IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

  Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2000  ed  in  particolare  l'art.  32  che espressamente individua la
Segreteria tecnica, di cui all'art. 3, comma 5, della citata legge n.
50/1999, quale ufficio di livello dirigenziale generale;
  Visto  l'art.  4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  4 agosto  2000 sulle competenze dei Ministri in ordine
all'organizzazione  interna  di strutture, operanti nell'ambito della
Presidenza  del  Consiglio,  le  cui  attivita' attengano all'area di
competenze affidata ai Ministri stessi;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
28 dicembre  2000,  che ha integrato la disposizione di cui al citato
art.  32,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  4 agosto  2000,  in  ordine all'articolazione interna della
Segreteria tecnica;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2000  con  il  quale  il  Ministro  per la funzione pubblica e' stato
delegato, tra l'altro, al coordinamento delle attivita' inerenti alla
semplificazione e qualita' della regolazione e degli organismi a cio'
preposti;
  Vista  la  nota  in  data  29 novembre  2000 del responsabile della
Segreteria  tecnica  di  cui  all'art.  3,  comma  5,  della legge n.
50/1999;
  Ritenuto di dover procedere alla prima strutturazione organizzativa
interna  della  Segreteria  tecnica di cui all'art. 3, comma 5, della
legge  n.  50/1999,  tenendo conto dell'assetto generale degli uffici
istituiti  nell'ambito della Presidenza del Consiglio, come delineato
dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000,
nonche'     delle     esigenze     di    particolare    flessibilita'
dell'organizzazione  della  predetta  Segreteria tecnica in relazione
alle caratteristiche specifiche dei compiti d'istituto;
  sentite le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito della disciplina

  1.  La  Segreteria  tecnica di cui all'art. 3, comma 5, della legge
8 marzo  1999,  n.  50, di seguito denominata "Segreteria", istituita
nell'ambito   della   Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  ed
individuata  quale ufficio di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'art.  32  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto  2000,  e'  organizzata secondo le disposizioni del presente
decreto.