Art. 2-bis.
                         Permessi retribuiti
  1.  ((  Al  comma  1  dell'articolo  80 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto  2000,  n.  267,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  "Gli  oneri  per  i  permessi  retribuiti  dei  lavoratori
dipendenti  da  privati  o  da  enti pubblici economici sono a carico
dell'ente  presso  il  quale  gli  stessi  lavoratori  esercitano  le
funzioni pubbliche di cui all'articolo 79". ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  80, comma 1, della
          legge  18 agosto  2000, n. 267 (per l'argomento vedasi note
          all'art. 1), come modificato dalla presente legge:
              "1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
          dell'art.  79  sono  retribuite al lavoratore dal datore di
          lavoro.  Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori
          dipendenti  da  privati o da enti pubblici economici sono a
          carico  dell'ente  presso  il  quale  gli stessi lavoratori
          esercitano  le  funzioni  pubbliche  di  cui  all'art.  79.
          L'ente,  su  richiesta documentata del datore di lavoro, e'
          tenuto  a  rimborsare  quanto dallo stesso corrisposto, per
          retribuzioni  ed  assicurazioni,  per  le ore o giornate di
          effettiva   assenza   del  lavoratore.  Il  rimborso  viene
          effettuato  dall'ente  entro trenta giorni dalla richiesta.
          Le  somme  rimborsate  sono  esenti  da  imposta sul valore
          aggiunto  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 35,  della  legge
          11 marzo 1988, n. 67".