Art. 3.
  Le  risorse  necessarie  degli  interventi  di  cui  all'art. 1 del
presente  decreto,  disposti  ai  sensi  della  normativa  di  cui in
premessa,  sono  determinate in L. 21.993.448.000, e graveranno sulle
disponibilita'  del Fondo speciale ricerca applicata parte per l'anno
2000 (L. 13.000.000.000) e parte per l'anno 2001 (L. 8.993.448.000).