IL DIRETTORE GENERALE
          del commercio, delle assicurazioni e dei servizi
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di
cui all'art. 2188 del codice civile.;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318,  recante  norme  per  l'individuazione  delle  misure  minime di
sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 15,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n.  558,  recante  norme  per  la semplificazione della disciplina in
materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei
procedimenti  relativi  alla  denuncia  di  inizio attivita' e per la
domanda  di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro
delle  imprese  per  particolari categorie di attivita' soggette alla
verifica di determinati requisiti tecnici;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche,  a  norma  dell'art.  2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421.
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n.  513,  regolamento  recante criteri e modalita' per la formazione,
l'archiviazione   e   la  trasmissione  di  documenti  con  strumenti
informatici e telematici;
  Visto  il  progetto  denominato  "cert.impresa",  predisposto dalla
Societa' Consortile di informatica delle Camere di commercio italiane
per  azioni,  e presa visione delle specifiche tecniche relative alle
modalita'  di realizzazione del servizio, per l'attestazione dei dati
di impresa su sito web denominato "cert.impresa";
  Preso atto che le informazioni contenute in "cert.impresa", vengono
estratte  dai  dati  pubblici depostati presso l'ufficio del registro
delle  imprese, e che la loro trasmissione per via telematica avviene
con  modalita'  che  assicurano  la  certezza  dell'origine, e la non
alterabilita' degli stessi, mediante l'utilizzo della firma digitale;
  Ritenuto   opportuno   che   le   Camere  di  commercio  mettano  a
disposizione degli utenti della rete internet attestazioni di dati di
impresa  tratti  dal  registro  delle  imprese e dal repertorio delle
notizie  economiche  e amministrative, trattandosi peraltro di azione
finalizzata  al  supporto  e alla promozione degli interessi generali
delle  imprese, nonche' azione di promozione delle attivita' connesse
allo sviluppo del commercio elettronico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su
richiesta   delle   imprese,   valida  anche  se  inoltrata  per  via
telematica,  attivano  sul  sito  internet  di  queste un dispositivo
mediante   il  quale  e'  possibile  accedere  ai  dati  dell'impresa
richiedente,  estratti  dal  registro  delle imprese e dal repertorio
delle  notizie economiche e amministrative, in conformita' al modello
denominato "cert.impresa" allegato al presente decreto.
  2.  Mediante  il  sistema informativo delle Camere di commercio, il
dispositivo  di cui al precedente comma consente l'accesso diretto in
modalita'  telematica ai dati di "cert.impresa" che sono consultabili
ed estraibili da chiunque ne abbia interesse.
  3.  I  dati  contenuti  in  "cert.impresa"  sono  validati mediante
l'utilizzo  della  firma  digitale ed hanno l'efficacia probatoria di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513.
  4.  Con  successivo  provvedimento  verra'  determinato,  ai  sensi
dell'art.  18,  comma  2,  della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580,
l'importo  del  diritto di segreteria dovuto per l'erogazione annuale
del servizio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 febbraio 2001
                                         Il direttore generale: Cinti