Art. 2-ter. Societa' per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali 1. (( All'articolo 116, comma 1, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "anche in deroga a disposizioni di legge specifiche" sono sostituite dalle seguenti: "anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche". )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 116, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento vedasi note all'art. 1), come modificato dalla presente legge: "1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato".