Art. 1-ter.
                    Concessione di un contributo
                    per le finalita' dell'ANUSCA
  1.  ((  Il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato a concedere un
contributo  straordinario  di lire 1 miliardo, come limite di impegno
decennale,  a  decorrere  dall'anno 2001, in favore dell'Associazione
nazionale  ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA), eretta in
ente morale con decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 1999,
per  la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia
per gli ufficiali di stato civile.
  2.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1
miliardo   annue   a   decorrere   dal  2001,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica   e'   autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le
occorrenti variazioni di bilancio. ))