Art. 2.
                    Criteri di priorita' generali

  In applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto
ministeriale  n.  142/1998,  del  25 marzo  1998  i  rimborsi  di cui
all'art.  9, comma 1, lettera a), avranno luogo per quegli accordi di
programma  quadro  approvati  dalle  regioni  di  destinazione  e  di
residenza  del  tirocinante,  sentite  le  organizzazioni sindacali e
datoriali comparativamente rappresentative a livello regionale.