Art. 4. Grandi enti di ricerca 1. Il limite di giacenza per gli Enti di ricerca di cui all'art. 56, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' stabilito nella misura del 14 per cento; 2. Il limite e' commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2001 dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sulle unita' previsionali di base n. 2.1.2.7 e n. 2.2.1.5 con specifico riferimento ai capitoli numero 1303 (sincrotrone), 7345, 7349 e n. 7351 (ricerca scientifica), quest'ultimo con riferimento alle assegnazioni 2000 attribuite al C.N.R. e all'A.S.I. - E.S.A. a valere sul corrispondente capitolo 7536 (u.p.b. 4.2.1.1) dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a valere sull'unita' previsionale di base n. 3.2.1.13 con specifico riferimento al capitolo numero 7210 (E.N.E.A.). 3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dai predetti Ministeri a valere sui capitoli richiamati al comma 2. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle citate assegnazioni di competenza 2001 e 2000, limitatamente al C.N.R. e all'A.S.I-E.S.A. di cui al citato capitolo 7351. 4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2001, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2000.