Art. 8. Servizio per i rapporti con le parti sociali 1. Ai fini dell'avvio delle attivita' di consultazione, verifica e monitoraggio, inerenti alla semplificazione procedimentale, e' individuato, quale ufficio di livello dirigenziale, il Servizio per i rapporti con le parti sociali e con il sistema delle autonomie, al quale e' affidato il compito di curare tali attivita' ed i rapporti con l'Osservatorio sulla semplificazione di cui all'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000.