(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                       QUESTO MODELLO VA USATO
Per pagare:
    Imposte sui redditi e ritenute alla fonte;
    Iva;
    Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva Irap;
    Addizionale regionale o comunale Irpef;
    Contributi e premi INPS;
    Interessi in caso di pagamento rateale;
    Accise.
Per  pagare  tutte le somme dovute (compresi interessi e sanzioni) in
caso di:
    Liquidazione e controllo formale della dichiarazione;
    Avviso di accertamento;
    Avviso di irrogazione sanzioni;
    Accertamento con adesione (concordato);
    Conciliazione giudiziale;
    Ravvedimento.
                             AVVERTENZE
Come si paga
    Il  modello e' disponibile in due versioni, in lire e in euro. Il
pagamento  in  euro  e'  ammesso se effettuato con assegno o mediante
addebito in un conto corrente detenuto in euro.
    E'  possibile  pagare  le  somme  dovute ad ogni singola scadenza
anche utilizzando piu' modelli.
    Il  versamento  puo'  essere  effettuato  presso gli sportelli di
qualunque  concessionario  o  banca convenzionata e presso le agenzie
postali:
      in contanti;
      con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
      con assegni bancari o circolari, presso le banche, a condizione
che  gli  stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di
versamento  e  siano  tratti  dal  contribuente a favore di se stesso
ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca;
      con  assegni  bancari  su piazza o circolari, presso le agenzie
postali;
      con   assegni   circolari   e   vaglia   cambiari,   presso   i
concessionari.
    Attenzione:   nel  caso  in  cui  l'assegno  risulti  anche  solo
parzialmente  scoperto  o  comunque  non  pagabile,  il versamento si
considera omesso.
Come va compilato il modello.
    Il  presente  modello  e'  disponibile  esclusivamente  sul  sito
Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it).
    Il  contribuente e' tenuto a riportare con particolare attenzione
il  codice  fiscale,  i  dati  anagrafici  e il domicilio fiscale, in
quanto  l'omessa  o  inesatta  indicazione  di  questi  dati comporta
sanzioni  che  possono  arrivare  anche  a  4 milioni. Nelle apposite
colonne  delle  varie sezioni del modello devono essere evidenziati i
codici  tributo  o  le  causali contributo per i quali si effettua il
versamento  e  l'anno  cui  si  riferisce  il  versamento  stesso, da
indicare con quattro cifre (es.: 2000).
    I  soggetti  il  cui  periodo  d'imposta  non coincide con l'anno
solare,  devono  barrare l'apposita casella ed indicare nella colonna
"anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati.
    Se  gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati
in   unica  soluzione,  nelle  colonne  "rateazione/regione/prov."  e
"rateazione"  rispettivamente  delle  sezioni  "Erario" e "Regioni ed
enti  locali" occorre scrivere 0101; in caso di pagamento rateale, e'
necessario   attenersi   alle  indicazioni  di  seguito  fornite  nel
paragrafo rateazioni.
  L'elenco  completo  di  codici  e  causali  e' disponibile presso i
concessionari, le banche e le agenzie postali e puo' essere prelevato
anche dal sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it).
  Se,  in  sostituzione  del contribuente, il pagamento e' effettuato
dall'erede,  dal genitore, dal tutore o dal curatore, chi provvede al
pagamento  deve  indicare  negli appositi spazi i dati identificativi
del  contribuente,  firmare  il  modello e barrare l'apposita casella
collocata nello spazio per la firma.
Rateazione.
    Nel   caso   in  cui  il  contribuente  abbia  scelto  di  pagare
ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte
e  dei contributi risultanti dalla dichiarazione (fatta eccezione per
gli  acconti  dovuti  nei  mesi  di novembre e dicembre, che non sono
rateizzabili)  tali somme possono essere ripartite in rate mensili di
pari importo.
    La  rateazione  non  deve  necessariamente  riguardare  tutti gli
importi  che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di
saldo  o  di  acconto.  Ad esempio, e' possibile rateizzare l'IRPEF e
versare  in unica soluzione l'IRAP, ovvero rateizzare l'acconto IRPEF
e versare in unica soluzione il saldo IRPEF. Relativamente ai tributi
da  indicare  nelle  sezioni  "Erario" e "Regioni ed Enti locali", in
occasione  del  pagamento  di  ciascuna  rata,  il  contribuente deve
indicare   per   ogni   tributo,   rispettivamente,   nella   colonna
"rateazione/regione/prov."  e in quella "rateazione", la rata che sta
pagando e il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di
sei rate, deve indicare 0206).
    La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del
saldo  e/o dell'acconto, le successive entro il giorno 16 del mese di
scadenza  (per i titolari di partita Iva) ed entro la fine di ciascun
mese (per gli altri contribuenti). In ogni caso. il pagamento rateale
deve essere completato entro il mese di novembre.
    L'importo  da  pagare  ad ogni scadenza e' dato dalla somma della
rata  di capitale e degli interessi ad essa relativi, da calcolare al
tasso  indicato  presso  le  banche,  i  concessionari  e  le agenzie
postali.   Gli   interessi   sono   dovuti   in  misura  forfettaria,
indipendentemente  dal  giorno del pagamento e vanno calcolati con la
seguente  formula:  C  x  i  x  t/36.000,  in  cui  "C"  e' l'importo
rateizzato,  "i"  e'  l'interesse  e  "t" e' il numero dei giorni che
intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda.
Essi  devono essere pagati utilizzando, per ogni sezione del modello,
l'apposito codice tributo o causale contributo.
Compensazione.
    Chi  effettua  la  compensazione,  per  esporre  correttamente  i
crediti,  deve indicare: a) nella colonna "codice tributo" o "causale
contributo",  i  codici  o le causali da utilizzare per il versamento
del  saldo  dell'imposta  o del contributo; b) nella colonna "anno di
riferimento"  o  "periodo  di  riferimento",  il  periodo d'imposta o
contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il
credito; c) nella colonna "importi a credito compensati", l'ammontare
del  credito;  d)  limitatamente  ai crediti previdenziali, gli altri
dati identificativi previsti nella relativa sezione del modello.
    Nella colonna "importi a credito compensati" vanno indicati:
      nelle   sezioni   "Erario"   e   "Regioni   ed   enti  locali",
esclusivamente  le eccedenze d'imposta indicate in dichiarazione come
importi da compensare;
      nella  sezione  "INPS",  i  crediti  da  compensare vantati nei
confronti dell'ente stesso e risultanti dalle denunce contributive.
    Dall'anno  2001,  l'importo massimo compensabile e' fissato in un
miliardo di lire.
    Se  un  modello di pagamento non e' sufficiente per l'indicazione
degli  importi  a  debito  e  a  credito  di  tutte  le  sezioni,  il
contribuente deve riempirne degli altri e sottoscriverli. Particolare
attenzione  deve  essere  dedicata  alla  indicazione dei saldi delle
singole  sezioni  (che  sono  pari alla somma algebrica delle colonne
"importi  a  debito  versati"  e "importi a credito compensati") e al
saldo  finale  (che  e'  uguale  alla somma algebrica dei saldi delle
singole sezioni).
    Il  contribuente puo' compensare gli importi a credito di propria
spettanza  solo  fino  ad  azzeramento  del  saldo finale; il credito
eventualmente eccedente potra' essere compensato, sempre nel rispetto
del   medesimo  criterio,  in  occasione  dei  pagamenti  successivi.
Pertanto,  il saldo finale non puo' essere mai negativo (chiaramente,
nel  caso  si  compili  una  sola  sezione,  non puo' essere negativo
neppure il relativo saldo).
    Il  modello  va  compilato  e presentato anche nel caso in cui, a
seguito  delle compensazioni il saldo finale sia uguale a zero (N.B.:
per  la  mancata  o tardiva presentazione del modello nell'ipotesi di
compensazione  con  saldo finale uguale a zero si applica la sanzione
di L. 300.000).
Compensazione e rateazione.
    Nel caso in cui intenda procedere sia alla compensazione che alla
rateazione, il contribuente puo' utilizzare due modelli: il primo con
saldo  finale  eguale  a  zero  e  con  l'indicazione  0101 nel campo
rateazione; il secondo con l'ammontare rateizzato dei singoli importi
rimasti  a  debito  e,  a  partire  dalla  seconda  rata,  anche  con
l'ammontare  degli  interessi. Naturalmente, nel secondo modello deve
essere   sempre  indicato  il  numero  della  rata  pagata  e  quello
complessivo del numero delle rate prescelto.
Istruzioni particolari per alcuni tipi di pagamento.
    Pagamento  delle somme dovute in caso di liquidazione e controllo
della dichiarazione.
    In  questo  caso  il  contribuente deve attenersi alle istruzioni
fornite nell'apposita comunicazione.
    Pagamento  delle  somme dovute in caso di avviso di accertamento,
di  avviso  di  irrogazione  o  atto  di  contestazione  di sanzioni,
accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.
    Per  tali  pagamenti  deve  essere utilizzata la sezione "Erario"
anche  per  pagare  l'IRAP  e  le  addizionali  regionali  o comunali
all'IRPEF.
    Il contribuente deve indicare:
      nello  spazio  "codice  ufficio", il codice dell'ufficio che ha
emesso l'atto oggetto della definizione;
      nello  spazio  "codice  atto",  il  codice dell'atto oggetto di
definizione;
      nella colonna "anno di riferimento", l'anno cui si riferisce la
violazione;
      per   l'IRAP   e   le   addizionali  regionali,  nella  colonna
"rateazione/regione/prov.",  il  codice  della  regione  destinataria
della somma;
      per  le  addizionali  comunali:  a)  se  le somme sono dovute a
comuni  delle  Regioni  Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta, ovvero
delle   Province   Autonome   di  Trento  e  di  Bolzano,  il  codice
identificativo  della  Regione  o  della Provincia Autonoma; b) se le
somme  sono dovute ad altri comuni, l'apposito codice identificativo,
unico per la restante parte del territorio nazionale.
    Il  tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente,
utilizzando  il  codice del tributo, mentre le sanzioni devono essere
pagate a parte, utilizzando l'apposito codice.
    Se  il  contribuente  effettua  il  pagamento in relazione a piu'
atti, deve compilare tanti modelli quanti sono gli atti.
    Attenzione:  l'utilizzazione  di  uno dei codici istituiti per il
versamento delle somme oggetto di questo paragrafo comporta l'obbligo
di  riempire  anche  i  campi relativi al codice ufficio ed al codice
atto.
Ravvedimento.
    Questo modello deve essere utilizzato anche per il versamento sia
dell'imposta  e  degli interessi, sia delle sanzioni dovute a seguito
di  ravvedimento. In tal caso non deve mai essere compilato lo spazio
relativo al "codice ufficio".
Accise.
    Nella   sezione  "Accise"  possono  attualmente  essere  indicati
esclusivamente  i  tributi  erariali.  Lo spazio "codice regione" non
deve  essere  riempito,  ad  eccezione  dei  contribuenti del settore
metano,  che  in tale spazio devono indicare la sigla della provincia
in cui avviene l'immissione in consumo.