Art. 5.
              Altri enti assoggettati a Tesoreria Unica
  1.  Il  limite  di giacenza per gli enti diversi da quelli indicati
negli articoli precedenti e soggetti al sistema di tesoreria unica di
cui  alla  legge 29 ottobre 1984, n. 720 ad eccezione delle regioni a
statuto  ordinario,  alle  quali non si applicano le disposizioni del
presente  decreto,  e'  stabilito nella misura del 14 per cento delle
assegnazioni  di  competenza  da  attribuire  ad  ogni  singolo  ente
dall'amministrazione  centrale  vigilante  in  conto  competenza 2001
ovvero,  in caso di indisponibilita' di tali dati, delle assegnazioni
attribuite in conto competenza 2000.
  2.  Il  limite  si  applica  esclusivamente  ai  pagamenti disposti
dall'amministrazione  vigilante.  I  pagamenti  sono  effettuati,  al
raggiungimento  del limite di cui al comma 1, per un importo di volta
in  volta  non  superiore  al  25  per  cento  delle  assegnazioni di
competenza.
  3.  Il  limite  non  si  applica nel caso in cui le assegnazioni di
competenza  di  cui  al  comma  1  dell'amministrazione vigilante non
superino complessivamente l'importo di 20 miliardi di lire.
  4.  Gli  enti  locali  diversi  da  quelli indicati nell'art. 2 del
presente  decreto  non  sono  soggetti  ai  limiti  di  giacenza come
stabilito dall'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000.