Art. 5.
               Capitale sociale, azioni, obbligazioni
  Facolta' del consiglio di amministrazione in materia di aumento del
capitale  sociale, ex art. 2443 del codice civile, "nuova delega agli
amministratori,  sostitutiva  di  quella  conferita con deliberazione
assembleare  del  30 ottobre  1998,  in  conseguenza dell'aumento del
capitale  sociale  deliberato, da ultimo, in data 26 gennaio 2001, da
lire  24  miliardi  a  lire  31 miliardi, da eseguirsi, quale termine
ultimo, entro il 30 giugno 2001":
    a) determinazione      dell'ammontare     massimo     complessivo
dell'aumento: L. 50.000.000.000 (in luogo del precedente "... da lire
21 miliardi a lire 50 miliardi....");
    b) determinazione  del periodo massimo temporale per l'esecuzione
dell'aumento:  "....  cinque anni dalla data del 26 gennaio 2001 ..."
(in luogo del precedente "... dalla data del 30 ottobre 1998.");
    c) facolta'  attribuite  al consiglio di amministrazione, ex novo
"in connessione alla delega di cui sopra, finalizzata all'aumento del
capitale  sociale":  determinazione  delle  condizioni, dei termini e
delle  modalita' delle operazioni, fissazione della data di godimento
e dell'eventuale sovrapprezzo;