Comune di Veroli; Il comune di VEROLI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come applicate per l'anno 2000 qui di seguito indicate: aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali; aliquota del 6,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di confermare le agevolazioni relative alle pertinenze delle abitazioni principali gia' stabilite dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con atto consiliare n. 91/1998 e n. 3/1999 e piu' precisamente le seguenti agevolazioni: agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, ex art. 59, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 446/1997, si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, quali esamplificativamente e non limitatamente, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti a condizione che vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo della pertinenza avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento; e' considerata abitazione principale per espressa previsione legislativa l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente, ai sensi del secondo comma dell'art. 43 del codice civile; l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale come sopra indicato, del socio assegnatario; l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari; l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992: a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che trasferisce la residenza presso un istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale, ai sensi del citato comma secondo dell'art. 43 del codice civile; c) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; d) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione del contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE competente regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' immobiliari medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione all'UTE competente; e) l'abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai componenti il nucleo familiare dello stesso, secondo le risultanze anagrafiche. Il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta e/o detrazione d'imposta relative all'abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva e/o autocertificazione. (Omissis). Comune di Vico nel Lazio; Il comune di VICO NEL LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili comunali (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). Comune di Villa Carcina; Il comune di VILLA CARCINA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota ordinaria pari al 6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; b) aliquota ridotta al 5 per mille per l'abitazione principale dei residenti; di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; (omissis) e ritenuto di aumentare, (omissis), l'ulteriore detrazione a L. 150.000, se l'immobile ha un valore catastale non superiore a L. 95.000.000 ai cittadini che presentino apposita domanda e siano in possesso d'entrambi i requisiti sotto elencati: 1) proprietari della sola casa di abitazione principale, classificati esclusivamente in una delle seguenti categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6, A7, limitatamente alla classe prima, e sue pertinenze, come definite dall'art. 8 del vigente regolamento comunale (I.C.I.); 2) possessori del reddito familiare anno 2000, determinato secondo i criteri stabiliti nel regolamento ISEE approvato dal consiglio comunale e successive modificazioni come da seguente tabella: ===================================================================== Numero componenti nucleo familiare | Parametro | ISEE ===================================================================== 1 | 1,00 | 16.500.000 2 | 1,57 | 25.905.000 3 | 2,04 | 33.660.000 4 | 2,46 | 40.590.000 5 | 2,85 | 47.025.000 La richiesta di maggiore detrazione va presentata su appositi modelli entro il 15 giugno 2001, all'ufficio tributi, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa e dai regolamenti comunali per l'accesso ai servizi. (Omissis). Comune di Villa del Bosco; Il comune di VILLA DEL BOSCO (provincia di Biella) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). per l'anno 2001 di confermare l'aliquota stabilita per l'anno 2000 pari al 5 per mille; di determinare le detrazioni nella misura minima di L. 200.000. (Omissis). Comune di Villanova di Camposampiero; Il comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 2001 nella misura del 5,5 per mille, (omissis); 2. di prevedere la detrazione sulla prima abitazione nella misura di L. 200.000 per l'anno d'imposta 2001. (Omissis). Comune di Villar S. Costanzo; Il comune di VILLAR S. COSTANZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). Comune di Vitulano; Il comune di VITULANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare nella misura del 5 per mille per tutte le categorie di immobili, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). Comune di Zafferana Etnea; Il comune di ZAFFERANA ETNEA (provincia di Catania) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 3. stabilire le aliquote e detrazioni I.C.I., per l'esercizio finanziario 2001, nella misura in vigore per l'anno 2000 e cioe': 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze; 6 per mille quale aliquota ordinaria; L. 200.000 quale detrazione per l'abitazione principale; 4. stabilire le agevolazioni sulla detrazione per le categorie piu' svantaggiate, disponendo che: l'agevolazione consiste nell'elevazione della detrazione a L. 300.000 per l'unica abitazione principale e sue pertinenze, a condizione che l'immobile risulti classificato fra le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, e le pertinenze appartengono alle categorie catastali C/2 e C/6 ed in numero non superiore ad una delle due categorie, anche se distintamente iscritte in catasto e sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione principale. Della predetta agevolazione possono beneficiare solamente i contribuenti residenti nel comune appartenenti ad una delle seguenti categorie: A) categorie di soggetti economicamente e socialmente disagiati: contribuenti residenti nel comune che versino in motivate e documentate situazioni di particolare disagio economico e sociale ed esclusivamente determinate dalla presenza di almeno una delle seguenti situazioni familiari: a) presenza di un nucleo familiare composto da un minimo di quattro componenti; b) presenza nel nucleo familiare di un componente portatore di handicap accertato; c) presenza nel nucleo familiare di un componente tossicodipendente accertato dall'ufficio SERT dell'A.S.L. territorialmente competente; d) presenza nel nucleo familiare di un soggetto anziano di eta' superiore ad anni sessantacinque. Le particolari situazioni di disagio economico e sociale devono essere suffragate dai necessari accertamenti operati dall'ufficio di solidarieta' sociale e dalle informative prodotte dal comando di polizia municipale. Per tutte le situazioni deve essere dimostrato, comunque, il possesso di un reddito complessivo del nucleo familiare convivente, riferito all'anno finanziario precedente, salvo che per l'anno 2001 per il quale il reddito di riferimento sara' quello dell'anno 1999, non superiore al reddito massimo, fissato con i criteri di cui al decreto legislativo n. 109/1998 (I.S.E.), per l'esenzione totale dalla partecipazione onerosa ai servizi socio-assistenziali e determinato secondo i parametri di cui al D.P.R.S. del 19 giugno 2000, art. 6 (I.S.E. non superiore a L. 25.000.000); B) categorie di soggetti anziani: contribuenti residenti nel comune che nel corso dell'anno solare precedente abbiano gia' compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che nel corso dell'esercizio finanziario precedente, salvo che per l'anno 2001 per il quale il reddito di riferimento sara' quello dell'anno 1999, abbiano usufruito unicamente, escluso il reddito derivante da terreni e fabbricati, di un reddito da pensione non superiore alla somma complessiva di L. 9.500.000 annue lorde. In caso di contitolarita' dell'unita' immobiliare in capo a contribuenti coniugi non legalmente ed effettivamente separati, il requisito del sessantacinquesimo anno di eta' dev'essere posseduto da almeno uno dei coniugi contitolari. In presenza di tutti i requisiti di cui sopra, il beneficio della detrazione di L. 300.000, si estende ad entrambi i contitolari, nella proporzione del rispettivo possesso nell'anno di riferimento; 5. stabilire che gli interessati, per beneficiare dell'agevolazione, dovranno produrre apposita istanza documentata da presentare entro il termine del 30 settembre di ciascun anno a valere per l'anno successivo fatta eccezione del primo anno di applicazione il cui termine di scadenza e' stabilito al 28 febbraio 2001, a valere per lo stesso anno. Per l'anno 2001 il reddito di riferimento per le categorie A e B e' quello del 1999. (Omissis).