elevato a L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap; di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti del nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili (terreni - box - fabbricati) o quote d'immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale) siti su tutto il territorio nazionale; di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unita' immobiliari classificate in Catasto come A/1-A/7-A/8-A/9; di fissare dal 2 maggio al 30 giugno 2001 il periodo entro il quale gli interessati dovranno presentare l'istanza di aumento della detrazione. Il termine e' da intendersi perentorio, pena la decadenza del beneficio per l'anno 2001. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 30 giugno 2001 l'istanza potra' essere presentata dal 2 al 20 dicembre 2001. Le istanze con la relativa documentazione, dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del comune di Stradella, oppure inoltrate a mezzo raccomandata, entro i termini previsti; di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica. (Omissis). Comune di STRAMBINO; Il comune di STRAMBINO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 5,3 per mille per l'abitazione principale 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). Comune di SUCCIVO; Il comune di SUCCIVO (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle sottosegnate misure: aliquota ordinaria nel 6,5 per mille; aliquota alloggi adibiti ad abitazione principale nella misura del 5 per mille; importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000. (Omissis). Comune di SUMMONTE; Il comune di SUMMONTE (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come modificato dall'art. 53 comma 3 della legge n. 662/1996. (Omissis). Comune di TEORA; Il comune di TEORA (provincia di Avellino) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). ha determinato l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili. (Omissis). Comune di Termeno sulla strada del Vino (Tramin an der WeinStrasse); Il comune di TERMENO SULLA STRADA DEL VINO (TRAMIN AN DER WEINSTRASSE) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare il contenuto della deliberazione consiliare n. 72 del 29 dicembre 1999; 2. il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e' il seguente: a) l'aliquota viene determinata nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione; b) la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rimane determinata fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, compreso le pertinenze. (Omissis). Comune di Torreglia; Il comune di TORREGLIA (provincia di Padova) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 due aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che saranno applicate come segue: del 5 per mille - aliquota da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale; del 6 per mille - aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di stabilire a valere per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aumento della detrazione I.C.I. per le abitazioni principali da L. 200.000. a L. 500.000 per le seguenti casistiche: per tutti i soggetti passivi di imposta comunale sugli immobili che abbiano compiuto 65 anni, che siano proprietari esclusivamente dell'abitazione principale ed eventualmente di garage e che appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito presenti le seguenti caratteristiche: reddito netto massimo di L. 20.000.000 considerando per reddito netto il reddito effettivamente disponibile partendo dal reddito lordo meno ritenute e trattenute, meno L. 1.000.000 per il primo figlio a carico e L. 2.000.000 per ciascuno dei successivi figli a carico; ai soggetti passivi d'imposta comunale sugli immobili, proprietari esclusivamente dell'abitazione principale, assistiti dal comune in via continuativa; ai soggetti passivi proprietari esclusivamente dell'abitazione principale nel cui nucleo familiare vi sia almeno un componente portatore di handicap permanente o invalidita' permanente superiore al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorita'. 3. di dare atto che la predetta maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L. 200.000; 4. di dare atto che il contribuente dovra' opportunamente documentare che ricorrono le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione disposta, presentando apposita richiesta integrata dalla dichiarazione dei redditi 2001, relativa all'anno 2000 entro il termine del 30 giugno 2001. I competenti uffici comunali saranno incaricati di disporre gli opportuni accertamenti. 5. di applicare l'aliquota ridotta del 5% alle pertinenze (quali box, cantina ecc.), dell'abitazione principale anche nella ipotesi di accatastamento non unitario con attribuzione di rendita catastale separata. (Omissis). Comune di Transacqua; Il comune di TRANSACQUA (provincia di Trento) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 4 per mille, ad eccezione delle unita' immobiliari, appartenenti alla categoria catastale A, non costituenti abitazione principale, per le quali si applica l'aliquota del 5 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2001 la detrazione I.C.I. per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nell'importo corrispondente all'imposta dovuta. (Omissis). Comune di Trasaghis; Il comune di TRASAGHIS (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili, tenuto conto dell'ammontare minimo della detrazione prevista per legge a favore delle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale. (Omissis). Comune di Travagliato; Il comune di TRAVAGLIATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille; 2. determinare le seguenti diversificazioni tariffarie: a) l'aliquota per gli immobili non occupati e non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 19 (fabbricati inagibili) del regolamento comunale e' fissata nella misura del 6 per mille; b) l'aliquota per i fabbricati di cui all'art. 17 comma 4 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili) del regolamento comunale e' fissata nella misura del 4 per mille; c) l'aliquota per gli immobili posseduti dagli enti senza scopo di lucro, di cui all'art. 17 comma 1 del regolamento comunale, e' fissata nella misura del 4 per mille; 3. di determinare il seguente schema di detrazione per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale (con rendite catastali fino a L. 1.500.000): A/2 - Abitazioni di tipo civile L. 250.000 A/3 - Abitazioni di tipo economico " A/4 - Abitazioni di tipo popolare " A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare " A/6 - Abitazioni di tipo rurale " A/1 - Abitazione di tipo signorile L. 240.000 A/7 - Abitazioni in villini " 4) di dare atto che si applicano all'I.C.I., per quanto compatibili, le esenzioni e le agevolazioni fiscali di cui al regolamento apposito adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 81 del 28 dicembre 1998; (Omissis). Comune di Trofarello; Il comune di TROFARELLO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote: terreni agricoli: 6 per mille; abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille; altri fabbricati non appartenenti alle precedenti tipologie: 7 per mille. 2. di mantenere inalterata la detrazione di L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto tenuta a disposizione da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4. di stabilire in L. 500.000 la detrazione spettante all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto tenuta a disposizione da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Comune di Tufo; Il comune di TUFO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura ordinaria del 6 per mille; nella misura del 5,5 per mille per abitazione principale e pertinenze a servizio della stessa; nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale per anziani e disabili (art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662); nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni locate utilizzate come abitazioni principali da parenti fino al secondo grado; nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati. (Omissis). Comune di Valle Lomellina; Il comune di VALLE LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione primaa casa nella misura di L. 200.000; (Omissis). Comune di Valsolda; Il comune di VALSOLDA (provincia di Como) ha adottato il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo 504/1992 e per tutte le motivazioni meglio descritte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, e' determinata nel modo seguente: prima casa 5,5 per mille; seconda casa ed altri immobili 6 per mille; terreni edificabili 5,5 per mille; detrazione prima casa L. 225.000; (Omissis). Comune di Varsi; Il comune di VARSI (provincia di Parma) ha adottato l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille, lasciando pure inalterata la detrazione per l'abitazione principale, gia' stabilita per legge in L. 200.000, agli effetti, rispettivamente, degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni istitutivo del tributo. (Omissis). Comune di Ventotene; Il comune di VENTOTENE (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata nel comune di Ventotene (Latina) nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). Comune di Vernante; Il comune di VERNANTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che l'aliquota dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1 gennaio 2001 sara' applicata nelle seguenti misure: a) aliquota da applicare alle unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale: 6 per mille; b) aliquota da applicare a tutte le rimanenti unita' immobiliari: 6,3 per mille; (Omissis). 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte a concorrenza del suo ammontare L. 300.000. (Omissis).