(all. 3 - art. 1)
                          Comune di Veroli;

    Il  comune  di VEROLI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 22
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili  cosi'  come applicate per l'anno 2000 qui di seguito
indicate:
    aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali;
    aliquota del 6,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta
all'abitazione principale;
2.  di  confermare  in  L.  200.000  l'importo  della  detrazione per
l'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale;  3.  di
confermare  le agevolazioni relative alle pertinenze delle abitazioni
principali gia' stabilite dal regolamento comunale per l'applicazione
dell'I.C.I.  approvato  con  atto consiliare n. 91/1998 e n. 3/1999 e
piu' precisamente le seguenti agevolazioni:
    agli  effetti  dell'applicazione delle agevolazioni in materia di
imposta comunale sugli immobili, ex art. 59, comma 1, lettera d), del
decreto  legislativo  n.  446/1997,  si  considerano parte integrante
dell'abitazione  principale le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte  in catasto, quali esamplificativamente e non limitatamente,
le  cantine,  i box, i posti macchina coperti e scoperti a condizione
che  vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale
e  l'utilizzo  della  pertinenza  avvenga da parte del proprietario o
titolare del diritto reale di godimento;
    e'  considerata  abitazione  principale  per  espressa previsione
legislativa l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede
a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento
o  in  qualita'  di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano
abitualmente,  ai  sensi  del  secondo  comma dell'art. 43 del codice
civile;  l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta'
indivisa,  adibita  a  dimora abituale come sopra indicato, del socio
assegnatario;   l'alloggio   regolarmente   assegnato   dall'istituto
autonomo case popolari; l'unita' immobiliare posseduta nel territorio
del  comune  a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto da cittadino
italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che
non risulti locata;
    ai  fini  dell'aliquota  ridotta  e/o della detrazione d'imposta,
sono  equiparate  all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8,
comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:
      a)  l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano o disabile che trasferisce la residenza presso
un   istituto   di  ricovero  o  sanitario,  a  seguito  di  ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
      b)  l'abitazione  locata,  con contratto registrato, a soggetto
che  la  utilizza  come  dimora  abituale,  ai sensi del citato comma
secondo dell'art. 43 del codice civile;
      c)  l'abitazione  concessa  in  uso  gratuito a parenti fino al
terzo  grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale
loro abitazione principale;
      d)  due  o  piu'  unita'  immobiliari contigue, occupate ad uso
abitazione  del  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato che e' stata presentata all'UTE competente regolare
richiesta  di  variazione  ai  fini dell'unificazione catastale delle
unita'   immobiliari   medesime.   In   tale   caso,  l'equiparazione
all'abitazione  principale  decorre  dalla stessa data in cui risulta
essere   stata   presentata   la   richiesta  di  variazione  all'UTE
competente;
      e) l'abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere
in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare
risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai componenti il
nucleo familiare dello stesso, secondo le risultanze anagrafiche.
    Il  soggetto  interessato  puo'  attestare  la  sussistenza delle
condizioni  di  diritto  e  di  fatto,  richieste  per  la  fruizione
dell'aliquota    ridotta    e/o    detrazione    d'imposta   relative
all'abitazione  principale,  anche mediante dichiarazione sostitutiva
e/o autocertificazione.     (Omissis).

                      Comune di Vico nel Lazio;

    Il comune di VICO NEL LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato,
il 30 ottobre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  2001  nella  misura  unica  del 5 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
comunali (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504.
    (Omissis).

                      Comune di Villa Carcina;

    Il  comune di VILLA CARCINA (provincia di Brescia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2001 le seguenti aliquote differenziate
dell'imposta comunale sugli immobili:
    a)  aliquota  ordinaria  pari  al  6,5 per mille per gli immobili
diversi dall'abitazione principale;
    b)  aliquota  ridotta  al 5 per mille per l'abitazione principale
dei residenti;
di  determinare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  in L.
200.000;  (omissis)  e  ritenuto di aumentare, (omissis), l'ulteriore
detrazione  a  L. 150.000,  se  l'immobile ha un valore catastale non
superiore  a  L. 95.000.000  ai  cittadini  che  presentino  apposita
domanda  e  siano  in possesso d'entrambi i requisiti sotto elencati:
    1)   proprietari   della  sola  casa  di  abitazione  principale,
classificati   esclusivamente   in   una   delle  seguenti  categorie
catastali: A2, A3, A4, A5, A6, A7, limitatamente alla classe prima, e
sue  pertinenze,  come  definite  dall'art. 8 del vigente regolamento
comunale (I.C.I.);
    2)  possessori  del  reddito  familiare  anno  2000,  determinato
secondo  i  criteri  stabiliti  nel  regolamento  ISEE  approvato dal
consiglio  comunale  e  successive  modificazioni  come  da  seguente
tabella:
=====================================================================
  Numero componenti nucleo familiare   |  Parametro   |     ISEE
=====================================================================
                   1                   |     1,00     |  16.500.000
                   2                   |     1,57     |  25.905.000
                   3                   |     2,04     |  33.660.000
                   4                   |     2,46     |  40.590.000
                   5                   |     2,85     |  47.025.000
    La  richiesta  di  maggiore  detrazione va presentata su appositi
modelli entro il 15 giugno 2001, all'ufficio tributi, unitamente alla
documentazione  prevista  dalla  normativa e dai regolamenti comunali
per l'accesso ai servizi.
    (Omissis).

                     Comune di Villa del Bosco;

    Il  comune  di VILLA DEL BOSCO (provincia di Biella) ha adottato,
il 30 novembre   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
per  l'anno  2001  di confermare l'aliquota stabilita per l'anno 2000
pari al 5 per mille;
di determinare le detrazioni nella misura minima di L. 200.000.
    (Omissis).

                Comune di Villanova di Camposampiero;

    Il  comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (provincia di Padova) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
    (Omissis).
1.  di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 2001 nella
misura del 5,5 per mille, (omissis);
2.  di prevedere la detrazione sulla prima abitazione nella misura di
L. 200.000 per l'anno d'imposta 2001.
    (Omissis).

                    Comune di Villar S. Costanzo;

    Il comune di VILLAR S. COSTANZO (provincia di Cuneo) ha adottato,
il 21 dicembre   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  stabilire  nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per l'anno 2001 da applicarsi in
misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare in L. 200.000
la detrazione per l'abitazione principale.
    (Omissis).

                         Comune di Vitulano;

    Il  comune  di  VITULANO  (provincia di Benevento) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
di  fissare  nella  misura  del 5 per mille per tutte le categorie di
immobili,  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.)
per  l'anno 2001 da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale ai
sensi dell'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
    (Omissis).

                     Comune di Zafferana Etnea;

    Il  comune di ZAFFERANA ETNEA (provincia di Catania) ha adottato,
il 6 dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
3.  stabilire  le  aliquote  e  detrazioni  I.C.I.,  per  l'esercizio
finanziario 2001, nella misura in vigore per l'anno 2000 e cioe':
    5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
    6 per mille quale aliquota ordinaria;
    L. 200.000 quale detrazione per l'abitazione principale;
4.  stabilire  le agevolazioni sulla detrazione per le categorie piu'
svantaggiate,    disponendo    che:        l'agevolazione    consiste
nell'elevazione  della detrazione a L. 300.000 per l'unica abitazione
principale  e  sue  pertinenze,  a  condizione che l'immobile risulti
classificato  fra  le  categorie  A/2, A/3, A/4, A/5, e le pertinenze
appartengono  alle  categorie  catastali  C/2  e C/6 ed in numero non
superiore ad una delle due categorie, anche se distintamente iscritte
in   catasto  e  sussista  rapporto  pertinenziale  con  l'abitazione
principale.
    Della  predetta  agevolazione  possono  beneficiare  solamente  i
contribuenti  residenti nel comune appartenenti ad una delle seguenti
categorie:
A) categorie di soggetti economicamente e socialmente disagiati:
    contribuenti  residenti  nel  comune  che  versino  in motivate e
documentate  situazioni di particolare disagio economico e sociale ed
esclusivamente   determinate  dalla  presenza  di  almeno  una  delle
seguenti situazioni familiari:
      a)  presenza  di  un  nucleo familiare composto da un minimo di
quattro componenti;
      b)  presenza nel nucleo familiare di un componente portatore di
handicap accertato;
      c)   presenza   nel   nucleo   familiare   di   un   componente
tossicodipendente    accertato    dall'ufficio    SERT    dell'A.S.L.
territorialmente competente;
      d) presenza nel nucleo familiare di un soggetto anziano di eta'
superiore ad anni sessantacinque.
    Le  particolari  situazioni di disagio economico e sociale devono
essere  suffragate dai necessari accertamenti operati dall'ufficio di
solidarieta'  sociale  e  dalle  informative  prodotte dal comando di
polizia municipale.
    Per  tutte  le  situazioni  deve  essere dimostrato, comunque, il
possesso  di  un reddito complessivo del nucleo familiare convivente,
riferito  all'anno  finanziario precedente, salvo che per l'anno 2001
per  il  quale il reddito di riferimento sara' quello dell'anno 1999,
non  superiore  al  reddito  massimo, fissato con i criteri di cui al
decreto  legislativo  n.  109/1998  (I.S.E.),  per l'esenzione totale
dalla   partecipazione   onerosa  ai  servizi  socio-assistenziali  e
determinato  secondo  i  parametri  di  cui al D.P.R.S. del 19 giugno
2000, art. 6 (I.S.E. non superiore a L. 25.000.000);
B)  categorie  di  soggetti  anziani:      contribuenti residenti nel
comune  che  nel  corso  dell'anno  solare  precedente  abbiano  gia'
compiuto   il  sessantacinquesimo  anno  di  eta'  e  che  nel  corso
dell'esercizio  finanziario precedente, salvo che per l'anno 2001 per
il  quale  il  reddito  di  riferimento  sara' quello dell'anno 1999,
abbiano usufruito unicamente, escluso il reddito derivante da terreni
e  fabbricati,  di  un  reddito  da pensione non superiore alla somma
complessiva di L. 9.500.000 annue lorde.
    In  caso  di  contitolarita'  dell'unita'  immobiliare  in capo a
contribuenti  coniugi  non  legalmente ed effettivamente separati, il
requisito del sessantacinquesimo anno di eta' dev'essere posseduto da
almeno uno dei coniugi contitolari.
    In presenza di tutti i requisiti di cui sopra, il beneficio della
detrazione di L. 300.000, si estende ad entrambi i contitolari, nella
proporzione del rispettivo possesso nell'anno di riferimento;
5.  stabilire che gli interessati, per beneficiare dell'agevolazione,
dovranno produrre apposita istanza documentata da presentare entro il
termine  del  30  settembre  di  ciascun  anno  a  valere  per l'anno
successivo  fatta  eccezione  del  primo  anno di applicazione il cui
termine di scadenza e' stabilito al 28 febbraio 2001, a valere per lo
stesso  anno.      Per  l'anno  2001 il reddito di riferimento per le
categorie A e B e' quello del 1999.
    (Omissis).