Art. 4.
                       Grandi enti di ricerca
  1.  Il  limite  di giacenza per gli Enti di ricerca di cui all'art.
56,  comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' stabilito nella
misura del 14 per cento;
  2.  Il  limite  e'  commisurato  alle assegnazioni di competenza da
attribuire  per  l'anno  2001  dal Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, a valere sulle unita' previsionali
di base n. 2.1.2.7 e n. 2.2.1.5 con specifico riferimento ai capitoli
numero   1303   (sincrotrone),   7345,   7349   e  n.  7351  (ricerca
scientifica),  quest'ultimo  con  riferimento  alle assegnazioni 2000
attribuite   al   C.N.R.   e   all'A.S.I.   -  E.S.A.  a  valere  sul
corrispondente   capitolo   7536  (u.p.b.  4.2.1.1)  dello  stato  di
previsione   della   spesa   per   l'anno   2000   e   dal  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato a valere sull'unita'
previsionale  di  base  n.  3.2.1.13  con  specifico  riferimento  al
capitolo numero 7210 (E.N.E.A.).
  3.  Il  limite  si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dai
predetti  Ministeri  a  valere  sui capitoli richiamati al comma 2. I
pagamenti  sono  effettuati,  al  raggiungimento del limite di cui al
comma  1,  per  un  importo di volta in volta non superiore al 25 per
cento   delle   citate   assegnazioni  di  competenza  2001  e  2000,
limitatamente  al C.N.R. e all'A.S.I-E.S.A. di cui al citato capitolo
7351.
  4.  I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel
corso  dell'anno  2001,  l'importo risultante dalla differenza tra il
fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente e il 90 per cento
della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2000.