Art. 2. Province e comuni 1. Il limite di giacenza per le province e' stabilito nella misura del 20 per cento; per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti i limiti di giacenza sono stabiliti nelle misure del 14 e del 18 per cento come indicato per ciascun ente locale nella tabella allegata al presente decreto. 2. I limiti sono commisurati alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2001 dal Ministero dell'interno a valere sulle unita' previsionali di base n. 3.1.2.2 e n. 3.2.1.2 con specifico riferimento ai capitoli numero: 1601 (fondo ordinario), 1602 (fondo perequativo), 1603 (fondo consolidato) e 7232 (fondo sviluppo investimenti). 3. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli richiamati al comma 2. 4. I limiti di giacenza non si applicano agli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, in quanto esclusi dal sistema di tesoreria unica ai sensi delle leggi regionali 4 aprile 1997, n. 8 e 15 febbraio 2000, n. 1 (art. 38). 5. I limiti di giacenza si applicano, altresi', agli enti locali della regione Trentino Alto Adige in quanto non destinatari di trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno.