IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza; Visto l'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha confermato fino al 31 dicembre 2002 la validita' delle disposizioni di cui al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997, estendendone, inoltre, l'applicazione a tutte le province ed ai comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 60.000 abitanti; Considerato che ai sensi dei commi 5 e 6 del predetto art. 66 della legge n. 388 del 2000, le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni a statuto ordinario devono essere versate, a decorrere dal 1o marzo 2001, nelle contabilita' speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; Considerato che per gli enti locali i limiti di giacenza devono essere stabiliti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997, come integrato dal citato comma 1, dell'art. 66 della legge n. 388 del 2000, per tutte le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; Ravvisata l'opportunita' di stabilire per le predette province il limite di giacenza nella misura massima del 20 per cento in considerazione del significativo ridimensionamento che i trasferimenti statali registrano, a decorrere dall'anno 1999, a seguito dell'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni e dell'istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli artt. 56 e 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; Considerato che per i comuni sopra richiamati possono essere individuate due categorie di enti in relazione al grado di copertura delle spese con le entrate proprie; Ravvisata l'opportunita', al fine di semplificare l'attuazione del nuovo sistema di pagamenti, di determinare i limiti di giacenza esclusivamente gli enti assoggettati alla Tesoreria Unica; Ravvisata l'opportunita', al fine di dare attuazione al richiamato art. 47, comma 1, di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza nelle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2001 ad ogni singolo ente, con esclusione delle regioni e delle province autonome, esclusivamente dall'Amministrazione centrale vigilante ovvero, in caso di indisponibilita' di tali dati, nelle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 2000 sempre dall'Amministrazione centrale vigilante; Considerato che per le regioni e le province autonome si rende necessario fare riferimento, al fine di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Ravvisata l'opportunita' di escludere dai limiti di giacenza i pagamenti in favore delle regioni a statuto ordinario considerato che le predette assegnazioni fanno riferimento, prevalentemente, all'attuazione delle norme sul federalismo amministrativo e fiscale; Ravvisata altresi' la necessita' di escludere dai limiti di giacenza le somme a disposizione di giustizia che, in quanto tali, non rientrano nella disponibilita' degli enti; Visti i propri decreti 16 gennaio 1998, 4 marzo 1999 e 10 febbraio 2000 con i quali sono stati fissati per gli anni 1998, 1999 e 2000 i limiti di giacenza in attuazione del citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 477, riguardante "Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Considerata l'opportunita' di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione per l'anno 2001, dell'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997; Decreta: Art. 1. Regioni a statuto speciale e province autonome 1. Il limite di giacenza per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e' stabilito nella misura del 14 per cento e si riferisce ai conti di tesoreria centrale alimentati dai pagamenti disposti a valere sui capitoli del bilancio dello Stato. Il limite e' commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2001 dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sulle unita' previsionali di base di seguito indicate con riferimento ai capitoli accanto a ciascuna indicati: 7.1.2.16: da capitolo 3890 a capitolo 3896 e capitolo 3898 (devoluzione tributi); 7.2.1.14: capitolo 8664 (finanziamento piano economico Sicilia); 7.2.1.1: capitolo 8500 (terremoto 1990 Sicilia). 2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sui capitoli richiamati al comma 1.