IL DIRETTORE GENERALE per l'impiego divisione VII Visto l'art. 18 della legge 24 giugno 1997 concernente la possibilita' di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che abbiano gia' assolto l'obbligo scolastico; Visto in particolare il comma 1, lettera g), dell'art. 18 della citata legge concernente la possibilita' di ammettere i soggetti ospitanti - secondo modalita' e criteri fissati da questo Ministero e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione - al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante; Visto l'art. 26, comma 6 della legge n. 196/1997 del 24 giugno 1997 secondo cui sono stabiliti con decreto del Ministero del lavoro le modalita' e i criteri per il rimborso degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano attivato tali tirocini, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 9, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998, secondo cui sono stabiliti con decreto del Ministero del lavoro le modalita' e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari di cui sopra; Visto l'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998 secondo cui sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro le modalita' e i criteri per il rimborso degli oneri sostenuti per l'assicurazione suddetta dei soggetti ospitanti, nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'art. 2, comma 1, punto a), del medesimo decreto; Visto l'art. 9, comma 2, del decreto suddetto secondo cui i rimborsi di cui al comma 1, lettere a) e b), su menzionati sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio e di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale; Vista la circolare n. 92/1998 del 15 luglio 1998 di questo Ministero con cui sono state fornite direttive in tema di tirocini formativi e di orientamento; Considerati i vigenti principi sulle pari opportunita'; Considerato che i fondi preordinati allo scopo a valere sul Fondo per l'occupazione ammontano a L. 11.559.256.536 per l'anno 1998 e a lire 12 miliardi per l'anno 2000; Visto, infine, l'art. 9, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998, con il quale si prevede che con il medesimo decreto che determina le modalita' e le condizioni di computabilita' i fini della legge n. 68/1999 del 12 marzo 1999 dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini formativi e di orientamento dai datori di lavoro che abbiano stipulato convenzioni ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Visti gli articoli 3 e 16 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. Soggetti ammissibili Possono presentare la domanda di rimborso (totale o parziale) limitatamente agli oneri finanziari di cui al punto a) (ivi comprese le spese sostenute per il vitto el'alloggio dei giovani tirocinanti) e b) (spese sostenute a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) di cui all'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale n. 142/1998 del 25 marzo 1998 i datori di lavoro privati e pubblici che abbiano sottoscritto una convenzione per l'attuazione di tirocini formativi e di orientamento ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto.