Art. 5. Altri enti assoggettati a Tesoreria Unica 1. Il limite di giacenza per gli enti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti e soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto, e' stabilito nella misura del 14 per cento delle assegnazioni di competenza da attribuire ad ogni singolo ente dall'amministrazione centrale vigilante in conto competenza 2001 ovvero, in caso di indisponibilita' di tali dati, delle assegnazioni attribuite in conto competenza 2000. 2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dall'amministrazione vigilante. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza. 3. Il limite non si applica nel caso in cui le assegnazioni di competenza di cui al comma 1 dell'amministrazione vigilante non superino complessivamente l'importo di 20 miliardi di lire. 4. Gli enti locali diversi da quelli indicati nell'art. 2 del presente decreto non sono soggetti ai limiti di giacenza come stabilito dall'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000.