Art. 8.
            Servizio per i rapporti con le parti sociali

  1.  Ai fini dell'avvio delle attivita' di consultazione, verifica e
monitoraggio,   inerenti   alla  semplificazione  procedimentale,  e'
individuato, quale ufficio di livello dirigenziale, il Servizio per i
rapporti  con  le  parti sociali e con il sistema delle autonomie, al
quale  e'  affidato il compito di curare tali attivita' ed i rapporti
con l'Osservatorio sulla semplificazione di cui all'art. 32, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000.