Art. 2.
                          Province e comuni
  1.  Il limite di giacenza per le province e' stabilito nella misura
del  20  per  cento;  per i comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti  i  limiti  di giacenza sono stabiliti nelle misure del 14 e
del  18 per cento come indicato per ciascun ente locale nella tabella
allegata al presente decreto.
  2.  I  limiti  sono  commisurati alle assegnazioni di competenza da
attribuire  per l'anno 2001 dal Ministero dell'interno a valere sulle
unita'  previsionali  di  base  n. 3.1.2.2 e n. 3.2.1.2 con specifico
riferimento  ai  capitoli numero: 1601 (fondo ordinario), 1602 (fondo
perequativo),   1603  (fondo  consolidato)  e  7232  (fondo  sviluppo
investimenti).
  3.  I  limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal
Ministero dell'interno a valere sui capitoli richiamati al comma 2.
  4.  I  limiti  di  giacenza non si applicano agli enti locali della
regione  Friuli  Venezia  Giulia,  in  quanto  esclusi dal sistema di
tesoreria  unica ai sensi delle leggi regionali 4 aprile 1997, n. 8 e
15 febbraio 2000, n. 1 (art. 38).
  5.  I  limiti  di giacenza si applicano, altresi', agli enti locali
della  regione  Trentino  Alto  Adige  in  quanto  non destinatari di
trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno.