Art. 4.
  Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate
le   seguenti   condizioni:  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  6,  del
decreto-legge   dell'8 febbraio   1995,   n.  32,  convertito,  senza
modificazioni,  dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti
dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma II, della legge
n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti
da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione
da  qualsiasi  causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese
di  giustizia  e  di  quelli  previsti dall' art. 2751-bis del codice
civile,  fatti  salvi  i precedenti diritti di prelazione spettanti a
terzi.
  La  durata  del  progetto  potra'  essere maggiorata di 12 mesi per
compensare  eventuali  slittamenti  temporali  nell'esecuzione  delle
attivita'  poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti
siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1o marzo 2001
                                                  Il dirigente: Fonti