Art. 17. Consiglio di amministrazione Introduzione di nuova disciplina in materia di firma e rappresentanza sociale: a) sottoscrizione di documenti e corrispondenza con riproduzione meccanica della firma, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione; b) rappresentanza della societa', nelle assemblee di altre societa' od enti, anche esercitata singolarmente (oltre che in via congiunta) da parte dei membri del consiglio di amministrazione all'uopo designati; c) dichiarazione di conformita' all'originale degli atti e documenti sociali di fronte ai terzi: modalita'. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2001 Il presidente: Manghetti