(all. 2 - art. 1)
                        Comune di Cotignola;

    Il  comune  di  COTIGNOLA  (provincia di Ravenna) ha adottato, il
20 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  adottare  per  l'anno  2001  le aliquote I.C.I. in relazione alle
tipologie di immobili nelle seguenti misure:
Aliquota A) 4 per mille:   tipologia:
    in riferimento a proprietari che eseguono:
      1) interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o inabitabili;
      2)  interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse
artistico o architettonico - localizzati nei centri storici;
      3)  interventi  volti alla realizzazione di autorimesse o posti
auto anche pertinenziali;
      4) interventi volti all'utilizzazione dei sottotetti.
Tale  aliquota  e'  applicata  limitatamente  alle unita' immobiliari
oggetto degli interventi di cui sopra dalla data di inizio dei lavori
e  per  la  durata  di  tre  anni. Di cio' dovra' darsi comunicazione
all'ufficio   tributi   del   comune   indicando  gli  estremi  della
concessione edilizia;
      5)  in  riferimento  a  proprietari che concedono fabbricati in
locazione,  a  titolo  di  abitazione  principale,  con  contratti di
locazione a canone concordato.
I   proprietari   che  stipulano  contratti  di  locazione  a  canone
concordato,   come   sopracitato,  dovranno  comunicarlo  all'ufficio
tributi   del   comune,   entro  i  termini  di  presentazione  della
dichiarazione  I.C.I.  dell'anno  di riferimento con la possibilita',
per  l'ufficio,  di  richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto
necessario in sede di controllo.
Aliquota B) 5,5 per mille:   tipologia:
    in riferimento a:
      1)  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale dal
proprietario,  oppure  dal  titolare  dei diritti reale di usufrutto,
uso, abitazione o superficie. Sono compresi i fabbricati classificati
nella categoria catastale "A" (con esclusione della categoria "A/10")
e nelle categorie "C/6" e "C/7" che ne siano pertinenze;
      2)  unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o disabili che abbiano al 31 dicembre 2000, o
acquisiscano  nel  corso  dell'anno  2001 la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
      3)  abitazione  (comprese le sue pertinenze C/6 e C/7) concessa
dal  possessore  in  uso  gratuito  a  parenti in linea retta fino al
secondo grado, che la occupano quale abitazione principale.
Aliquota C) 7 per mille:   tipologia:
    in riferimento a:
      1) unita' immobiliari adibite ad alloggio se non locate e/o non
occupate  stabilmente, ovvero in generale tenute a disposizione; sono
compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale "A" (con
esclusione  della  categoria  "A/10") e nelle categorie "C/6" e "C/7"
che ne siano pertinenze.
Aliquota ordinaria D) 6 per mille:   tipologia:
    in riferimento a:
      1)  rimanenti tipologie di fabbricati assoggettati all'iimposta
-  ivi  compresi  i  fabbricati appartenenti alla categoria catastale
"A/10";
      2) aree fabbricabili;
      3) terreni agricoli.
Di  confermare  per  l'anno  2001,  la  detrazione  per  l'abitazione
principale  nelle  misure seguenti:       a) detrazione di L. 200.000
per  tutte  le  unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale  dei  soggetti  passivi, cosi' come specificato all'art. 8
del   regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili,  ad  eccezione  delle  unita'  immobiliari  i  cui soggetti
passivi si trovano nelle situazioni indicate alla lettera b);
      b) detrazione  di  L.  500.000  per le unita' immobiliari i cui
soggetti  passivi  si  trovano  in  condizioni di particolare disagio
economico o sociale secondo le sotto indicate "particolari situazione
di carattere sociale";
di  confermare  per  l'anno  2001 le seguenti situazione di carattere
sociale:     A) famiglie con due o piu' figli:
      nucleo  familiare  con  due  o  piu' figli a carico in eta' non
superiore a 26 anni;
      proprietario/comproprietario  o  titolare/contitolare  di altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I.,  se'  stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti del nucleo
familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
      reddito  familiare  complessivo imponibile non superiore a lire
16.000.000 pro-capite.
La maggiore  detrazione  spetta  all'unico proprietario o titolare di
altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro
diritto di godimento sulla medesima unita';
    B)  famiglie  di  pensionati:        soggetto passivo di eta' non
inferiore  a  sessantacinque  anni, solo o facente parte di un nucleo
familiare  composto  da  due  persone  una  di  eta'  non inferiore a
sessantacinque   anni   e   l'altra   di   eta'   non   inferiore  ai
cinquantacinque anni;
      proprietario/comproprietario  o  titolare/contitolare  di altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I.,   se'  stesso  e  l'eventuale  altro  componente  del  nucleo
familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
      reddito   familiare  complessivo  imponibile  non  superiore  a
L. 16.000.000  in  quanto  solo  ovvero,  in  caso di appartenenza al
nucleo  familiare  composto  da  due persone, reddito familiare annuo
complessivo di L. 32.000.000;
La maggiore  detrazione  spetta in ogni caso ad entrambi i componenti
del  nucleo  familiare  predetto che siano nella posizione reddituale
indicata,  in  ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o
contitolari di altro diritto sull'unita' abitativa;
    C)  famiglie  con  portatori  di handicap:       soggetto passivo
portatore  di  handicap,  ai  sensi della legge n. 104 del 5 febbraio
1992  "legge  quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale e i
diritti delle persone handicappate", con invalidita' non inferiore al
75%,  o  facente  parte  di  un  nucleo  familiare  in  cui almeno un
componente  e' portatore di handicap con invalidita' non inferiore al
75%;
      proprietario/comproprietario  o  titolare/contitolare  di altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I.,  se'  stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti del nucleo
familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
      reddito   familiare  complessivo  imponibile  non  superiore  a
L. 16.000.000  in  quanto  solo, ovvero a L. 16.000.000 maggiorato di
L. 16.000.000  per  ogni  eventuale  ulteriore  componente del nucleo
famigliare;
La maggiore  detrazione  spetta  all'unico proprietario o titolare di
altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro
diritto di godimento sulla medesima unita';
    D)  famiglie  di  giovani  coppie:        nucleo  famigliare  con
anzianita'  di  formazione non superiore a quattro anni alla data del
1o gennaio  2001,  con  condizione  che  almeno uno dei componenti la
coppia non abbia superato il trentesimo anno di eta';
      proprietario/comproprietario  o  titolare/contitolare  di altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I.,  se'  stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti del nucleo
familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
    reddito  familiare  complessivo  imponibile  non superiore a lire
16.000.000 pro-capite.
La maggiore  detrazione  spetta  all'unico proprietario o titolare di
altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro
diritto di godimento sulla medesima unita';
    E)  famiglie numerose:       soggetto passivo facente parte di un
nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti;
    proprietario/comproprietario   o  titolare/contitolare  di  altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I.,  se'  stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti del nucleo
familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
      reddito  familiare  complessivo imponibile non superiore a lire
14.000.000 pro-capite.
La maggiore  detrazione  spetta  all'unico proprietario o titolare di
altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro
diritto di godimento sulla medesima unita';
    F)      famiglie      assistite:            soggetto      passivo
proprietario/comproprietario  o titolare/contitolare di altri diritti
reali  di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale,
unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
      avente  diritto,  in  base ai vigenti regolamenti del comune di
Cotignola,   all'assistenza   economica   e  sociale  alla  data  del
1o gennaio 2001;
La maggiore  detrazione  spetta  all'unico proprietario o titolare di
altro  diritto  reale  di  godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti
nell'unita'  abitativa,  la maggiore  detrazione spetta unicamente al
soggetto  passivo  che  si  trovi nella particolare situazione di cui
sopra,  per  la  parte  di  essa  che  risulta  dall'applicazione del
criterio  indicato all'art. 8 - comma II - del decreto legislativo n.
504/1992,  come  meglio  illustrato  al  punto E) della circolare del
Ministero delle finanze n. 11/1993.
Di  determinare  le  seguenti  modalita'  al fine del godimento della
menzionata maggiore   detrazione  pari  a  L.  500.000  per  l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
contribuente:      a) i  requisiti  richiesti devono essere posseduti
alla data del 1o gennaio 2001;
    b) i  componenti  della  famiglia  di  cui  fa  parte il soggetto
passivo   non   devono   avere  altre  proprieta'  immobiliari  oltre
l'abitazione   principale  ed  eventuali  pertinenze  (garage,  posto
macchina,  cantina, ecc.) ne' devono essere titolari di diritti reali
di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);
    c) sono   comunque   esclusi   dall'agevolazione   le  abitazioni
classificate  in  categoria  A/1  (tipo  signorile), A/8 (ville), A/9
(castelli e palazzi);
    d)  i  limiti  di  reddito  di cui alle particolari situazione di
carattere  sociale  sopra  individuate  devono essere determinate con
riferimento   a   quanto   dichiarato   dal   contribuente   ai  fini
dell'applicazione  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche
(Reddito imponibile I.R.P.E.F.) per l'anno 2000;
    e) Il  reddito  pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito
familiare  complessivo  imponibile,  riferito  all'anno  2000,  per i
componenti  del  nucleo  risultante dallo stato di famiglia alla data
del 1o gennaio 2001;
    f) la presente casistica non e' applicabile in caso di abitazione
concessa  in  uso  gratuito  a parenti in linea retta fino al secondo
grado  che  la  occupano quale abitazione principale come previsto al
punto  f) dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili;
    g) l'eventuale   quota   di maggiore  detrazione  per  abitazione
principale   che   non  trovi  capienza  puo'  essere  utilizzata  in
detrazione  dall'imposta  dovuta  per  le  pertinenze dell'abitazione
principale stessa;
    h) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione,
sulla  base dei criteri/requisiti sopra riportati, potra' avvalersene
direttamente  sui  versamenti  dell'imposta  dovuti  con l'obbligo di
produrre,     sotto     la    propria    responsabilita',    apposita
autodichiarazione   attestante  il  possesso  di  tutto  i  requisiti
richiesti  per  il  caso  di  "particolare  situazione  di  carattere
sociale"  in  cui  il soggetto si identifica. Detta autodichiarazione
dovra'  essere  inoltrata all'ufficio tributi del comune di Cotignola
entro  e  non  oltre  il termine di presentazione della dichiarazione
I.C.I.  dell'anno di riferimento, con la possibilita', per l'ufficio,
di  richiedere  atti  e  documenti qualora sia ritenuto necessario in
sede di controllo;
    i) in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro diritto
reale  di  godimento  sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti
aventi  diritto  alla  maggiore  detrazione  I.C.I.,  la  sopracitata
autodichiarazione  dovra'  essere  prodotta  da  ciascun soggetto. In
presenza  di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di
godimento tra coniugi l'autodichiarazione potra' essere presentata da
uno solo di essi per entrambi;
    (Omissis).

                         Comune di Cremella;

    Il  comune  di  CREMELLA  (provincia  di  Lecco)  ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del
5,5 per mille per le abitazioni;
2. di  determinare  l'aliquota  del  7  per  mille  per  il rimanente
patrimonio immobiliare diverso dalle abitazioni;
3. di  confermare  in L. 200.000 la detrazione d'imposta per la prima
abitazione per l'anno 2001;
4. di   confermare  per  l'anno  2001  tutto  quanto  deciso  con  la
deliberazione del commissario straordinario n. 8 del 31 marzo 1999 in
merito alla determinazione del valore venale delle aree fabbricabili.
    (Omissis).

                         Comune di Cremeno;

    Il  comune  di  CREMENO  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato, il
15 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  confermare,  nel  rispetto  del  mantenimento  dell'equilibrio
economico  finanziario  del bilancio di previsione dell'anno 2001, le
aliquote  per  l'imposta  comunale  sugli  immobili  gia' fissate per
l'anno 2000, nella seguente misura:
    aliquota del 6 per mille su tutte le unita' immobiliari;
    aliquota  del 4 per mille per tutte le unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale, con detrazione di L. 500.000;
    (Omissis).

                       Comune di Crespellano;

    Il  comune  di CRESPELLANO (provincia di Bologna) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di determinare, (omissis), le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno
2001 come segue:
    aliquota ordinaria del 5,5 per mille;
    aliquota  del  5  per  mille  per  unita'  immobiliari adibite ad
abitazione principale;
    aliquota  del  7  per  mille  nel caso di alloggi non locati (non
occupati);
di prevedere, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n.
504/1992, la detrazione per abitazione principale in L. 200.000;
di  confermare  l'aumento da L. 200.000 a L. 400.000 della detrazione
di  cui  all'art. 8  comma  3  del  decreto  legislativo  n.  504 del
30 dicembre  1992,  detrazione che compete esclusivamente ai soggetti
che rientrano nelle condizioni di seguito specificate:
    A) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita
ad  abitazione  principale,  eventualmente comprensiva di posto auto,
autorimessa,   cantina,   area  pertinenziale  e  classificata  nelle
categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.
    Nel   caso   di   diritto  di  usufrutto,  uso  o  abitazione  il
contribuente  non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare
nel territorio italiano;
    B) avere  compiuto i sessantacinque anni di eta' al primo gennaio
2001,  ovvero  compiere  i  sessantacinque  anni  di  eta'  nel corso
dell'anno 2001 per gli uomini, avere compiuto i sessanta anni di eta'
al  primo  gennaio  2001  ovvero compiere i sessanta anni di eta' nel
corso dell'anno 2001 per le donne;
    C) vivere  soli  o in coppia al primo gennaio 2001. Per coppia si
intende un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela;
    D) essere  in  condizione  non  lavorativa  ed  avere  percepito,
nell'anno  2000  un  reddito da pensione imponibile ai fini IRPEF non
superiore a L. 16.000.000;
    E) non aver percepito e non possedere redditi soggetti a ritenuta
alla  fonte  o  comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei
redditi  nell'anno  precedente  a quello di competenza I.C.I., per un
importo superiore a L. 3.000.000;
    F) nel  caso  di  nucleo  familiare  composto  da  due persone il
reddito    complessivo    deve    valutarsi   secondo   le   seguenti
caratteristiche:
      quanto al soggetto passivo I.C.I.: cosi' come indicato al punto
D);
      per  quanto  riguarda  il  soggetto convivente: si considera il
reddito  imponibile ai fini IRPEF, escluso il reddito dell'abitazione
eventualmente  posseduta  in  comproprieta'  con  il soggetto passivo
I.C.I., riferito all'anno precedente a quello di competenza I.C.I.;
      per   quanto   riguarda   il  reddito  complessivo  del  nucleo
familiare:  esso,  calcolato  come  ai paragrafi precedenti, non deve
superare i 32.000.000 di lire;
      la  condizione  di cui al punto E) deve essere rispettata anche
dal soggetto convivente;
      qualora  un  componente  del  nucleo familiare sia portatore di
handicap, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere
superiore a L. 35.000.000;
    (Omissis).

                        Comune di Crevalcore;

    Il  comune  di  CREVALCORE  (provincia  di  Bologna) ha adottato,
l'11 dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  confermare  le  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
fissate  per  l'anno  2000  anche  per  l'anno  2001, come di seguito
descritto:
    5,3  per  mille  per  le unita' immobiliari e relative pertinenze
adibite  ad  abitazione principale del proprietario o del titolare di
diritto  di  usufrutto,  uso,  o  abitazione;  anche  se lo stesso ha
acquisito  la  residenza in istituto sanitario o struttura protetta a
seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita' immobiliare
non risulti locata;
    6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;
    7 per mille per le abitazioni non locate;
2. di  confermare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale in L. 220.000 annue;
3. di  precisare inoltre che per poter usufruire dell'imposta ridotta
del   50%   relativamente   ai   fabbricati  dichiarati  inagibili  o
inabitabili,  a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992
e  successive modificazioni, il contribuente deve richiedere apposita
certificazione   di   inabitabilita'   o   inagibilita'   al  comune,
presentando  perizia,  con  oneri  a  suo  carico, redatta da persona
abilitata.  In  alternativa il contribuente ha facolta' di presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
rispetto  a  quanto previsto dal periodo precedente, allegandola alla
dichiarazione. Tale dichiarazione non esonera il soggetto passivo dal
dover  provare  l'effettivo stato di inabitabilita' o inagibilita' in
fase    di   accertamento   con   perizia   certificata   da   idoneo
professionista;
4. di precisare infine che gli immobili previsti all'art. 25.16 delle
norme  tecniche  di  attuazione al piano regolatore, individuati come
edifici  inseriti  in  "zone  di  recupero  in zone E", devono pagare
l'imposta  calcolandola in relazione alle caratteristiche peculiari a
ciascun immobile e contribuente;
5. che  l'imposta  dovuta  relativamente  alle aree fabbricabili deve
essere  calcolata  rispetto  ai  valori minimi indicati nell'apposita
delibera della giunta comunale;
    (Omissis).

                    Comune di Cugliate Fabiasco;

    Il comune di CUGLIATE FABIASCO (provincia di Varese) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo
n.  504  del  30 dicembre  1992,  l'aliquota d'imposta comunale sugli
immobili nella misura del 5 per mille per l'anno 2001.
2. di  dare  atto  che  la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare
adibita   ad   abitazione   principale  del  soggetto  passivo  e  di
L. 200.000.
    (Omissis).

                        Comune di CURTAROLO;

    Il  comune  di  CURTAROLO  (provincia  di Padova) ha adottato, il
5 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  approvare  per  l'anno  2001 le seguenti aliquote e detrazioni
I.C.I.,  ai  sensi  dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e
successive integrazioni e modificazioni:
    a) 5  per mille per gli immobili adibiti a residenza principale e
relative pertinenze;
    b) 5,5  per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per
i terreni agricoli, edificabili e per tutti gli altri immobili;
    c) 7 per mille per gli alloggi non locati;
    d) detrazione "prima casa" di L. 280.000;
    e) maggiore detrazione "prima casa" di L. 450.000 a favore dei:
      1.  titolari del diritto di proprieta', usufrutto od abitazione
sui  beni immobili assistiti dal comune in via continuativa nel corso
del 2001;
2.  soggetti  titolare  di  pensione in possesso di reddito familiare
complessivo, riferito all'anno 2000, non superiore a:
      L. 13.000.000 per nucleo familiare composto da una persona;
      L.  19.500.00  per  nucleo  familiare  composto  da  due o piu'
persone.
In   entrambi   i  casi  l'unita'  immobiliare  deve  essere  l'unica
proprieta'  del  nucleo  familiare nel corso del 2001, oppure l'unica
posseduta  a  titolo  di  usufrutto. Restano escluse dal beneficio le
unita'   immobiliari  del  gruppo  A  classificate  A1  -  abitazioni
signorili,  A7  -  abitazioni villini, A8 - abitazioni in ville, A9 -
castelli, palazzi di pregio artistico e A10 - uffici e studi privati.
I  soggetti  che  intenderanno avvalersi della maggiore detrazione in
questione,  dovranno  indicarne  l'importo  nell'apposito  spazio del
bollettino  di  versamento.  Dovranno,  inoltre,  presentare apposita
richiesta nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge n.
15/1968,  attestando  la  posizione  sia del soggetto passivo che del
proprio  nucleo  familiare nei riguardi dei redditi reali sull'unita'
abitativa a propria abitazione principale e la situazione complessiva
dei  redditi  prodotti  nell'anno  2000.  Detta certificazione dovra'
essere presentata, pena la decadenza, entro iI mese di giugno 2001 al
settore  tributi  del comune. L'am ministrazione comunale si riserva,
comunque,   di   richiedere  documentazione  integrativa  comprovante
l'esistenza  di  presupposti per il beneficio dell'ulteriore maggiore
detrazione.
    (Omissis).

                   Comune di Desenzano del Garda;

    Il  comune  di  DESENZANO  DEL  GARDA  (provincia  di Brescia) ha
adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,75 per mille;
2. di determinare, altresi' l'aliquota ridotta al 4 per mille:
    per  le  persone  fisiche  e per i soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti  nel  comune, per unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
    per  le  pertinenze  "limitatamente ad una per ciascuna categoria
classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6, C/7, ai sensi
dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996;
    per  i  cittadini  non  residenti  nel territorio dello Stato, si
considera  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale l'unita'
immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto in Italia,
a condizione che non risulti locata;
3.  di  considerare  adibiti  ad  abitazione  principale e si applica
pertanto  l'aliquota ridotta del 4 per mille, agli immobili posseduti
a  titolo di proprieta' od usufrutto, da anziani o disabili che hanno
trasferito  la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di  degenza  permanente,  a  condizione  che  lo  stesso immobile non
risulti  affittato,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto
legislativo  23 gennaio  1993,  n.  16  convertito, con modificazioni
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
4.  di  determinare  infine  nella  misura del 7 per mille l'aliquota
delle   aree  fabbricabili,  nonche'  gli  alloggi  non  concessi  in
locazione ad uso abitazione principale;
5. di dare atto che gli alloggi concessi in locazione con i requisiti
previsti  dal  vigente  regolamento - art. 6, comma 4 (utilizzato per
abitazione  principale con contratto registrato) ed a quelli concessi
in  comodato  a  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo grado ed
utilizzati   come   abitazione   principale,  si  applica  l'aliquota
ordinaria del 5,75 per mille;
6. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale rimane,
anche  per  l'anno  2001,  di  L.  400.000  cosi'  come stabilito con
succitata deliberazione consiliare n. 165/1999, esecutiva ai sensi di
legge;
    (Omissis).

                         Comune di Diamante;

    ll  comune  di  DIAMANTE  (provincia  di Cosenza) ha adottato, il
15 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
aliquota unica sei per mille;
detrazione   per   l'abitazione   principale:  L. 500.000  (legge  n.
662/1996, art. 3, comma 55, punto 2).
    (Omissis).

                           Comune di Ello;

    Il  comune  di ELLO (provincia di Lecco) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  In attuazione del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 42,
comma  2 - lettera f), del testo unico n. 267/2000, l'aliquota I.C.I.
per l'anno 2001 viene determinata e confermata nella misura del 6 per
mille  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dai
residenti  nel  comune  di Ello e per gli altri immobili, fatte salve
tutte  le  modifiche  che si rendessero necessarie a seguito di nuove
disposizioni di legge relative alla legge finanziaria.
    (Omissis).

                      Comune di Fagnano Olona;

    Il  comune di FAGNANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il
20 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  nelle misure sottoindicate le aliquote I.C.I. da
applicare per l'anno 2000:
    a) aliquota ordinaria: 6 per mille;
    b) abitazione principale: 4 per mille;
    c)   aliquota   agevolata   per  i  proprietari  che  eseguiranno
interventi  di recupero nel centro storico (per un periodo massimo di
tre anni): 4 per mille.
2.  di  dare  atto  che  i  valori  minimi delle aree edificabili per
determinare   l'imposta  per  l'anno  2001  risultano  essere  quelli
deliberati con atto consiliare n. 13 del 24 marzo 1999.
    (Omissis).

                     Comune di Falzes (Pfalzen);

    Il comune di FALZES (PFALZEN) (provincia di Bolzano) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che  sara'  applicata in questo comune, ad
eccezione  dell'aliquota prevista al successivo punto 2, nella misura
unica del 4 per mille;
2.  per  le  unita'  immobiliari  (incluso  le  pertinenze)  soggetti
all'imposta  di  soggiorno  ai  sensi della legge regionale 29 agosto
1976,  n.  10, nella versione dell'art. 14 del testo unico, approvato
con  D.P.G.R. dd. 20 ottobre 1998, n. 29/L, l'aliquota e' determinata
nella  misura  del  7  per  mille,  con  esclusione degli immobili di
proprieta'  di  residenti  nel  comune, per i quali viene determinato
l'aliquota ordinaria del 4 per mille;
3.  di  determinare  la  detrazione  dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo  e  la  sua  pertinenza  in  lire 500.000 - secondo
l'articolo 2 del regolamento I.C.I., approvato dal Consiglio comunale
con delibera n. 49 del 30 novembre 2000;
    (Omissis).

                          Comune di Favria;

    Il  comune  di  FAVRIA  (provincia  di Torino) ha adottato, il 22
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2001  l'aliquota  I.C.I. nelle misure
seguenti:
      aliquota ordinaria: 5 per mille;
      aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille;
      aliquota  per  immobili  posseduti  in  aggiunta all'abitazione
principale: 5 per mille;
      aliquota per alloggi non locati: 7 per mille;
      aliquota  per  alloggi  adibiti ad abitazione principale: 5 per
mille;
      aliquota  per  alloggi  locati  con  contratto registrato ad un
soggetto che li utilizzi come abitazione principale: 5 per mille.
2.  di  dare  atto  che  la detrazione d'imposta per la prima casa e'
fissata in L. 200.000.
3. (omissis)
4. (omissis)
    (Omissis).

                         Comune di Felonica;

    Il  comune  di FELONICA (provincia di Mantova) ha adottato, il 16
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili,  istituita  con  l'art, 1 del decreto legislativo 30
dicembre  1992  n.  504,  nella  misura  unica  del 6,75 per mille in
conformita'   all'art.  6  del  decreto  legislativo  504/1992,  come
sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996.
2.  di  determinare per l'anno 2001 la riduzione I.C.I. di L. 200.000
per l'immobile adibito a prima abitazione.
    (Omissis).

                       Comune di Fontanellato;

    Il comune di FONTANELLATO (provincia di Parma) ha adottato, il 12
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
      a) aliquota ordinaria: 5,25 per mille;
      b) aliquota per alloggi sfitti ed alloggi tenuti a disposizione
(art.  7  del  regolamento  comunale  per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili): 7 per mille;
      c)  aliquota  per  immobili  concessi in locazione, a titolo di
abitazione  principale,  sulla  base  di  contratti concordati di cui
all'art.  2,  comma  3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998: 4 per
mille;
2. di stabilire che per aver diritto all'aliquota ridotta indicata al
punto c), il proprietario dovra' presentare all'ufficio tributi copia
del  contratto  di  locazione oppure una dichiarazione sostitutiva di
atto  notorio  nella quale indichera' gli estremi della registrazione
del contratto di locazione (numero e serie);
3.  di  riconfermare  per  l'anno  2001  la  detrazione per le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  nella  misura di L.
220.000.
    (Omissis).

                       Comune di Furci Siculo;

    Il  comune di FURCI SICULO (provincia di Messina) ha adottato, il
20   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  stabilire  le  seguenti  norme  per  l'applicazione dell'I.C.I. -
imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1
gennaio 20001:
      a) aliquota ordinaria nella misura unica del 7 per mille;
      b) aliquota  ridotta per le persone fisiche soggetti passivi ed
i  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale: aliquota del 6 per mille;
    (Omissis).

                         Comune di Galliera;

    Il  comune  di  GALLIERA  (provincia  di Bologna) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2001  per  i motivi di cui in premessa,
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili pari al 6 per mille.
    (Omissis).

                        Comune di Gallodoro;

    Il  comune di GALLODORO (provincia di Messina) ha adottato, il 30
ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  da  applicare  per  l'anno 2001:
(omissis)
      a)  unita'  inimobiliari adibiti ad abitazione principale 6 per
mille;
      b)  altre  unita' immobiliari per come definite dall'art. 2 del
vigente regolamento diverse dall'abitazione principale 7 per mille;
di   confermare   per   l'anno  2001  in  L.  200.000  la  detrazione
dell'imposta   per   l'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale.
    (Omissis).

                         Comune di Garaguso;

    Il  comune  di  GARAGUSO  (provincia di Matera) ha adottato, il 7
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di confermare (omissis) per l'esercizio finanziario 2001, con effetto
sul  bilancio  di previsione del medesimo anno l'aliquota dell'I.C.I.
al 6 per mille.
    (Omissis).

                         Comune di Graglia;

    Il  comune  di  GRAGLIA  (provincia di Biella) ha adottato, il 17
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2001 le aliquote per l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto
legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure:
      a)  5,5  per  mille  in  favore  delle persone fisiche soggetti
passivi  e  soci  di  coperative a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per l'unita' inunobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
      b)  5,5  per  mille  per  gli  immobili diversi dall'abitazione
principale;
2.  di  riconoscere per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo  n. 504/1992 e ss.mm.ii, per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale, la detrazione minima fissata in L. 200.000.
    (Omissis).

                    Comune di Gravina in Puglia;

    Il  comune  di GRAVINA IN PUGLIA (provincia di Bari) ha adottato,
il  13  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
    aliquota ordinaria 6,3 per mille;
    aliquota abitazione principale 5 per mille;
    aliquota   pertinenze  dell'abitazione  principale  5  per  mille
limitatamente  ad  una  unita'  immobiliare  per  ciascuna categoria,
classificata o classificabile nelle categorie catastali:
      C/2 (magazzini e locali di deposito);
      C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse);
      C/7 (tettoie chiuse o aperte); a condizione che le medesime non
risultano concesse in locazione, uso o comodato a terzi;
di  stabilire  che  si  considerano  parti integranti dell'abitazione
principale  le  sue  pertinenze,  anche  se distintamente iscritte in
catasto.  L'assimilazione  opera  a  condizione che il proprietario o
titolare  di  diritto  reale  di godimento , anche se in quota parte,
dell'abitazione nella quale ha abitualmente dimora sia proprietario o
titolare  di diritto reale di godimento sulla pertinenza e che questa
sia   durevolmente   ed   esclusivamente   asservita   alla  predetta
abitazione;
di  applicare le presenti disposizioni anche alle unita' immobiliari,
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari;
di  stabilire,  altresi', sotto l'aspetto della detrazione d'imposta,
che   non   spettano   ulteriori   detrazioni   per   le   pertinenze
dell'abitazione  principale e che l'unico ammontare di detrazione, se
non  trova  totale  capienza  nell'imposta  dovuta  per  l'abitazione
principale,   puo'   essere   computato  per  la  parte  residua,  in
diminuzione  dell'imposta  dovuta  per  le pertinenze dell'abitazione
principale medesima, appartenete al titolare di questa.
    (Omissis).

                       Comune di Guardiaregia;

    Il  comune di GUARDIAREGIA (provincia di Campobasso) ha adottato,
il   21 dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2001, in misura ridotta, pari al 4,5 per mille in favore delle
persone  fisiche soggetti passivi dell'imposta, residenti nel comune,
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale, ai sensi della legge n. 556/1996 sopracitata;
2. di  confermare  per  tutti  gli  altri l'aliquota ordinaria, nella
misura del 5,5 per mille.
    (Omissis).

                        Comune di Guglionesi;

    Il comune di GUGLIONESI (provincia di Campobasso) ha adottato, il
6 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille, l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.),
istituita  con  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  e
successive modificazioni ed integrazione.
    (Omissis).

                    Comune di Isola Sant'Antonio;

    Il  comune  di  ISOLA  SANT'ANTONIO (provincia di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) al 6 per mille.
    (Omissis).

                          Comune di Ivrea;

    Il  comune  di  IVREA  (provincia  di  Torino)  ha  adottato,  il
20 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  riconfermare  per  l'anno  2001  le aliquote relative all'imposta
comunale sugli immobili come di seguito specificato:
    5  per  mille  per gli immobili adibiti ad abitazione principale,
per  le  unita'  immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  nonche'  degli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari;
    7 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale o
posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non
locati.
    (Omissis).

                         Comune di La Salle;

    Il  comune  di  LA  SALLE  (provincia  di  Aosta) ha adottato, il
22 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di stabilire, per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.:
    aliquota ordinaria: 5 per mille;
    alliquota prima casa: 4,5 per mille;
    detrazione: L. 200.000.
    (Omissis).

                     Comune di Lagundo (Algund);

    Il comune di LAGUNDO (ALGUND) (provincia di Bolzano) ha adottato,
il   28 dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.)  con  decorrenza  dall'anno  2001  come segue, tenendo conto
delle direttive di massima previste dalla legge:
    aliquota d'imposta: 4 per mille;
2. di   determinare  l'importo  detraibile  dall'imposta  dovuta  per
l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza
dall'anno 2001 come segue:
    per tutte le abitazioni principali: L. 1.200.000.
    (Omissis).

                          Comune di Laino;

    Il   comune   di  LAINO  (provincia  di  Como)  ha  adottato,  il
18 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  determinare  ai  sensi  dell'art. 6  della legge n. 504/1992 e
dell'art. 3,  comma da 53 a 59 legge finanziaria 23 dicembre 1996, n.
662, per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille;
2. di  applicare  la  detrazione  prevista  dall'art. 8,  comma 2 del
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato
dall'art. 3,  comma  55,  legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662,
nella   misura  di  L. 200.000  per  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo di imposta.
Per  abitazione  principale si intende quella nella quale il soggetto
persona  fisica  residente  nel  comune  ed i suoi familiari dimorano
abitualmente e si verifica nei seguenti casi:
    a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
    b)  abitazione  utilizzata  dai soci delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa;
    c)  alloggio  regolarmente  assegnato da istituto autonomo per le
case popolari;
    d)  abitazione  locata con contratto registrato a soggetto che la
utilizzi come abitazione principale;
    e)  abitazione  concessa  in  uso gratuito dal possessore ai suoi
familiari (parenti fino al primo grado;
    f)  abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di   ricovero  o  sanitario  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata.
3.   di   mantenere,  ai  sensi  dell'art. 6,  comma  2  del  decreto
legislativo   30 dicembre   1992,   n.  504,  cosi'  come  modificato
dall'art. 53,  legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota
I.C.I. nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari locate,
con  contratto registrato prima del 1 gennaio 2001, a soggetto che le
utilizzi come abitazione principale.
    (Omissis).

                           Comune di Lana;

    Il  comune  di  LANA  (provincia  di  Bolzano)  ha  adottato,  il
24 ottobre   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
con  decorrenza dell'anno 2001 e fino a diversa regolamentazione come
segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:
    a) aliquota  da  applicare per l'abitazione principale ed annesso
garage: 4 per mille;
    b) aliquota  da  applicare  a tutti i rimanenti immobili: 4,2 per
mille.
2. di   determinare  l'importo  detraibile  dall'imposta  dovuta  per
l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza
dall'anno 2001 fino a diversa regolamentazione come segue:
    a) L. 800.000 per tutte le abitazioni principali.
    (Omissis).

                      Comune di Lanzo Torinese;

    Il comune di LANZO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il
26 ottobre  e  il  30 novembre  2000,  le  seguenti  deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di confermare l'aliquota I.C.I. per il 2001 nella misura unica del
6 per mille;
2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura
di  L. 200.000  e  le agevolazioni come meglio indicato nell'allegato
prospetto
    (Omissis).
di prendere atto della deliberazione della G.C. n. 251 del 26 ottobre
2000 con la quale vengono confermate per il 2001 le aliquote I.C.I. -
imposta comunale sugli immobili - in vigore nel 2000;
di approvare la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale;
di  approvare  altresi'  la  seguente  agevolazione:  "E' considerata
adibita  ad  abitazione  principale  l'unita' immobiliare posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufutto  da  anziani  o  disabili che
acquisiscono  la residenza in modo permanente in istituti di ricovero
o  sanitari  a  seguito  da  ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata.
    (Omissis).

                       Comune di Lasa (Laas);

    Il  comune  di LASA (LAAS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il
28 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  con  decorrenza  dall'anno 2001 e fino a diversa regolamentazione
vengono  determinate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  come  di seguito specificato, tenendo conto delle direttive
di massima previste dalla legge:
    aliquota unica 0,4 per mille.
2. l'importo detraibile dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale
viene  determinato,  con  decorrenza  dall'anno 2001 e fino a diversa
regolamentazione, come segue:
    per tutte le abitazioni principali L. 800.000 (413,17 Euro).
    (Omissis).

                          Comune di Lauco;

    Il  comune  di  LAUCO  (provincia  di  Udine)  ha adottato, il 13
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  fissare,  per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5,
per mille.
    (Omissis).

                     Comune di Limone Piemonte;

    Il comune di LIMONE PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il
27   novembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  che  l'aliquota  dell'I.C.I.  in questo comune con
effetto dal 1 gennaio 2001 sara' applicata nelle seguenti misure:
    a) aliquota   da   applicare   alle  unita'  immobiliari  adibite
direttamente ad abitazione principale: 4 per mille;
    b) aliquota   da   applicare   a   tutte   le   rimanenti  unita'
iinmobiliari: 6,5 per mille.
    (Omissis).
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo sono detratte sino a concorrenza del
suo  ammontare L. 250.000 per gli immobili ubicati nel centro abitato
di  maggior  pregio (fascia "A"), L. 300.000 per quelli ubicati nella
zona  semiperiferica  di  medio  pregio (fascia "B") e L. 350.000 per
quelli ubicati nelle restanti parti del territorio (fascia "C").
    (Omissis).

                    Comune di Mandello del Lario;

    Il comune di MANDELLO DEL LARIO (provincia di Lecco) ha adottato,
l'8 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per il 2001 nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria: 6 per mille
    aliquota   per   le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale del soggetto passivo: 4 per mille
    aliquota  agevolata,  in  favore  dei  proprietari  che  eseguano
interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  oppure  all'utilizzo  di sottotetti limitatamente alle
unita'  immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori: 4 per mille
    detrazione   per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale: L. 220.000
    (Omissis).

                        Comune di Manoppello;

    Il comune di MANOPPELLO (provincia di Pescara) ha adottato, il 18
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1. (omissis), di determinare le aliquote per l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) con decorrenza dal 1 gennaio 2001 del 5,5 per mille
per i fabbricati e del 4 per mille per le aree fabbricabili;
2.  di  dare  atto  che  la  detrazione di cui all'art. 8 del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504  (articolo  cosi' sostituito
dall'art. 3,  comma  55,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e' di
L. 200.000.
    (Omissis).

                           Comune di Mara;

    Il  comune  di  MARA  (provincia  di  Sassari)  ha  adottato,  il
7 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  stabilire  per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nel 4 per mille
in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992.
    (Omissis).

                  Comune di Marano di Valpolicella;

    Il  comune  di  MARANO  DI  VALPOLICELLA (provincia di Verona) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
    (Omissis).
di  confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili applicata in questo comune nella misura unica del 5,5
per  mille,  unitamente  alla detrazione per prima casa fissata in L.
200.000.
    (Omissis).

                        Comune di Marmirolo;

    Il  comune  di  MARMIROLO  (provincia di Mantova) ha adottato, il
21 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno 2001 l'aliquota principale che sara'
applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;
2.  di  determinare  l'aliquota  da  applicare  alle seconde case non
occupate  e per i locali sfitti uso negozio (cat. catastale C1) nella
misura del 6 per mille;
3.  di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 55, della
legge n. 662/1996 aumentando da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione
dell'I.C.I.  dovuta  per  l'anno  2001  dai proprietari o titolari di
diritti di usufrutto, uso o abitazione a condizione che:
    l'immobile sia destinato ad abitazione principale;
    il reddito annuo massimo imponibile dell'intero nucleo familiare,
non  superi il limite massimo di L. 27.000.000 comprensivo di tutti i
redditi  ed  eventuali  indennita'  di  tutti  i componenti il nucleo
familiare  compresi  i  redditi esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta  alla  fonte  a  titolo  d'imposta o ad imposta sostitutiva,
aumentato  di  1  milione  e  mezzo  per  ogni  familiare  a  carico.
Quest'ultimo  importo  raggiungera'  la cifra di 3 milioni qualora la
persona a carico sia portatore di handicap;
    i beneficiari appartengano alle categorie di seguito indicate:
      a) pensionati;
      b) coniugi a carico di pensionati;
      c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
      d) disoccupati  per almeno sei mesi nell'anno 2000 regolarmente
iscritti nelle liste di collocamento;
      e) lavoratori  posti  in  cassa integrazione o in mobilita' per
almeno sei mesi, nell'anno 2000;
4.  di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per
l'abitazione  principale  i  proprietari  o  i titolari di diritto di
usufrutto,  uso  o  abitazione, su altri immobili o quote di immobili
siti  su  tutto il territorio nazionale ad eccezione di una quota non
superiore  ad un terzo di un solo secondo immobile con esclusione del
calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale;
5.  di  escludere  comunque dalla maggiore detrazione tutte le unita'
classificate come A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
6.  di  fissare  dal  2 maggio  al 30 giugno 2001 il periodo entro il
quale   l'istanza   deve  essere  presentata.  Detto  termine  e'  da
intendersi  perentorio  pena  la  decadenza  del beneficio per l'anno
2001.  In  caso  di  acquisto  del  fabbricato  in data successiva al
30 giugno 2001, l'istanza puo' essere presentata entro il 20 dicembre
2001,  data  di scadenza della seconda rata. Le istanze, con relativa
documentazione possono essere inoltrate a mezzo raccomandata;
7. di accogliere le istanze con riserva, al fine di provvedere, entro
il  31 dicembre  del terzo anno successivo a quello di presentazione,
alla eventuale motivata rettifica.
    (Omissis).

                         Comune di Minerbe;

    Il  comune  di  MINERBE  (provincia di Verona) ha adottato, il 13
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno 2001, (omissis), l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune
nella misura del 5 per mille.
    (Omissis).

                         Comune di Minerbio;

    Il  comune  di MINERBIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 18
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  fissare  la  detrazione  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad
abitazione  principale  a  L. 200.000  annue  e di fissare l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I) per l'anno 2001 nella
misura  del  6  per  mille e di diversificare l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli immobili I.C.I. a valere per l'anno 2001 nel seguente
modo:
    7  per  mille  per  le  abitazioni  non locate, individuate con i
principi di cui all'art. 6 del regolamento I.C.I.;
    5,5  per  mille per l'abitazione principale e sue pertinenze come
definito all'art. 18 del regolamento I.C.I.;
    4  per  mille  per  gli  immobili  che i proprietari concedono in
locazione  a titolo di abitazione principale alle condizioni definite
dagli accordi di cui al comma 3 art. 2 della legge n. 431/1998.
    (Omissis).

                        Comune di Moliterno;

    Il  comune di MOLITERNO (provincia di Potenza) ha adottato, il 25
ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  confermare  per  l'anno  2001,  l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.), nella misura del sei per mille ad
eccezione  dell'aliquota  inerente  l'abitazione principale che viene
stabilita nella misura del cinque per mille;
2.  confermare  per  l'anno  2001 la detrazione prevista dall'art. 8,
comma  3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come
sostituito  dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale in
L. 250.000,  come  determinata  dalla  delibera  consiliare  n. 1 del
25 febbraio 1997;
3.  considerare  ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della citata legge
n.  662,  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' o
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero  o  sanitari a seguito di ricovero permanente,
purche' la stessa non risulti locata;
4.  ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
49,  determinare  al  tre  per  mille  l'aliquota I.C.I. a favore dei
proprietari che eseguono interventi destinati al recupero di immobili
inagibili  o  inabitabili  o  interventi  destinati  al  recupero  di
immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico localizzati nel
centro  storico,  come  individuato dal vigente P.R.G., oppure ancora
per  interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti
auto anche pertinenziali o all'utilizzo dei sottotetti;
5.   dare   atto   che   tale   aliquota  agevolata  viene  applicata
limitatamente   alle  unita'  immobiliari  che  saranno  oggetto  dei
predetti  interventi  e  per  la  durata  di tre anni dall'inizio dei
lavori.
    (Omissis).

                        Comune di Mongrando;

    Il  comune  di  MONGRANDO  (provincia  di Biella) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  determinare,  per  l'anno  2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  del  5,2 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili
diversi   dalle   abitazioni  od  abitazioni  in  aggiunta  a  quella
principale o per gli enti senza scopo lucro;
2.  dare  atto  che  la  detrazione  per  abitazione principale e' di
L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae
tale destinazione;
3.  di  dare  atto  che non operano riduzioni di imposta o aumenti di
detrazioni  indicati  nel comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo
n.  507/1992  come sostituito con il comma 55 dell'art. 3 della legge
n. 662/1996.
    (Omissis).

                  Comune di Monsampolo del Tronto;

    Il  comune  di MONSAMPOLO DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno)
ha  adottato,  il  18  novembre  2000,  la  seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli
immobili.
    (Omissis).

                        Comune di Montagnana;

    Il  comune  di  MONTAGNANA  (provincia di Padova) ha adottato, il
27 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  avvalersi  per  l'anno  2001  della facolta' di articolazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  consentita  dalle  modifiche
apportate  al  decreto  legislativo  504/1992, dall'art. 3, comma 53,
della  legge  662/1996,  determinando  nel  6,75 per mille l'aliquota
normale   e   nel   5  per  mille  l'aliquota  ridotta  da  applicare
all'abitazione   principale   e   alle   sue   pertinenze   ancorche'
distintamente   iscritte   in   catasto,  da  applicarsi  nell'ambito
territoriale   del   comune  di  montagnana  e  dovuta  dai  soggetti
individuati dall'art. 3 del decreto legislativo 504/1992 e successive
modifiche ed integrazioni;
2. di non avvalersi per l'anno 2001 delle facolta' concesse dal comma
55  dell'art.  3  della  legge  662/1996, mantenendo in L. 200.000 la
detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze.
    (Omissis).

                    Comune di Montecchio Emilia;

    Il  comune  di  MONTECCHIO EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
    (Omissis).
di  confermare,  (omissis)  per  l'anno  2001, l'aliquota I.C.I nelle
misure del 5,8 per mille su tutti gli immobili, ad eccezione di:
    alloggi  non  locati:  da  intendersi  le  unita' immobiliari non
tenute  a disposizione dal possessore per uso personale diretto e non
locate a terzi, quindi vuote e sfitte: aliquota 7 per mille;
    seconda   casa:  si  intende  l'unita'  immobiliare  che  il  suo
possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o
periodico,  avendo  la  propria abitazione principale in altra unita'
immobiliare (in proprieta' o in locazione): aliquota 7 per mille.
    (Omissis).

                      Comune di Montegaldella;

    Il comune di MONTEGALDELLA (provincia di Vicenza) ha adottato, il
14 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  fissare, per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili:
    a) l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille;
    b)  l'aliquota  I.C.I. per abitazione principale nella misura del
4,8 per mille;
    c)  la  detrazione  per  abitazione principale nell'importo di L.
250.000.
    (Omissis).

                        Comune di Monterado;

    Il  comune  di  MONTERADO  (provincia  di Ancona) ha adottato, il
15 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  elevare  con  decorrenza 1 gennaio 2001, a norma dell'art. 3,
terzo  comma,  della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 58,
terzo  comma, del decreto legislativo n. 446/1997, da L. 200.000 a L.
300.000 la detrazione d'imposta dovuta ai fini I.C.I. per la medesima
unita'  immobiliare  da  quei  soggetti  passivi che non percepiscano
individualmente  redditi  da pensione superiori a L. 12.000.000 e che
non  possiedano  inoltre  altri fabbricati nel territorio dello Stato
italiano;
2.  di introdurre, conseguentemente, il seguente comma 3-bis all'art.
4  del  vigente  regolamento  per la disciplina sull'imposta comunale
sugli immobili:
    ai  soggetti  passivi che non percepiscano redditi individuali da
pensione superiore a L. 12.000.000 e che non possiedano inoltre altri
fabbricati  nel  territorio  dello  Stato  italiano,  si  applica  la
detrazione d'imposta elevata da L. 200.000 a L. 300.000.
La  detrazione  cosi'  elevata  a L. 300.000 non si applica a tutti i
beneficiari,  qualora  uno degli aventi diritto percepisca redditi da
pensione superiori a L. 12.000.000.
Tale  detrazione  elevata  a  L.  300.000  non  si applica inoltre in
presenza di redditi diversi da pensione.
3.  di  dare  atto  che la giunta comunale con proprio atto n. 66 del
15 novembre  2000  ha  confermato  anche  per l'anno 2001 le seguenti
aliquote I.C.I.:
    aliquota ordinaria: 6,4 per mille;
    aliquota  ridotta del 4 per mille in favore esclusivamente per le
aziende  artigianali,  industriali  e  commerciali,  purche' di nuova
istituzione,  operanti nel territorio comunale, per un periodo di tre
anni  decorrenti dalla data di inizio dell'attivita' ex art. 4, comma
3,  del  vigente  regolamento  I.C.I.  approvato  con atto di C.C. n.
73/1999, esecutivo a norma di legge.
    (Omissis).

                        Comune di Monzambano;

    Il  comune  di  MONZAMBANO (provincia di Mantova) ha adottato, il
2 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
    5 per mille per le abitazioni principali;
    6 per mille per tutti gli altri immobili;
e confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;
    (Omissis).
3.  di  assumere  la  riscossione  dell'imposta  in  economia tramite
versamento  su  c/c  postale  intestato  al  comune di Monzambano, di
prossima istituzione;
    (Omissis).

                        Comune di Mozzecane;

    Il  comune  di  MOZZECANE  (provincia  di Verona) ha adottato, il
21 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica
del 6 per mille;
2. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti detrazioni:
    L. 250.000 per l'abitazione principale;
    L.  300.000  per  l'abitazione  principale  dei  soggetti  che si
trovano  nelle  situazioni individuate con deliberazione di consiglio
comunale n. 12 del 15 aprile 1997, esecutiva ai sensi di legge.
    (Omissis).

                          Comune di Netro;

    Il  comune  di  NETRO  (provincia  di  Biella) ha adottato, il 20
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  lasciare  invariata  per  l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta
comunale sugli Immobili nella misura unica del 6 per mille.
2.  di  proporre  al  consiglio  comunale di adottare la misura della
detrazione  per  l'unita'  adibita ad abitazione principale pari a L.
200.000.
    (Omissis).

                         Comune di Nicosia;

    Il  comune  di  NICOSIA  (provincia  di  Enna) ha adottato, il 30
ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  fissare  per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille, l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili, istituita
con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
    (Omissis).

                   Comune di Occhieppo Inferiore;

    Il  comune  di  OCCHIEPPO  INFERIORE  (provincia  di  Biella)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
    (Omissis).
1.  determinare,  per  l'anno  2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  del  5,5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili
diversi   dalle   abitazioni  od  abitazioni  in  aggiunta  a  quella
principale o per gli enti senza scopo di lucro;
2.  dare  atto  che  la detrazione per abitazione principale e' di L.
200.000  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione;
3.  di  non  operare  le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni
indicati  nel  comma  3 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992,
come sostituito con il comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.
    (Omissis).

                   Comune di Olevano di Lomellina;

    Il  comune  di  OLEVANO  DI  LOMEZZINA  (provincia  di  Pavia) ha
adottato,  il  20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota (I.C.I.) nella misura del
6,5 per mille.
di  mantenere  le detrazioni e le agevolazioni stabilite per la prima
casa  (220.000)  e  per  unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico aliquota 1
per mille.
    (Omissis).

                        Comune di Orsomarso;

    Il  comune  di ORSOMARSO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 4
ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
2. la tariffa e' valida per tutti gli immobili presenti nel comune di
Orsomarso.
    (Omissis).

                   Comune di Ospedaletto Euganeo;

    Il  comune  di  OSPEDALETTO  EUGANEO  (provincia  di  Padova)  ha
adottato,  il  29 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  che  per  l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. viene cosi
determinata:
    5,4 per mille: aliquota ordinaria;
    5,4 per   mille:  abitazioni  principali  con  detrazione  di  L.
220.000;
    7 per mille: abitazioni sfitte.
2. di  fissare per l'anno 2001 la detrazione a imposta per abitazione
principale  in L. 220.000, stabilendo che la stessa spetta anche alle
unita' di cui al punto 4, art. 3, comma 55, legge n. 662/1996;
3. di  stabilire che le unita' immobiliari di cui al punto 5, art. 3,
comma  56, legge n. 662/1996 sono considerate direttamente adibite ad
abitazione principale;
4. di  stabilire  che  non si considerano sfitte le abitazioni per le
quali  puo'  essere  esibito  regolare  contratto  di  locazione o di
concessione in comodato a parenti fino al quarto grado;
5. di precisare, altresi', che nei casi di cui al precedente punto 4)
verra'  applicata  l'aliquota  ordinaria senza nessuna agevolazione o
detrazione;
    (Omissis).

                   Comune di Palazzolo Sull'Oglio;

    Il  comune  di  PALAZZOLO  SULL'OGLIO  (provincia  di Brescia) ha
adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di   prevedere   per   l'anno  2001  una  detrazione  di  L.  300.000
dall'imposta  comunale  sugli immobili dovuta per l'unita' adibita ad
abitazione principale:
    (omissis);
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  non  locata  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
    (Omissis);
di  deliberare,  nel  rispetto  degli equilibri di bilancio, aliquote
piu'  favorevoli  nei  confronti  dei  proprietari  che  concedono in
locazione  a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni
contrattuali  dettate da appositi accordi definiti in sede locale fra
le  organizzazioni  della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei
conduttori maggiormente rappresentative;
di  deliberare,  per  l'anno 2001, un'aliquota del 4 per mille per la
fattispecie  sopra menzionata al fine di incentivare il mercato delle
locazioni  e  rendere  applicabili canoni piu' accessibili in modo da
favorire i conduttori a piu' basso reddito:
    (Omissis);
di  prevedere, visto l'art. 2 comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n.
431,  avente  ad  oggetto  "Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli  immobili  a  uso  abitativo",  la possibilita' per i comuni di
derogare al limite massimo del 7 per mille in misura non superiore al
2  per  mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non
risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due anni;
di  deliberare,  per  l'anno 2001, un'aliquota del 9 per mille per le
case  sfitte rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 4,
legge  n.  431/1998  (omissis),  al fine di facilitare l'accesso alle
locazioni;
di  deliberare,  per  l'anno  2001, l'aliquota nella misura del 5 per
mille  per  le  unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e
nella  misura  del 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle
abitazioni   principali   con   esclusione  delle  fattispecie  sopra
menzionate e previste dalla legge n. 431/1998;
    (Omissis).

                      Comune di Palma Campania;

    Il comune di PALMA CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato, il
28   novembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. confermare,  per  l'anno  2001,  al 5 per mille l'aliquota ai fini
dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
2. confermare,  altresi',  la  riduzione  di L. 200.000, prevista dal
secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.
    (Omissis).

                  Comune di Parcines (Partschins);

    Il  comune  di  PARCINES  (Partschins)  (provincia di Bolzano) ha
adottato,  il  14 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
aliquota 4 per mille;
di  approvare  l'aumento della detrazione sull'imposta comunale sugli
immobili  per  l'abitazione  principale  per  tutti  i contribuenti a
L. 700.000,  per  l'anno  2001, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, modilificato con art. 58, terzo comma
del decreto legislativo n. 446/1997;
di  dare  atto  che la determinazione della detrazione si applica per
l'anno 2001;
    (Omissis).

                          Comune di Perego;

    Il  comune  di  PEREGO  (provincia  di  Lecco) ha adottato, il 22
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
    2)  di  determinare,  (omissis),  in  attuazione  dell'art. 6 del
decreto   legislativo  n.  504  del  30 novembre  1992  e  successive
modificazioni ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille;
    3)  di  stabilire quale detrazione sull'imposta dovuta per unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale e relative pertinenze
del  soggetto  passivo  l'importo di L. 200.000 rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
    (Omissis).

                         Comune di Pescate;

    Il  comune  di  PESCATE  (provincia  di Lecco) ha adottato, il 21
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
Aliquote      L'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  da
applicarsi  sul  valore  di  tutti glii immobili ivi comprese le aree
fabbricabili viene stabilita nella misura del 5 per mille.
Detrazioni      Le  detrazioni  da  applicarsi all'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale vengono cosi'
differenziate:    importo   della   detrazione   e   condizione   per
l'applicazione della detrazione:
    L.  250.000:  detrazione  da  applicarsi  sull'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
    L.  250.000:  detrazione  da  applicarsi  sull'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
    L.  400.000:  detrazione  da  applicarsi  sull'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le famiglie
che hanno i seguenti requisiti:
      reddito  complessivo  lordo dell'intero nucleo familiare fino a
L. 22 milioni maggiorato di L. 2 milioni per coniuge a carico e di L.
2 milioni per ogni figlio o familiare a carico;
      presentazione all'ufficio tributi di apposita istanza corredata
da  copia della dichiarazione dei redditi, da presentare entro trenta
giorni  dalla  data  di scadenza di presentazione della dichiarazione
annuale.
Esoneri      Sono  esonerati,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 5, della
legge   27 dicembre   1997   n.  449,  dal  pagamento  dell'I.C.I.  i
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei
sottotetti,  precisando  che detto esonero e' applicato limitatamente
alle  unita'  immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
di tre anni dall'inizio dei lavori;     (Omissis).

                         Comune di Peschici;

    Il  comune  di  PESCHICI  (provincia  di  Foggia) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di confermare, per il 2001:
    l'aliquota  ordinaria del 6 per mille, cosi' come disposto per il
precedente anno 2000;
    l'aliquota,  ridotta,  al  5  per mille per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazioni principali;
    l'aliquota  ridotta  al  4  per  mille  per  l'unita' immobiliare
direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  da  soggetti  che
percepiscono  solo  la  pensione  sociale minima o di invalidita', in
questo  ultimo  caso occorre che l'invalidita' sia riconosciuta da un
ente competente.
    la detrazione per abitazione principale a L. 200.000;
    la detrazione a L. 500.000, rispettando comunque gli equilibri di
bilancio ai sensi dell'art. 8, comma terzo del decreto legislativo n.
504/1992.  per le abitazioni principali dei soggetti che percepiscono
solo la pensione sociale minima o di invalidita';
2. di  ridurre  al  sei  per  mille  l'aliquota  I.C.I. per le unita'
immobiliari appartenenti alle categorie catastali D e C1;
    Sono  escluse  dall'applicazione  dell'aliquota ridotta le unita'
immobiliari  che  hanno  le  caratteristiche delle seguenti categorie
catastali:  A1,  A7, A8, A9; per queste unita' immobiliari si applica
l'aliquota  ordinaria  del 6 per mille e la riduzione, per abitazione
principale, di L. 200.000.
    (Omissis).

                   Comune di pOLPENAZZE DEL gARDA;

    Il  comune  di  POLPENAZZE  DEL  GARDA  (provincia di Brescia) ha
adottato,  il  18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  in  L. 300.000  la  detrazione  per l'abitazione
principale per l'anno 2001;
2.  di  determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili, I.C.I., nella misura del 7 per mille con riduzione al
5,5 per mille per l'abitazione principale;
    (Omissis).

                        Comune di Polverara;

    Il  comune  di  POLVERARA (provincia di Padova) ha adottato, il 7
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili
I.C.I., per l'anno 2001, nelle seguenti misure:
    abitazione principale 5,3 per mille;
    altri  fabbricati  - aree fabbricabili - terreni agricoli 5,5 per
mille.
2.  di  confermare  in  L.  300.000  (trecentomila) la detrazione per
l'abitazione  principale,  per  i soggetti con i requisiti di seguito
previsti:
=====================================================================
                      | Reddito complessivo  |
                      | del nucleo familiare | Detrazione spettante
 Nucleo familiare (1) |(1) percepito nel 1999|   per l'abitazione
     composto da      |         (2)          |      principale
=====================================================================
      1 persona       |      15.000.000      |        300.000
---------------------------------------------------------------------
      2 persone       |      20.000.000      |        300.000
---------------------------------------------------------------------
      3 persone       |      25.000.000      |        300.000
---------------------------------------------------------------------
      4 persone       |      30.000.000      |        300.000
---------------------------------------------------------------------
      5 persone       |      32.000.000      |        300.000
---------------------------------------------------------------------
 Ogni persona in più  |       2.000.000      |        300.000
    (1) Si   intende   il   nucleo  familiare  che  ha  la  residenza
nell'immobile soggetto a tassazione.
    (2) Reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F.
3. di  stabilire in L. 500.000 la detrazione ordinaria per abitazione
principale per nuclei familiari con un soggetto portatore di handicap
permanente  o invalido con diritto all'indennita' di accompagnamento,
riconosciuto come tale dalla competente autorita';
4.  di  stabilire  che  i  soggetti  che  intendono  avvalersi  della
detrazione  di cui ai punti 2 e 3 dovranno presentare richiesta sugli
appositi  moduli predisposti dal settore tributi, autocertificando di
possedere i requisiti richiesti per poter beneficiare delle riduzioni
e detrazioni;
5. di  stabilire  che l'autocertificazione dovra' essere consegnata o
inviata al settore tributi del comune di Polverara entro i termini di
versamento  della  prima  rata  dell'imposta,  ovvero per presupposti
avvenuti  successivamente entro i termini di versamento della seconda
rata  dell'imposta,  pena la decadenza. La richiesta ha validita' per
l'intero anno;
    (Omissis).

                         Comune di Pontebba;

    Il  comune  di  PONTEBBA  (provincia di Udine) ha adottato, il 20
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  fissare, per l'esercizio finanziario 2001 la misura del 5 per
mille,  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli
immobili   (I.C.I.),   senza  alcuna  diversificazione  dell'aliquota
stessa;
2.  di  fissare,  per  l'esercizio  finanziario  2001 la misura di L.
200.000  (Euro  103,29)  la  detrazione  per l'abitazione principale,
senza alcuna elevazione della detrazione e riduzione dell'imposta;
    (Omissis).

                       Comune di Praia a Mare;

    Il  comune di PRAIA A MARE (provincia di Cosenza) ha adottato, il
30 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  applicare,  per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  5,5  per  mille per l'abitazione
principale e le sue pertinenze;
2.  di riconfermare e fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili per tutte le altre tipologie di
immobili;
3.   di   riconfermare  e  fissare  la  detrazione  per  l'abitazione
principale  e  le  sue pertinenze ancorche' iscritte distintamente in
catasto in L. 200.000;
    (Omissis).

                       Comune di Raviscanina;

    Il  comune  di RAVISCANINA (provincia di Caserta) ha adottato, il
15 gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  stabilire per l'anno 2001, nella misura del 5 (cinque) per mille,
rapportata  al  valore  degli  immobili  imponibile  ai  fini I.C.I.,
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
    (Omissis).

                        Comune di Redondesco;

    Il  comune  di  REDONDESCO (provincia di Mantova) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
(omissis)   di  confermare  per  l'anno  2001  le  medesime  aliquote
dell'anno  2000,  di seguito riportare, nella misura differenziata in
relazione alla tipologia diversa dell'immobile:
      aliquota 4,5 per mille: abitazione principale;
      aliquota 5,5 per mille: altri immobili;
      aliquota 7 per mille: edifici non locati o sfitti;
detrazione  di  L. 200.000 da imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).

                    Comune di Rifiano (Riffian);

    Il   comune  di  RIFIANO  (RIFFIAN)  (provincia  di  Bolzano)  ha
adottato,  il  13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2001 come segue:
      alloggi non locati ed abitazioni secondarie, unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale o messa a disposizione di familiari
stabilmente   residenti,  unita'  immobiliare  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale,
nonche' tutti gli altri immobili - 4 (quattro) per mille;
2.  di  fissare  per  l'anno  2001  come  detrazione per l'abitazione
principale  l'importo  di  L. 624.000. Questo corrisponde all'importo
tributario corrispondente all'unita' immobiliare della categoria A/2,
classe  I,  con  8  vani  catastali, applicando un'aliquota del 4 per
mille;
3.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  case  di  cura,  e  da  cittadini residenti all'estero a
condizione che la stessa non risulti locata;
4. la maggiorazione nella misura del 20% previsto dall'art. 11, comma
1,  ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992 si applica se
la rendita attribuita supera di oltre il 50% quella dichiarata.
    (Omissis).

                         Comune di Riposto;

    Il  comune  di  RIPOSTO (provincia di Catania) ha adottato, il 31
ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  che  sara'  applicata in questo comune, nella misura
unica del sei per mille;
2.  per  l'anno d'imposta 2001, la detrazione dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo,  (di  cui  al  comma  2  dell'art. 8 del decreto legislativo
30 dicembre  1992  n.  504,  come sostituito dal comma 55 dell'art. 3
della   legge   23 dicembre   1996   n.   663)   e'  elevata  a  lire
cinquecentomila.
    (Omissis).

                    Comune di Rocca San Casciano;

    Il  comune  di ROCCA SAN CASCIANO (provincia di Forli' Cesena) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis),
di  confermare,  (omissis),  la  misura  del 6 per mille dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) anche per l'anno 2001.
    (Omissis).

                     Comune di Rocca San Felice;

    Il  comune  di  ROCCA  SAN  FELICE  (provincia  di  Avellino)  ha
adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
riconfermare  nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per la
prima casa e nella misura del 5,75 per mille l'aliquota per gli altri
immobil,  nonche'  la  detrazione  per  l'abitazione principale nella
misura di L. 200.000.
    (Omissis).

                        Comune di Roccabruna;

    Il  comune  di  ROCCABRUNA  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il
14 dicembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di fissare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2001  relativamente
all'abitazione principale;
2.  di fissare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 relativamente agli
immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
3.   di  dare  atto  che  la  detrazione  (I.C.I.)  per  l'abitazione
principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico
dimorante)  che  lo possiede a titolo di proprieta' ovvero di diritto
reale  di  usufrutto, uso a abitazione e' di L. 200.000 spettante per
I`intero  anno  o  rapportata  ai  mesi  durante  i quali sussiste la
destinazione  di  abitazione principale di cui all'art. 4 del vigente
regolamento  comunale  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili   -   approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  23  del
23 settembre  1998  esecutiva  ai  sensi  di legge - riconoscendo nel
contempo   le  agevolazioni  anche  alle  pertinenze  dell'abitazione
prilicipale (box - garage - cantine - soffitte - ecc).
    (Omissis).

                    Comune di Rodengo (Rodeneck);

    Il  comune  di  RODENGO  (RODENECK)  (provincia  di  Bolzano)  ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota  per l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2001 nella misura del 4 per mille per tutte le
categorie,  con  riferimento  al  valore  catastale  aumentato del 5%
dell'immobile.
2.  di  fissare  per  l'anno  2001  come  detrazione d'imposta di cui
all'art. 8,  comma  3  deI decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992,
come  modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, per I'abitazione principale delle categorie catastali A2 fino
i   A6,   fino   a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  l'importo  di
L. 600.000.
    (Omissis).

                          Comune di Rogeno;

    Il  comune  di  ROGENO  (provincia  di  Lecco) ha adottato, il 30
ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura del 4,5 per mille;

                    Comune di Romano D'Ezzelino;

    Il   comune  di  ROMANO  D'EZZELINO  (provincia  di  Vicenza)  ha
adottato,  il  12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.   di  determinare  le  aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, come segue:
      a)  aliquota  ridotta  del  5,5 per mille sui fabbricati urbani
destinati   ad  abitazione  principale  e  sulle  unita'  immobiliari
equiparate cosi' come definite dall'art. 8 del decreto legislativo n.
504/1992 e dall'art. 4 del regolamento comunale I.C.I.;
      b)  aliquota  ordinaria  6  per mille per fabbricati diversi da
quelli  previsti  dalla precedente lettera a), per terreni agricoli e
per le aree fabbricabili;
2.  per  l'abitazione principale e le relative pertinenze, cosi' come
definite  dall'art. 4 del regolamento comunale I.C.I., in luogo della
riduzione  dell'imposta  prevista dal comma 3 dell'art. 8 del decreto
legislativo  30 dicembre  1992 n. 504 cosi' come sostituito dall'art.
3, comma 55, legge 662/1996, si applica per l'anno 2001 la detrazione
annuale di L. 264.000.

                         Comune di Rosazza;

    Il  comune  di  ROSAZZA  (provincia di Biella) ha adottato, il 23
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  approvare  per  l'anno  2001 la detrazione di L. 200.000 ai sensi
dell'art.   8   del   decreto   legislativo   504/1992  e  ss.mm.ii.,
dall'imposta  comunale  sugli  immobili dovuta per unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
di  prendere  atto  che l'aliquota I.C.I. e' stata fissata per l'anno
2001 nella misura del 6 per mille.

                        Comune di Saccolongo;

    Il  comune  di  SACCOLONGO  (provincia di Padova) ha adottato, il
29 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili   (I.C.I.),   le  aliquote  nella  misura  differenziata  in
relazione alla tipologia diversa degli immobili:
      abitazione principale: 5 per mille;
      terreni agricoli 5 per mille;
      altri fabbricati 6,5 per mille;
      aree fabbricabili: 7 per mille;
di  determinare  per  l'anno  2001 la detrazione annua per abitazione
principale ed assimilata in L. 230.000;

                        Comune di Sacrofano;

    Il  comune  di  SACROFANO  (provincia  di  Roma)  ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  approvare  per  l'anno 2001 la misura delle aliquote da applicare
per  la  determinazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili come
segue:
      Aliquota ordinaria: 7 per mille
      Aliquota  ridotta:  5 per mille, per le sole unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale;
di fissare la detrazione per abitazione principale a L. 200.000.

                    Comune di Sale delle Langhe;

Il  comune  di SALE DELLE LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato, il
30   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  mantenere per l'esercizio 2001 l'aliquota I.C.I. al sei per mille
per  gli  immobili destinati ad abitazione principale ed al sette per
mille  per  i  fabbricati  destinati  ad uso diverso dalla abitazione
principale.

                    Comune di Sambuca di Sicilia;

    Il  comune  di  SAMBUCA  DI  SICILIA  (provincia di Agrigento) ha
adottato,  il  13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come di seguito:
      a) abitazione principale: aliquota al 5 per mille
      b)  immobili  diversi dall'abitazione principale: aliquota al 6
per mille.

                  Comune di San Candido (Innichen);

    Il  comune  di  SAN  CANDIDO (INNICHEN) (provincia di Bolzano) ha
adottato,  il  30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  prevista  dall'art.  6  del  decreto  legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente:
      a) 5 per mille: aliquota ordinaria;
      b)  7  per  mille  per  gli  immobili aventi caratteristiche di
seconda  casa  ,  posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai
soggetti  indicati  nell'art.  18,  comma  1  del  T.U.  delle  leggi
regionali   concernenti   la  disciplina  dell'imposta  di  soggiorno
(D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L);
      c) 7 per mille per gli appartamenti vuoti;
      d) 5,3 per mille per la categoria altri fabbricati ;
2.  di  determinare per l'anno 2001 la detrazione dell'imposta dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto   passivo,   prevista   dall'art.  8  comma  2  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n, 504, come sostituito dall'art. 3,
comma  55  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 500.000 (Euro
258,23);

                   Comune di San Donato Milanese;

    Il  comune  di  SAN  DONATO  MILANESE  (provincia  di  Milano) ha
adottato,  il  12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di   confermare   anche  per  il  2001  la  disciplina  generale  per
l'applicazione dell'I.C.I. applicata nel 2000 e precisamente:
      a) di  fissare  l'aliquota  ordinaria  nella  misura  del 7 per
mille;
      b) di  stabilire  l'aliquota  agevolata  del 4 per mille per le
seguenti tipologie di immobili:
      immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4,
A5,  A6,  A7,  A8,  e  relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e
C/7), adibiti ad abitazione principale del contribuente.
      immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4,
A5,  A6,  A7,  A8,  e  relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e
C/7), concessi in uso gratuito al coniuge o a parenti ed affini entro
il 2 grado;
      immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4,
A5,  A6,  A7,  A8,  e  relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e
C/7),  nei  quali  siano  in  corso  lavori  di  ristrutturazione  in
conformita'   alle   vigenti   disposizioni   normative   in  materia
urbanistica;
      immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4,
A5,  A6,  A7,  A8, - e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e
C/7),  locati  a  titolo  di  abitazione  principale  alle condizioni
definite  dagli  accordi  locali  ai  sensi  della legge n. 431 del 9
dicembre 1998;
    In  particolare,  in  caso di proprieta' di piu' di due box (cat.
C/6),  fino a due di essi e' ammessa l'applicazione dell'aliquota del
4   per   mille   in  quanto  considerate  pertinenze  di  abitazione
principale, mentre ai rimanenti si applica l'aliquota ordinaria del 7
per mille;
      c) di  fissare  l'aliquota massima nella misura del 9 per mille
per  gli  immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3,
A4,  A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e
C/7),  per  i  quali  non  risultino  essere  registrati contratti di
locazione da almeno due anni;
      d) di  confermare  nella  misura  di  L.  300.000 la detrazione
spettante  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo,  rapportata  al  periodo dell'anno durante il
quale si potrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
decreto  legislativo  n. 504/1994 (come modificato dall'art. 3, comma
53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
      e) di  stabilire un aumento della detrazione a L. 400.000 per i
soggetti titolari di una unica unita' immobiliare ad uso di residenza
propria che si trovano nelle seguenti condizioni :
    disoccupati;
    lavoratori in cassa integrazione o mobilita';
    capofamiglia con limiti di reddito I.R.P.E.F. 2000 di:
    L. 21.315.000 per nuclei composti da una sola persona,
    L. 23.345.000 per nuclei composti da due persone,
    L. 25.375.000 per nuclei composti da tre persone,
    L. 27.405.000 per nuclei composti da quattro persone elevabile di
L. 2.000.000 per ogni componente in piu';
    soggetti  in  particolare  situazione di disagio socio-economico,
opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali ;
      f) di  stabilire un aumento della detrazione a L. 500.000 per i
soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni :
      contribuenti  con minori in affido, ai sensi della legge n. 184
del 4 maggio 1983;
      contribuenti   nel   cui   nucleo  familiare  sia  presente  un
componente,  portatore  di  handicap,  con  attestato  di invalidita'
civile non inferiore al 74%;
      contribuenti portatori di handicap con attestato di invalidita'
civile non inferiore al 74%;
      contribuenti   nel   cui   nucleo  familiare  sia  presente  un
convivente  anziano  non autosufficiente (non ricoverato in istituto)
con certificazione medica rilasciata dalla A.S.L.;
      soggetti   in  situazione  di  grave  disagio  socio-economico,
opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali;
      g) di  avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56,
della   legge  n.  662/1996,  considerando  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
      h) di  avvalersi  della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5,
della legge n. 449/1997, fissando al 4 per mille l'aliquota agevolata
a  favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di
unita'   immobiliari  inagibili  o  inabitabili,  ovvero  volti  alla
realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche  pertinenziali.
L'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
    (Omissis).

                   Comune di San Giovanni Gemini;

    Il  comune  di  SAN  GIOVANNI  GEMINI (provincia di Agrigento) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  2001,  nella  misura  del  6  per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.).

                 Comune di San Gregorio da Sassola;

    Il  comune  di  S.  GREGORIO  DA  SASSOLA  (provincia di Roma) ha
adottato,  il  21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
    1) di  stabilire le seguenti norme ordinamenti per l'applicazione
dell'I.C.I. - Aliquota comunale sugli immobili, in questo comune, con
effetto dal 1 gennaio 2001:
      a) aliquota  da  applicare  per  le  persone  fisiche  soggetti
passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad  abitazione  principale,  nonche'  per quelle locate con contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale:
6 per mille;
      b) aliquota  da  applicare  per  le  persone  fisiche  soggetti
passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni
che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente
punto 1: 6 per mille;
      c) aliquota  da  applicare  a  tutti i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;
      d) aliquota  da applicare ai soggetti passivi per gli immobili,
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 6 per
mille;
      e) aliquota  agevolata  per  gli  immobili posseduti da Enti ed
organismi  senza  scopo  di  lucro, che non rientrano nelle esenzioni
dall'imposta  previste  dall'art. 7  decreto legislativo n. 504/1992,
compresi nelle seguenti tipologie:
        organizzazioni  di  volontariato  di cui alla legge 11 agosto
1991,  n.  266,  iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per
mille;
        cooperative  sociali  di  cui  alla legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;
      f) aliquota  da  applicare  per  i  soggetti  passivi e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;
    2)  per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art. 5  del  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanta stabilito
dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
    3)  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta  per cento (50%) per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune  con  perizia  a  carico  del  proprietario, che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio  1968,  n.  15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data  d'inizio  delle  condizioni  che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
    4)  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L. 200.000  rapportate  al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per   abitazione   principale   s'intende   quella   nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le  disposizioni  di  cui  al  presente comma si applicano anche alle
unita'  immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie dei soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
    (Omissis).

                    Comune di San Gregorio Magno;

    Il  comune  di  SAN  GREGORIO  MAGNO  (provincia  di  Salerno) ha
adottato, il 18 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2001 nella misura del 4,5 per mille rapportato al valore degli
immobili;
2. confermare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000;
    (Omissis).

                         Comune di San Lupo;

    Il  comune  di  SAN LUPO (provincia di Benevento) ha adottato, il
23 novembre   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  per l'anno 2001, l'aliquota dell'Imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;
    (Omissis).

                  Comune di San Maurizio Canavese;

    Il  comune  di  SAN  MAURIZIO  CANAVESE  (provincia di Torino) ha
adottato,  il  18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  confermare  le  aliquote, approvate dalla Giunta comunale con
atto n. 213 del 4 dicembre 2000, dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
    abitazione principale: 4,9 per mille;
    altri  fabbricati,  aree  edificabili,  terreni agricoli: 6,6 per
mille;
2.  di confermare la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del decreto
legislativo  n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge
23 dicembre 1996 n. 662, nella misura di L. 200.000.
    (Omissis).

                      Comune di San Vero Milis;

    Il  comune di SAN VERO MILIS (provincia di Oristano) ha adottato,
il   13 dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno
2000 e piu' precisamente:
    5  per  mille  per  le  unita' imnmobiliari adibite ad abitazione
principale dei soggetti passivi;
    6  per  mille  per  le  aree edificabili e per le restanti unita'
immobiliari;
di  dare  atto  che  con precedente delibera commissariale n. 128 del
13 dicembre  2000,  divenuta urgente ed immediatamente eseguibile, e'
stata  confermata  la detrazione sull'I.C.I. per la prima casa pari a
L. 250.000.
    (Omissis).

                  Comune di Santa Maria La Carita';

    Il  comune  di  SANTA  MARIA  LA CARITA' (provincia di Napoli) ha
adottato,  il  21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. -
Imposta  comunale  sugli  immobili, in questo comune, con effetto dal
1 gennaio 2001;
    a) per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune,
per   le   unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale (6 per mille);
    b) per  tutti  i  soggetti  passivi e per tutti gli altri alloggi
posseduti locati e non (6,5 per mille);
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
3.  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accennata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la  data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al  comune, con raccomandata A/R la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
4.  l'aliquota  e'  stabilita  nella  misura  del  4 per mille per un
periodo  non  superiore  a  2 anni per i fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente  dell'attivita'  la  costruzione o l'applicazione di beni.
Per  beneficiare  dell'aliquota  agevolata  l'impresa deve effettuare
immediata  dichiarazione  al  comune  della data di ultimazione della
costruzione,  con  avviso  che  la  stessa e' destinata alla vendita.
Entro   15   giorni   dalla  cessione  dell'immobile  l'impresa  deve
comunicare  al  comune  i dati relativi agli acquirenti e la data del
contratto.  L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla
data  di  ultimazione  della  costruzione  a  quella del contratto di
vendita;
5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  per abitazione principale si
intende  quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo
di  proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari
dimorano abitualmente;
6.  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente;
7. (Omissis);
8.  di  dare  atto  che,  ai  sensi  e secondo comma dell'art. 58 del
decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446, per l'applicazione
dell'art. 9   del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  di  cui  all'art. 11  della  legge  n.  9/1963, soggette al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
    (Omissis).

                  Comune di Sant'Agata Li Battiati;

    Il  comune  di  SANT'AGATA  LI BATTIATI (provincia di Catania) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2001  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale degli immobili (ICI) nella misura del 4,75 per
mille  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, nella misura del 5,25 per mille per tutti gli altri
fabbricati  e  del  5  per mille per i terreni agricoli e per le aree
fabbricabili;
2.  di  concedere l'elevazione della detrazione dell'imposta comunale
sugli   immobili  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale,  con  esclusione  di  quelle  censite  in  catasto  nelle
categorie  A  1,  A  7, A 8, A 9, A 10, da L. 200.000 a L. 300.000 ai
soggetti  passivi;  i  cui  nuclei  familiari  non  possiedono  altri
immobili  in  tutto  il territorio nazionale ed estero, oltre la sola
unita'  abitativa,  ed il cui reddito complessivo per l'anno 2000 non
superi  L. 9.224.150  per  nucleo  familiare  di  un solo componente,
L. 12.000.000  per  nucleo familiare di due componenti, L. 16.000.000
per  nuclei  familiari  con  piu'  di  due  componenti.  Le  medesime
agevolazioni  con  le stesse limitazioni sono concesse agli anziani e
ai  disabili  residenti  in  istituti  di  ricovero o sanitari in via
permanente a condizione che l'abitazione non risulti locata;
3.  di  stabilire che per ottenere tale detrazione il contribuente e'
tenuto  a presentare al comune atto sostitutivo di notorieta' entro i
termini di scadenza del versamento della prima rata di acconto I.C.I.
(30  giugno  2001)  ovvero  entro  il  20  dicembre 2001 se l'atto di
proprieta'  e'  successivo  al  30  giugno  2001  (in  tutti  i  casi
l'agevolazione  sara'  rapportata  al  periodo  durante  il  quale si
protrae  il  possesso)  indicando  le generalita' complete, il codice
fiscale,  la  dimora  abituale  ed  il reddito complessivo del nucleo
familiare ed attestando:
    di  possedere  un  sola casa abitativa con l'eventuale pertinenza
(cantina,  box,  garage  etc.)  purche' queste ultime insistano nello
stesso immobile;
    che  nessun altro componente il proprio nucleo familiare possieda
altri immobili in Italia o all'estero;
    che  l'immobile  non sia classificato nelle categorie A 1, A 7, A
8,  A 9,  A 10, indicandone i dati di individuazione e di classamento
dell'immobile  e,  nel  caso non risultasse censito ma dichiarato, il
numero  di  protocollo  e  la  data  della  dichiarazione  nonche' la
percentuale di possesso.
    (Omissis).

                   Comune di Sant'Anna D'Alfaedo;

    Il  comune  di  SANT'ANNA  D'ALFAEDO  (provincia  di  Verona)  ha
adottato,  il  17 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  (omissis),  di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella
misura del 6 per mille;
2.   di  prevedere  la  detrazione  di  L. 200.000  per  l'abitazione
principale;
    (Omissis).

                    Comune di Sasso di Castalda;

    Il  comune  di  SASSO  DI  CASTALDA  (provincia  di  Potenza)  ha
adottato, il 27 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  stabilire  nella  misura  del 5 per mille l'aliquota dell'Imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per l'anno 2001 da applicarsi in
misura  unica a tutte le basi imponibili con detrazione di L. 300.000
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
    (Omissis).

                          Comune di Savoca;

Il comune di SAVOCA (provincia di Messina) ha adottato, il 9 novembre
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
    (Omissis).
determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I per l'anno 2001 nella misura
del  5  per  mille  sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e
delle  aree  edificabili  a  qualunque  uso  destinate,  ubicati  nel
territorio comunale;
fissare  la  detrazione da applicare per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale nella misura di L. 200.000;
    (Omissis).

                          Comune di Savona;

    Il comune di SAVONA ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di stabilire, (omissis), le aliquote relative all'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, nella seguente misura:
    a) 4  per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale da soggetti passivi, persone fisiche e soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa, residenti nel Comune e
per  le  unita'  immobiliari di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 6
del  regolamento comunale per la gestione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.);
    b) 2  per mille per le unita' immobiliari inagibili e inabitabili
oggetto di intervento di recupero ovvero per le unita' immobiliari di
interesse  artistico  architettonico  localizzate  nei centri storici
oggetto  di  interventi finalizzati al recupero, per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori;
    c) 3  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  che i proprietari
concedono  in  locazione  a  titolo  di  abitazione  principale  alle
condizioni  stabilite  dagli accordi stipulati in sede locale, fra le
organizzazioni  della  proprieta'  edilizia  e  le organizzazioni dei
conduttori  maggiormente  rappresentative,  per  la  definizione  dei
contratti-tipo di locazione;
    d) 7 per mille per le abitazioni non locate;
    e) 5 per mille per gli altri immobili;
    f) di   determinare  in  L. 250.000  l'importo  della  detrazione
spettante al soggetto passivo per l'abitazione principale;
    (Omissis).

                        Comune di Segonzano;

    Il  comune  di SEGONZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 28
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno 2001 come segue l'aliquota I.C.I. da
applicare su tutto il territorio comunale di Segonzano:
    aliquota I.C.I. unica 5,5 per mille;
    detrazione  dall'imposta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  di  L. 230.000 annue rapportate alla quota di
possesso  ed  al  periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione.
    (Omissis).

                    Comune di Selvazzano Dentro;

    Il comune di SELVAZZANO DENTRO (provincia di Padova) ha adottato,
il  15  novembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
    a) imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
      riduzione aliquota sulla prima casa al 4,5 per mille;
      esenzione   totale   dell'imposta  per  gli  immobili  dati  in
concessione  al  comune  e locati con canone concertato a famiglie di
sfrattati  e bisognosi ai sensi della legge n. 431/1997, per tutta la
durata del contratto;
      elevazione a L. 250.000 della detrazione d'imposta sulle unita'
immobiliari  adibite  ad abitazione principale, con conferma altresi'
dei  benefici  e delle ulteriori detrazioni approvate dal C.C. con la
deliberazione n. 70 in data 17 dicembre 1999;
      mantenimento  aliquota  sulle  aree  fabbricabili e sugli altri
immobili tassabili al 6,6 per mille;
      elevazione al 9 per mille della aliquota sugli alloggi sfitti;
      conferma dei valori commerciali attribuiti alle aree sottoposte
a tassazione come determinati con la propria precedente deliberazione
n. 389 del 15 dicembre 1999.
    (Omissis).

                         Comune di Semiana;

    Il  comune  di  SEMIANA  (provincia  di Pavia) ha adottato, il 23
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura
del  6,5  per  mille  e  la  detrazione prima casa nella misura di L.
200.000.
    (Omissis).

                         Comune di Seneghe;

    Il  comune  di SENEGHE (provincia di Oristano) ha adottato, il 28
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
aliquota abitazione posseduta a titolo principale 5 per mille;
aree fabbricabili 6 per mille;
altri fabbricati 6 per mille;
detrazione per abitazione posseduta a titolo principale L. 200.000.
Si  da'  atto  che  nel  territorio  del  comune di Seneghe i terreni
agricoli  sono  esenti,  ai sensi dell'art. 7, lettera H) del decreto
legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
    (Omissis).

                         Comune di Sennori;

    Il  comune  di  SENNORI (provincia di Sassari) ha adottato, il 23
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  fissare per l'anno 2001 le seguenti aliquote d'imposta con a loro
fianco segnata la detrazione concessa:
=====================================================================
     Destinazione ed uso dell'immobile      |Aliquota ICI|Detrazione
=====================================================================
Abitazione principale + pertinenze          |5 per mille |L. 200.000
---------------------------------------------------------------------
Abitazione utilizzata da soci di cooperative|            |
edlizie a proprietà indivisa                |5 per mille |L. 200.000
---------------------------------------------------------------------
Abitazione unica posseduta da cittadino     |            |
italiano residente all'estero a condizione  |            |
che non sia locata. Sono assimilati a tale  |            |
condizione i cittadini emigrati in altre    |            |
regioni.                                    |5 per mille |L. 200.000
---------------------------------------------------------------------
Alloggio regolarmente assegnato             |            |
dall'Istituto autonomo case popolari        |5 per mille |L. 200.000
---------------------------------------------------------------------
Abitazione di persona anziana o disabile    |            |
residente in casa di ricovero in via        |            |
permanente, a condizione che non sia locata |5 per mille |L. 200.000
---------------------------------------------------------------------
Abitazione concessa in uso gratuito dal     |            |
possessore ai parenti od affini fino al     |            |
secondo grado, oppure concessa in locazione |            |
con idoneo contratto registrato, a soggetto |            |
che la utilizza come prima casa             |5 per mille |non ammessa
---------------------------------------------------------------------
Altri fabbricati di qualsiasi categoria     |            |
catastale non classificabili nelle categorie|            |
precedenti                                  |6 per mille |non ammessa
    (Omissis).

                    Comune di Serralunga d'Alba;

    Il  comune di SERRALUNGA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato,
il  30  novembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I. con effetto per l'anno 2001 nella
misura  del  6  per  mille rapportata al valore di tutti gli immobili
calcolato ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.
di  confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le
abitazioni principali.
    (Omissis).

                  Comune di Silandro (Schlanders);

    Il  comune  di  SILANDRO  (SCHLANDERS)  (provincia di Bolzano) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
    (Omissis).
1.  in base all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 in vigore,
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 resta
nella misura del 4 per mille.
2. di fissare per l'anno 2001 l'importo della detrazione dell'imposta
per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale prevista
dall'art.  8 del decreto legislativo n. 504/1992 con L. 1.000.000. Di
dare  atto che questo aumento non si applica ai soggetti elencati nel
comma 4 dell'art. 8.
    (Omissis).

                          Comune di Sinio;

    Il  comune  di  SINIO  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato, il 2
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  per il 2001 l'aliquota I.C.I. e' fissata nella misura del 5,5 per
mille per tutti gli immobili indistintamente.
2.  per  il  2001 e' fissato in L. 200.000 la detrazione dall'imposta
per l'abitazione principale del soggetto passivo.
    (Omissis).

                         Comune di Siziano;

    Il  comune  di  SIZIANO  (provincia  di  Pavia) ha adottato, il 7
dicembre  2000  e  il  21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  adottare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili nella
misura del 6 per mille per l'anno 2001.
1.  di  modificare,  anche  per l'anno 2001, le detrazioni come sotto
precisato:
    detrazione L. 400.000 annua:
      reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e
derivante  esclusivamente  da  lavoro  dipendente  e/o da pensione da
lavoro  dipendente,  pari  a  L.  30.000.000  in  presenza  di nucleo
familiare composto da 1 o 2 persone;
      reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e
derivante  esclusivamente  da  lavoro  dipendente  e/o da pensione da
lavoro  dipendente,  pari  a  L.  39.000.000  in  presenza  di nucleo
familiare composto da 3 o 4 persone;
      non  possedere  altri  immobili,  oltre  l'eventuale pertinenza
dell'abitazione principale;
      valore  catastale  complessivo  dell'immobile  non  superiore a
L. 100.000.000;
      categoria catastale dell'abitazione A/3, A/4 o A/5;
      l'entita'  della detrazione dovra' essere rapportata alla quota
di possesso;     detrazione L. 500.000 annua:
      reddito familiare lordo, risultante dall'ultima dichiarazione e
derivante  esclusivamente  da  lavoro  dipendente  e/o da pensione da
lavoro  dipendente,  pari  a  L.  45.000.000  in  presenza  di nucleo
familiare con componenti uguali o superiori a 5;
      non  possedere  altri  immobili,  oltre  l'eventuale pertinenza
dell'abitazione principale;
      valore  catastale  complessivo  dell'immobile  non  superiore a
L. 100.000.000;
      categoria catastale dell'abitazione A/3, A/4 o A/5;
      l'entita'  della detrazione dovra' essere rapportata alla quota
di possesso.
2.  di  dare  atto  che  il  possesso  dei  requisiti sara' accertato
mediante  dichiarazione  sostitutiva da rendersi ai sensi dell'art. 4
della legge n. 15/1968;
3.  di  dare  atto  che  "pertinenza  all'abitazione  principale"  si
considerano  quei fabbricati previsti nell'art. 8 del regolamento per
l'imposta  comunale  sugli  immobili,  adottato  in  data odierna dal
consiglio comunale.
    (Omissis).

                         Comune di Soragna;

    Il  comune  di  SORAGNA  (provincia  di Parma) ha adottato, il 18
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale  sugli  Immobili  su  tutto il territorio comunale, ai sensi
dell'art.  6  del  decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504 e del
regolamento  comunale per l'applicazione dell'l.C.I, nella misura del
7 per mille, con esclusione degli immobili di cui ai punti 2 e 3;
2.  di  determinare  per  l'anno  2001,  ai  sensi  dell'art.  4, del
decreto-legge  n.  437  dell'8 agosto 1996, convertito nella legge 24
ottobre 1996, n. 556 degli articoli 8, 9, 10 del regolamento comunale
per  l'applicazione  dell'I.C.I.,  l'aliquota I.C.I. ridotta al 6 per
mille,  in  favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci
di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune,
per  le  unita'  immobiliari  elencate  agli  articoli  8, 9 e 10 del
predetto regolamento comunale sulla disciplina dell'l.C.I.
3.  di  determinare  per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 53,
della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, e dell'art. 2 della legge 9
dicembre  1998,  n.  431,  e  dell'art.  11, comma 3, del regolamento
comunale  suddetto,  per  gli  alloggi non locati e comunque tenuti a
disposizione, appartenenti al gruppo A:
    categorie  A/1  -  A/2  -  A/3  - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 una
aliquota  l.C.l  dell'8 per mille, da applicarsi secondo le modalita'
indicate  nel  predetto art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431;
    (Omissis).
5.  di  dare  atto  che  la  giunta  comunale non si e' avvalsa della
facolta'  di  cui  al  comma  5,  n.  3,  dell'art.  3 della legge n.
662/1996,  di  adottare  una  detrazione  oltre le L. 200.000, per le
abitazioni  principali  e  neppure una riduzione d'imposta per unita'
immobiliari  possedute  da  determinate categorie svantaggiate; fatta
eccezione per soggetti passivi che hanno nel proprio nucleo familiare
(con  iscrizione  anagrafica)  una o piu' persone di cui all'art. 433
del  C.C.  invalide  con totale o permanente inabilita' lavorativa, e
con  necessita'  di  assistenza continua, per i quali e' concessa una
detrazione di L. 300.000.
    (Omissis).

                     Comune di STELVIO (STILFS);

    Il comune di STELVIO (STILFS) (provincia di Bolzano) ha adottato,
il   31  ottobre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immoboli  prevista  dall'art.  6  del  decreto  legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504,  come sostituito dall'art. 3 comma 53 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modo seguente:
    a) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di seconda
casa  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione principale dai soggetti
indicati  nell'art.  18,  comma  1  del  T.  U. delle leggi regionali
concernenti  la  disciplina  dell'imposta  di  soggiorno (D.P.G.R. 23
dicembre 1982, n. 9/L);
    b)  7 per mille per alloggi non locati per un periodo superiore a
60  giorni  all'anno,  esclusi gli alloggi con camere ed appartamenti
per  ferie,  locati  secondo  le  modalita'  fissate  con decreto del
presidente della Giunta provinciale n. 32 del 27 agosto 1996;
    c) 4 per mille per tutti gli altri tipi di immobili.
2.  di  confermare  per  l'anno  2001  a  L.  450.000  la  detrazione
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
    (Omissis).

                        Comune di STRADELLA;

    Il  comune  di  STRADELLA  (provincia di Pavia) ha adottato, il 6
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2001  le aliquote I.C.I. nelle seguenti
misure:
    a) aliquota per l'abitazione principale: 5,25 per mille;
    b)  aliquota  per  tutti  gli  altri  fabbricati:  6,5  per mille
(aliquota ordinaria);
    c)  aliquota  per  i  terreni e aree fabbricabili: 6,50 per mille
(aliquota ordinaria);
    d) aliquota per gli alloggi non locati: 7 per mille;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
di  approvare  l'aumento  della  detrazione d'imposta da L. 200.000 a
L. 500.000  a  favore  dei  proprietari  o  titolari  del  diritto di
usufrutto,  uso  o  abitazione  appartenenti alle seguenti categorie:
pensionati,  familiari  a carico di pensionati, portatori di handicap
con  attestato  di  invalidita'  civile, anziani non autosufficienti,
disoccupati  per  almeno  6 mesi nell'anno 2000 regolarmente iscritti
nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o
in mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno 2000, per i quali il reddito
annuo  lordo  complessivo del nucleo familiare ai fini I.R.P.E.F. non
sia  superiore  a  L. 24.000.000 piu' L. 1.500.000 per ogni persona a
carico,  elevato  a  L.  3.000.000  qualora  la  persona a carico sia
portatrice di handicap;
di  approvare  l'aumento  della  detrazione d'imposta da L. 200.000 a
L. 500.000  a favore anche di famiglie, composte da almeno 3 persone,
con  reddito  da  lavoro  dipendente  annuo lordo complessivo ai fini
I.R.P.E.F.   non  superiore  a  L.  35.000.000.  Tale  reddito  sara'
incrementato  di L. 2.000.000 per ogni persona a carico, elevato a L.
3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;
    di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per
l'abitazione  principale  i  proprietari  o  i titolari di diritto di
usufrutto,  uso  o  abitazione,  qualora  essi o altri componenti del
nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto,
uso  o  abitazione  su  altri immobili (terreni - box - fabbricati) o
quote d'immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione
principale) siti su tutto il territorio nazionale;
di  escludere  comunque  dalla  maggiore  detrazione  tutte le unita'
immobiliari classificate in Catasto come A/1-A/7-A/8-A/9;
di  fissare  dal 2 maggio al 30 giugno 2001 il periodo entro il quale
gli  interessati  dovranno  presentare  l'istanza  di  aumento  della
detrazione. Il termine e' da intendersi perentorio, pena la decadenza
del  beneficio per l'anno 2001. In caso di acquisto del fabbricato in
data  successiva al 30 giugno 2001 l'istanza potra' essere presentata
dal 2 al 20 dicembre 2001. Le istanze con la relativa documentazione,
dovranno  essere  presentate  all'ufficio  protocollo  del  comune di
Stradella,  oppure  inoltrate  a  mezzo raccomandata, entro i termini
previsti;
di  accogliere  le  istanze  con riserva, al fine di poter provvedere
entro   il  31  dicembre  del  terzo  anno  successivo  a  quello  di
presentazione, alla eventuale motivata rettifica.
    (Omissis).

                        Comune di STRAMBINO;

    Il  comune  di  STRAMBINO  (provincia  di  Torino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2001 nelle seguenti misure:
    5,3 per mille per l'abitazione principale
    6 per mille per tutti gli altri immobili.
    (Omissis).

                         Comune di SUCCIVO;

    Il  comune  di  SUCCIVO (provincia di Caserta) ha adottato, il 27
ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  per  2001  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili nelle sottosegnate misure:
    aliquota ordinaria nel 6,5 per mille;
    aliquota  alloggi  adibiti  ad abitazione principale nella misura
del 5 per mille;
    importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura
di L. 250.000.
    (Omissis).

                         Comune di SUMMONTE;

    Il  comune di SUMMONTE (provincia di Avellino) ha adottato, il 30
ottobre  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2001  nella  misura  del  7  per  mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre  1992  n.  504,  cosi'  come modificato dall'art. 53 comma 3
della legge n. 662/1996.
    (Omissis).

                          Comune di TEORA;

    Il  comune  di  TEORA  (provincia di Avellino) ha adottato, il 19
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
ha  determinato  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5
per mille rapportato al valore degli immobili.
    (Omissis).

Comune di Termeno sulla strada del Vino (Tramin an der WeinStrasse);

    Il  comune  di  TERMENO  SULLA  STRADA  DEL  VINO  (TRAMIN AN DER
WEINSTRASSE) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 dicembre 2000,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  confermare  il contenuto della deliberazione consiliare n. 72
del 29 dicembre 1999;
2.  il  regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli
immobili e' il seguente:
    a) l'aliquota  viene determinata nella misura minima prevista per
legge  del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della
loro destinazione;
    b) la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3 del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma  55  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, rimane determinata
fino  a  concorrenza  dell'imposta  dovuta  per la unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo, compreso le
pertinenze.
    (Omissis).

                        Comune di Torreglia;

    Il  comune  di  TORREGLIA (provincia di Padova) ha adottato, l'11
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.   di  determinare  per  l'anno  2001  due  aliquote  diversificate
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che saranno applicate come
segue:
    del 5 per mille - aliquota da applicare sul valore degli immobili
adibiti ad abitazione principale;
    del  6  per  mille  - aliquota da applicare agli immobili diversi
dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
2.  di stabilire a valere per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 8, comma
3  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, cosi' come
modificato  dall'art. 3,  comma  55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  l'aumento  della detrazione I.C.I. per le abitazioni principali
da L. 200.000. a L. 500.000 per le seguenti casistiche:
    per  tutti  i soggetti passivi di imposta comunale sugli immobili
che  abbiano  compiuto  65 anni, che siano proprietari esclusivamente
dell'abitazione   principale   ed   eventualmente  di  garage  e  che
appartengano  ad  un  nucleo  familiare  il  cui  reddito presenti le
seguenti  caratteristiche:  reddito  netto  massimo  di L. 20.000.000
considerando  per reddito netto il reddito effettivamente disponibile
partendo  dal  reddito  lordo  meno  ritenute  e  trattenute, meno L.
1.000.000  per  il  primo figlio a carico e L. 2.000.000 per ciascuno
dei successivi figli a carico;
    ai   soggetti   passivi   d'imposta   comunale   sugli  immobili,
proprietari  esclusivamente dell'abitazione principale, assistiti dal
comune in via continuativa;
    ai  soggetti  passivi  proprietari esclusivamente dell'abitazione
principale  nel  cui  nucleo  familiare  vi  sia almeno un componente
portatore  di  handicap permanente o invalidita' permanente superiore
al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorita'.
3.  di  dare  atto  che la predetta maggiore detrazione soggiace alle
stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L. 200.000;
4. di dare atto che il contribuente dovra' opportunamente documentare
che ricorrono le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione
disposta,    presentando    apposita    richiesta   integrata   dalla
dichiarazione  dei  redditi  2001,  relativa  all'anno  2000 entro il
termine  del  30 giugno  2001.  I  competenti uffici comunali saranno
incaricati di disporre gli opportuni accertamenti.
5. di applicare l'aliquota ridotta del 5% alle pertinenze (quali box,
cantina  ecc.),  dell'abitazione  principale  anche  nella ipotesi di
accatastamento  non  unitario  con  attribuzione di rendita catastale
separata.
    (Omissis).

                        Comune di Transacqua;

    Il  comune di TRANSACQUA (provincia di Trento) ha adottato, il 21
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella
misura  del  4  per  mille,  ad  eccezione  delle unita' immobiliari,
appartenenti  alla  categoria catastale A, non costituenti abitazione
principale, per le quali si applica l'aliquota del 5 per mille;
2.  di  stabilire  per l'anno 2001 la detrazione I.C.I. per le unita'
immobiliari    adibite    ad   abitazione   principale   nell'importo
corrispondente all'imposta dovuta.
    (Omissis).

                        Comune di Trasaghis;

    Il  comune  di  TRASAGHIS  (provincia  di  Udine)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota
relativa   all'imposta   comunale   sugli   immobili,   tenuto  conto
dell'ammontare  minimo  della  detrazione prevista per legge a favore
delle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale.
    (Omissis).

                       Comune di Travagliato;

    Il  comune  di TRAVAGLIATO (provincia di Brescia) ha adottato, il
28   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  determinare  l'aliquota  dell'I.C.I. per l'anno 2001 nella misura
del 5 per mille;
2. determinare le seguenti diversificazioni tariffarie:
    a) l'aliquota  per  gli  immobili  non  occupati e non rientranti
nella  fattispecie  di  cui  all'art. 19  (fabbricati  inagibili) del
regolamento comunale e' fissata nella misura del 6 per mille;
    b) l'aliquota  per  i  fabbricati  di  cui  all'art. 17  comma  4
(fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e
alienazione  di  immobili)  del regolamento comunale e' fissata nella
misura del 4 per mille;
    c) l'aliquota  per  gli immobili posseduti dagli enti senza scopo
di  lucro,  di  cui  all'art. 17 comma 1 del regolamento comunale, e'
fissata nella misura del 4 per mille;
3.  di  determinare  il  seguente  schema  di  detrazione  per unita'
immobiliari  adibite  ad abitazione principale (con rendite catastali
fino a L. 1.500.000):

    A/2 - Abitazioni di tipo civile        L. 250.000
    A/3 - Abitazioni di tipo economico         "
    A/4 - Abitazioni di tipo popolare          "
    A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare     "
    A/6 - Abitazioni di tipo rurale            "
    A/1 - Abitazione di tipo signorile     L. 240.000
    A/7 - Abitazioni in villini                "
4)  di dare atto che si applicano all'I.C.I., per quanto compatibili,
le esenzioni e le agevolazioni fiscali di cui al regolamento apposito
adottato   con   deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  81  del
28 dicembre 1998;
    (Omissis).

                        Comune di Trofarello;

    Il  comune  di  TROFARELLO  (provincia  di Torino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote:
    terreni agricoli: 6 per mille;
    abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille;
    aree fabbricabili: 7 per mille;
    altri  fabbricati  non  appartenenti alle precedenti tipologie: 7
per mille.
2.  di  mantenere inalterata la detrazione di L. 300.000 per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo,
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' o usufrutto
tenuta  a disposizione da anziani o disabili residenti in istituti di
ricovero  o  sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
4.  di  stabilire  in  L.  500.000 la detrazione spettante all'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o usufrutto tenuta a
disposizione  da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero
o  sanitari,  a  seguito  di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata.
    (Omissis).

                           Comune di Tufo;

    Il comune di TUFO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  stabilire  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  I.C.I. nella misura ordinaria del 6 per mille; nella misura
del  5,5  per mille per abitazione principale e pertinenze a servizio
della   stessa;  nella  misura  del  5  per  mille  per  l'abitazione
principale  per  anziani  e  disabili  (art. 3,  comma 56 della legge
23 dicembre  1996,  n.  662);  nella  misura del 5,5 per mille per le
abitazioni  locate  utilizzate  come abitazioni principali da parenti
fino  al  secondo grado; nella misura del 7 per mille per gli alloggi
non locati.
    (Omissis).

                     Comune di Valle Lomellina;

    Il comune di VALLE LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il
18   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura
del  6  per  mille  e  la  detrazione  primaa casa nella misura di L.
200.000;
    (Omissis).

                         Comune di Valsolda;

    Il  comune  di  VALSOLDA  (provincia  di  Como) ha adottato il 14
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  in applicazione delle disposizioni normative di
cui  all'art. 6  del  decreto  legislativo  504/1992  e  per tutte le
motivazioni  meglio  descritte  in narrativa, l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili,  per  l'anno 2001, e' determinata nel modo
seguente:
    prima casa 5,5 per mille;
    seconda casa ed altri immobili 6 per mille;
    terreni edificabili 5,5 per mille;
    detrazione prima casa L. 225.000;
    (Omissis).

                          Comune di Varsi;

    Il comune di VARSI (provincia di Parma) ha adottato l'11 dicembre
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
    (Omissis).
di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno
2001  nella  misura  del  6  per  mille, lasciando pure inalterata la
detrazione  per  l'abitazione principale, gia' stabilita per legge in
L.  200.000,  agli effetti, rispettivamente, degli articoli 6 e 8 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.   504  e  successive
modificazioni istitutivo del tributo.
    (Omissis).

                        Comune di Ventotene;

    Il  comune  di  VENTOTENE  (provincia  di  Latina) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
determinare,  per  l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata
nel comune di Ventotene (Latina) nella misura unica del 6 per mille.
    (Omissis).

                         Comune di Vernante;

    Il  comune  di  VERNANTE  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 7
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  che  l'aliquota  dell'I.C.I.  in questo comune con
effetto dal 1 gennaio 2001 sara' applicata nelle seguenti misure:
    a) aliquota   da   applicare   alle  unita'  immobiliari  adibite
direttamente ad abitazione principale: 6 per mille;
    b) aliquota da applicare a tutte le rimanenti unita' immobiliari:
6,3 per mille;
    (Omissis).
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto passivo sono detratte a concorrenza del suo
ammontare L. 300.000.
    (Omissis).