IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 ed in particolare l'art. 32 che espressamente individua la Segreteria tecnica, di cui all'art. 3, comma 5, della citata legge n. 50/1999, quale ufficio di livello dirigenziale generale; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 sulle competenze dei Ministri in ordine all'organizzazione interna di strutture, operanti nell'ambito della Presidenza del Consiglio, le cui attivita' attengano all'area di competenze affidata ai Ministri stessi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2000, che ha integrato la disposizione di cui al citato art. 32, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, in ordine all'articolazione interna della Segreteria tecnica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato, tra l'altro, al coordinamento delle attivita' inerenti alla semplificazione e qualita' della regolazione e degli organismi a cio' preposti; Vista la nota in data 29 novembre 2000 del responsabile della Segreteria tecnica di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 50/1999; Ritenuto di dover procedere alla prima strutturazione organizzativa interna della Segreteria tecnica di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 50/1999, tenendo conto dell'assetto generale degli uffici istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio, come delineato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, nonche' delle esigenze di particolare flessibilita' dell'organizzazione della predetta Segreteria tecnica in relazione alle caratteristiche specifiche dei compiti d'istituto; sentite le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1. Ambito della disciplina 1. La Segreteria tecnica di cui all'art. 3, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, di seguito denominata "Segreteria", istituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed individuata quale ufficio di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, e' organizzata secondo le disposizioni del presente decreto.