Art. 2. Criteri di priorita' generali In applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale n. 142/1998, del 25 marzo 1998 i rimborsi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), avranno luogo per quegli accordi di programma quadro approvati dalle regioni di destinazione e di residenza del tirocinante, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente rappresentative a livello regionale.