Art. 5. Capitale sociale, azioni, obbligazioni Facolta' del consiglio di amministrazione in materia di aumento del capitale sociale, ex art. 2443 del codice civile, "nuova delega agli amministratori, sostitutiva di quella conferita con deliberazione assembleare del 30 ottobre 1998, in conseguenza dell'aumento del capitale sociale deliberato, da ultimo, in data 26 gennaio 2001, da lire 24 miliardi a lire 31 miliardi, da eseguirsi, quale termine ultimo, entro il 30 giugno 2001": a) determinazione dell'ammontare massimo complessivo dell'aumento: L. 50.000.000.000 (in luogo del precedente "... da lire 21 miliardi a lire 50 miliardi...."); b) determinazione del periodo massimo temporale per l'esecuzione dell'aumento: ".... cinque anni dalla data del 26 gennaio 2001 ..." (in luogo del precedente "... dalla data del 30 ottobre 1998."); c) facolta' attribuite al consiglio di amministrazione, ex novo "in connessione alla delega di cui sopra, finalizzata all'aumento del capitale sociale": determinazione delle condizioni, dei termini e delle modalita' delle operazioni, fissazione della data di godimento e dell'eventuale sovrapprezzo;