Art. 3.
                             Universita'
  1.  Il  limite  di giacenza per le Universita' statali e' stabilito
nella misura del 14 per cento.
  2.  Il  limite  e'  commisurato  alle  assegnazioni  di  competenza
attribuite  per  l'anno  2000  dal Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e tecnologica sulle unita' previsionali di base
n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2 con specifico riferimento ai capitoli numero:
1263  (finanziamento ordinario), 7105 (conto interessi mutui), 7107 e
7108 (rate ammortamento), e 7109 (edilizia universitaria).
  3.  Il  limite  si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
a  valere  sul  capitolo  n.  1263.  I  pagamenti sono effettuati, al
raggiungimento  del limite di cui al comma 1, per un importo di volta
in  volta  non superiore al 25 per cento delle citate assegnazioni di
competenza 2000.
  4.  I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel
corso  dell'anno  2001,  l'importo risultante dalla differenza tra il
fabbisogno  finanziario  programmato  per  ciascun ateneo e il 90 per
cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2000.
  5.  In  caso di istituzione di nuove Universita' nel corso del 2001
il  limite  di  giacenza di cui al comma 1 si applica con riferimento
alle assegnazioni provvisorie di competenza per il 2001 da attribuire
a valere sulle unita' previsionali di base n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2.