Art. 3. Universita' 1. Il limite di giacenza per le Universita' statali e' stabilito nella misura del 14 per cento. 2. Il limite e' commisurato alle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 2000 dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sulle unita' previsionali di base n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2 con specifico riferimento ai capitoli numero: 1263 (finanziamento ordinario), 7105 (conto interessi mutui), 7107 e 7108 (rate ammortamento), e 7109 (edilizia universitaria). 3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica a valere sul capitolo n. 1263. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle citate assegnazioni di competenza 2000. 4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2001, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2000. 5. In caso di istituzione di nuove Universita' nel corso del 2001 il limite di giacenza di cui al comma 1 si applica con riferimento alle assegnazioni provvisorie di competenza per il 2001 da attribuire a valere sulle unita' previsionali di base n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2.