Art. 3. Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in L. 21.993.448.000, e graveranno sulle disponibilita' del Fondo speciale ricerca applicata parte per l'anno 2000 (L. 13.000.000.000) e parte per l'anno 2001 (L. 8.993.448.000).