IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
stabilisce  che  i pagamenti a carico dello Stato a favore degli enti
assoggettati  all'obbligo  di  tenere  le  disponibilita' liquide nei
conti  della  tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei
limiti  di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica   in   misura  compresa  tra  il  10  e  il  20  per  cento
dell'assegnazione di competenza;
  Visto l'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
ha   confermato   fino   al   31 dicembre  2002  la  validita'  delle
disposizioni  di  cui  al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449
del  1997,  estendendone, inoltre, l'applicazione a tutte le province
ed ai comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 60.000 abitanti;
  Considerato che ai sensi dei commi 5 e 6 del predetto art. 66 della
legge  n.  388  del  2000,  le  entrate  costituite  da assegnazioni,
contributi,  devoluzioni  o  compartecipazioni  di tributi erariali e
quant'altro  proveniente  dal  bilancio  dello  Stato  a favore delle
regioni  a  statuto  ordinario devono essere versate, a decorrere dal
1o marzo  2001,  nelle  contabilita' speciali infruttifere che devono
essere  aperte  presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato;
  Considerato  che  per  gli  enti locali i limiti di giacenza devono
essere  stabiliti,  ai  sensi del predetto comma 1 dell'art. 47 della
legge  n.  449 del 1997, come integrato dal citato comma 1, dell'art.
66  della legge n. 388 del 2000, per tutte le province e per i comuni
con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  Ravvisata  l'opportunita'  di stabilire per le predette province il
limite  di  giacenza  nella  misura  massima  del  20  per  cento  in
considerazione    del    significativo    ridimensionamento   che   i
trasferimenti  statali  registrano,  a  decorrere  dall'anno  1999, a
seguito    dell'attribuzione    del    gettito   dell'imposta   sulle
assicurazioni   e   dell'istituzione   dell'imposta   provinciale  di
trascrizione  di  cui  agli  artt.  56  e  60 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446;
  Considerato  che  per  i  comuni  sopra  richiamati  possono essere
individuate  due categorie di enti in relazione al grado di copertura
delle spese con le entrate proprie;
  Ravvisata  l'opportunita', al fine di semplificare l'attuazione del
nuovo  sistema  di  pagamenti,  di  determinare  i limiti di giacenza
esclusivamente gli enti assoggettati alla Tesoreria Unica;
  Ravvisata  l'opportunita', al fine di dare attuazione al richiamato
art.  47, comma 1, di individuare la base cui commisurare i limiti di
giacenza  nelle  assegnazioni  di competenza da attribuire per l'anno
2001  ad  ogni  singolo  ente,  con  esclusione delle regioni e delle
province   autonome,   esclusivamente  dall'Amministrazione  centrale
vigilante  ovvero,  in  caso  di indisponibilita' di tali dati, nelle
assegnazioni   di   competenza  attribuite  per  l'anno  2000  sempre
dall'Amministrazione centrale vigilante;
  Considerato  che  per  le  regioni  e le province autonome si rende
necessario  fare  riferimento,  al  fine  di  individuare la base cui
commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di competenza del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  escludere  dai  limiti di giacenza i
pagamenti in favore delle regioni a statuto ordinario considerato che
le   predette   assegnazioni   fanno   riferimento,  prevalentemente,
all'attuazione delle norme sul federalismo amministrativo e fiscale;
  Ravvisata  altresi'  la  necessita'  di  escludere  dai  limiti  di
giacenza  le  somme  a disposizione di giustizia che, in quanto tali,
non rientrano nella disponibilita' degli enti;
  Visti  i propri decreti 16 gennaio 1998, 4 marzo 1999 e 10 febbraio
2000  con i quali sono stati fissati per gli anni 1998, 1999 e 2000 i
limiti  di  giacenza in attuazione del citato art. 47, comma 1, della
legge n. 449 del 1997;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999,
n.   477,   riguardante   "Regolamento   recante   norme  concernenti
l'organizzazione  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica";
  Considerata  l'opportunita'  di  emanare le disposizioni occorrenti
per  l'applicazione  per  l'anno  2001,  dell'art. 47, comma 1, della
citata legge n. 449 del 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Regioni a statuto speciale e province autonome
  1.  Il  limite  di  giacenza per le regioni a statuto speciale e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano e' stabilito nella misura
del  14  per  cento  e  si  riferisce  ai conti di tesoreria centrale
alimentati  dai pagamenti disposti a valere sui capitoli del bilancio
dello Stato. Il limite e' commisurato alle assegnazioni di competenza
da  attribuire per l'anno 2001 dal Ministero del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione economica a valere sulle unita' previsionali
di  base  di  seguito  indicate con riferimento ai capitoli accanto a
ciascuna indicati:
    7.1.2.16:  da  capitolo  3890  a  capitolo  3896  e capitolo 3898
(devoluzione tributi);
    7.2.1.14: capitolo 8664 (finanziamento piano economico Sicilia);
    7.2.1.1: capitolo 8500 (terremoto 1990 Sicilia).
  2.  Il  limite  si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a
valere sui capitoli richiamati al comma 1.