IL DIRETTORE GENERALE
                     per l'impiego divisione VII

  Visto   l'art.   18  della  legge  24 giugno  1997  concernente  la
possibilita'  di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del  mondo  del  lavoro,  attraverso iniziative di tirocini pratici e
stages  a  favore  di  soggetti  che  abbiano  gia' assolto l'obbligo
scolastico;
  Visto  in  particolare  il  comma 1, lettera g), dell'art. 18 della
citata  legge  concernente  la  possibilita'  di ammettere i soggetti
ospitanti - secondo modalita' e criteri fissati da questo Ministero e
nei   limiti   delle   risorse  finanziarie  preordinate  allo  scopo
nell'ambito  del  Fondo  per  l'occupazione  -  al  rimborso totale o
parziale  degli  oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti
di  tirocinio  a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di
regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi,
nel  caso  in  cui  i  progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla
spesa   sostenuta   dall'impresa   per  il  vitto  e  l'alloggio  del
tirocinante;
  Visto l'art. 26, comma 6 della legge n. 196/1997 del 24 giugno 1997
secondo  cui  sono  stabiliti con decreto del Ministero del lavoro le
modalita'  e i criteri per il rimborso degli oneri sostenuti a titolo
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro
che   abbiano  attivato  tali  tirocini,  nei  limiti  delle  risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui
all'art.  1,  comma  7,  del  decreto-legge  20 maggio  1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  9,  comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n.
142/1998  del  25  marzo 1998, secondo cui sono stabiliti con decreto
del Ministero del lavoro le modalita' e i criteri di ammissione delle
imprese  al  rimborso totale o parziale degli oneri finanziari di cui
sopra;
  Visto  l'art.  9,  comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n.
142/1998 del 25 marzo 1998 secondo cui sono stabiliti con decreto del
Ministro  del  lavoro  le modalita' e i criteri per il rimborso degli
oneri  sostenuti per l'assicurazione suddetta dei soggetti ospitanti,
nel  caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture
individuate all'art. 2, comma 1, punto a), del medesimo decreto;
  Visto  l'art.  9,  comma  2,  del  decreto  suddetto  secondo cui i
rimborsi  di  cui  al  comma  1,  lettere a) e b), su menzionati sono
previsti   prioritariamente   per   i  progetti  di  tirocinio  e  di
orientamento  e  di  formazione  definiti  all'interno  di  programmi
predisposti   dalle  regioni,  sentite  le  organizzazioni  sindacali
rappresentative a livello nazionale;
  Vista  la  circolare  n.  92/1998  del  15 luglio  1998  di  questo
Ministero  con  cui  sono state fornite direttive in tema di tirocini
formativi e di orientamento;
  Considerati i vigenti principi sulle pari opportunita';
  Considerato  che  i fondi preordinati allo scopo a valere sul Fondo
per  l'occupazione  ammontano a L. 11.559.256.536 per l'anno 1998 e a
lire 12 miliardi per l'anno 2000;
  Visto,   infine,  l'art.  9,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
ministeriale  n.  142/1998 del 25 marzo 1998, con il quale si prevede
che  con  il  medesimo  decreto  che  determina  le  modalita'  e  le
condizioni  di  computabilita'  i  fini  della  legge  n. 68/1999 del
12 marzo  1999  dei  soggetti  portatori  di  handicap  impiegati nei
tirocini formativi e di orientamento dai datori di lavoro che abbiano
stipulato  convenzioni  ai  sensi  degli  articoli 5 e 17 della legge
28 febbraio 1987, n. 56;
  Visti gli articoli 3 e 16 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Soggetti ammissibili

  Possono  presentare  la  domanda  di  rimborso  (totale o parziale)
limitatamente  agli oneri finanziari di cui al punto a) (ivi comprese
le  spese sostenute per il vitto el'alloggio dei giovani tirocinanti)
e  b) (spese sostenute a titolo di assicurazione contro gli infortuni
sul  lavoro)  di  cui all'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale n.
142/1998  del 25 marzo 1998 i datori di lavoro privati e pubblici che
abbiano  sottoscritto  una  convenzione  per l'attuazione di tirocini
formativi  e di orientamento ai sensi di quanto previsto dal medesimo
decreto.