Art. 17.
                    Consiglio di amministrazione
  Introduzione   di   nuova   disciplina   in   materia  di  firma  e
rappresentanza sociale:
    a) sottoscrizione  di documenti e corrispondenza con riproduzione
meccanica   della  firma,  previa  autorizzazione  del  consiglio  di
amministrazione;
    b) rappresentanza   della  societa',  nelle  assemblee  di  altre
societa'  od  enti,  anche esercitata singolarmente (oltre che in via
congiunta)  da  parte  dei  membri  del  consiglio di amministrazione
all'uopo designati;
    c) dichiarazione   di  conformita'  all'originale  degli  atti  e
documenti sociali di fronte ai terzi: modalita'.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 marzo 2001
                                             Il presidente: Manghetti