Art. 2-quater.
                   Indice nazionale delle anagrafi
                   e carta d'identita' elettronica
  1. (( All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il
terzo comma sono aggiunti i seguenti:
  "E' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale
delle  anagrafi  (INA),  per  un migliore esercizio della funzione di
vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.
  Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per  la funzione pubblica sentiti l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  (AIPA),  il  Garante per la protezione dei
dati  personali  e  l'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT) e'
adottato il regolamento per la gestione dell'INA".
  2.  All'utilizzazione della quota del fondo di cui all'articolo 103
della  legge  23 dicembre  2000, n. 388, destinata alla realizzazione
del piano di informatizzazione delle amministrazioni locali regionali
e  centrali  del  22  giugno  2000,  come  approvato dal Comitato dei
Ministri  per  la societa' dell'informazione, e prioritariamente alla
realizzazione  del  sistema  di  accesso ed interscambio anagrafico e
dell'Indice    nazionale   delle   anagrafi   (INA),   nonche'   alla
sperimentazione  della carta d'identita' elettronica, si provvede con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri su proposta dei
Ministri  competenti,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  in  deroga  a  quanto
previsto dal comma 2 del citato articolo 103.
  3.  Gli oneri derivanti, per l'anno 2001, dall'attuazione del comma
2  sono imputati, relativamente al sistema di accesso ed interscambio
anagrafico,   all'INA   ed   alla  carta  d'identita'  elettronica  e
all'unita'  previsionale  di  base  3.2.1.4.,  concernente i progetti
finalizzati,  da  istituire  nello  stato di previsione del Ministero
dell'interno,  cui  affluiranno i relativi fondi secondo le procedure
di cui al comma 2. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
          24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della
          popolazione  residente),  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              "Art. 1. - In ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe
          della    popolazione    residente.    Nell'anagrafe   della
          popolazione residente sono registrate le posizioni relative
          alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che
          hanno fissato nel comune la residenza, nonche' le posizioni
          relative   alle   persone  senza  fissa  dimora  che  hanno
          stabilito  nel  comune il proprio domicilio, in conformita'
          del  regolamento per l'esecuzione della presente legge. Gli
          atti anagrafici sono atti pubblici.
              E'   istituito,   presso   il  Ministero  dell'interno,
          l'Indice  nazionale  delle  anagrafi (INA), per un migliore
          esercizio  della  funzione  di  vigilanza e di gestione dei
          dati anagrafici.
              Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
          il  Ministro  per la funzione pubblica, sentiti l'Autorita'
          per  l'informazione  nella pubblica amministrazione (AIPA),
          il   Garante   per  la  protezione  dei  dati  personali  e
          l'Istituto  nazionale  di statistica (ISTAT) e' adottato il
          regolamento per la gestione dell'INA".
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  103  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388 (per l'argomento vedasi nelle note
          all'art. 1):
              "Art.   103  (Utilizzo  dei  proventi  derivanti  dalle
          licenze  UMTS  e  norme  in  materia  di  carta  di credito
          formativa  e di commercio elettronico). - 1. Nello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e' istituito un fondo destinato al
          finanziamento  della  ricerca  scientifica  nel  quadro del
          Programma  nazionale della ricerca ed anche con riferimento
          al  settore  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
          comunicazione (ICT) ed al progetto "Genoma", nonche' per il
          finanziamento  di  progetti  per lo sviluppo della societa'
          dell'informazione  relativi  all'introduzione  delle  nuove
          tecnologie       nella       pubblica      amministrazione,
          all'informatizzazione   della   pubblica   amministrazione,
          compreso   il   monitoraggio  della  spesa,  allo  sviluppo
          tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei
          relativi   strumenti,   alla   riduzione   delle  emissioni
          elettromagnetiche,   alla  alfabetizzazione  informatica  e
          delle  nuove  tecnologie, alle ricerche e studi nel settore
          delle   telecomunicazioni.   La   dotazione  del  fondo  e'
          determinata  in  misura  pari  al 10 per cento dei proventi
          derivanti  dal  rilascio  delle  licenze  individuali per i
          sistemi  di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla
          ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo
          restando  quanto previsto dal comma 3 del presente articolo
          e  dall'art.  112  provvede  il  Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
          la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8 del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  sentite la Conferenza unificata di cui all'art.
          8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, e le
          competenti   Commissioni   parlamentari,  sono  determinati
          procedure,  modalita'  e strumenti per l'utilizzo dei fondi
          assegnati.
              3.  Una  quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire
          50  miliardi  nell'anno  2001, e' destinata all'istituzione
          della  carta  di credito formativa per i cittadini italiani
          che  compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato promuove
          la  stipula  di  una convenzione tra le imprese del settore
          delle  tecnologie della informazione e della comunicazione,
          le   imprese   del   credito   bancario   e   il  Ministero
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, al fine
          di  ottenere  le  migliori possibili condizioni di utilizzo
          della  carta  di  credito  formativa  per  l'acquisto,  con
          particolare  riguardo  alle  iniziative economiche in forma
          associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie
          della  informazione  e  della  comunicazione  e di corsi di
          formazione  a  distanza,  per  un  ammontare  pari  a  lire
          10.000.000,  da  effettuare  entro  il 2005. La convenzione
          identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e
          prevede  le  condizioni di rimborso della somma utilizzata.
          La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e
          del  settore  delle  tecnologie  della informazione e della
          comunicazione  facciano fronte alle spese per gli interessi
          sul  debito  contratto  dal titolare della carta di credito
          formativa  e  che  lo  Stato  sia garante di ultima istanza
          delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei
          limiti  delle  somme che siano annualmente destinate a tale
          fine  dalla  legge  finanziaria. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
          determinate  le  procedure  e  le modalita' per l'esercizio
          delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.
              4.  E'  istituito,  presso il Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  un Fondo di
          garanzia, la cui dotazione e' stabilita in lire 55 miliardi
          per  l'anno  2001  ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002,
          destinato  alla  copertura  dei  rischi sui crediti erogati
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari,  di  cui
          all'art.  107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
          385,  che  effettuino  operazioni  di credito al consumo in
          attuazione  dell'accordo  firmato in data 17 marzo 2000 tra
          la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri e l'Associazione
          bancaria  italiana relativo al programma denominato "PC per
          gli  studenti"  diretto  alla  diffusione  delle tecnologie
          informatiche  tra  gli studenti del primo anno della scuola
          secondaria  superiore. Con decreto del Ministro del tesoro,
          del   bilancio   e   della  programmazione  economica  sono
          stabilite  le  modalita' di istituzione e funzionamento del
          Fondo. Le eventuali disponibilita' del Fondo non utilizzate
          negli  anni  2001  e  2002  sono  conservate  nel conto dei
          residui per essere utilizzate per le medesime finalita'.
              5.   Per  lo  sviluppo  delle  attivita'  di  commercio
          elettronico,  di  cui  all'art.  21 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  114,  il Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei
          limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti
          de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che
          puo'  essere  utilizzato dal soggetto beneficiario in una o
          piu'  soluzioni,  per  i  versamenti di cui all'art. 17 del
          decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, e successive
          modificazioni,  entro  il termine massimo di tre anni dalla
          ricezione  del provvedimento di concessione. Per il settore
          produttivo  tessile,  dell'abbigliamento e calzaturiero, il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          adotta  specifiche  misure per la concessione di contributi
          in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
              6.  Alla  selezione  delle  iniziative  finanziabili ai
          sensi  del  comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei
          quali  sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari,
          degli  interventi,  con priorita' verso forme associative e
          consortili  tra piccole e medie imprese, mirando a favorire
          iniziative   comuni   delle   stesse,   nonche'   le  spese
          ammissibili  e  le  misure delle agevolazioni. Tra le spese
          ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi
          di  formazione  e  per  i portali internet. I contributi in
          conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il
          credito  di  imposta  di  cui  allo  stesso comma. Potranno
          essere  altresi'  previste  azioni  di  monitoraggio  e  di
          promozione  del  mercato  nell'ambito delle attivita' degli
          osservatori  permanenti  nel limite di lire 500 milioni per
          ciascuno  dei  medesimi  anni. Per la gestione dei predetti
          interventi  il  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato  puo'  avvalersi,  sulla  base di apposite
          convenzioni,  di  enti  pubblici,  ovvero di altri soggetti
          individuati  con  le  procedure di cui all'art. 3, comma 2,
          del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri
          sono  posti  a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
          si  riferiscono.  Con  decreto del Ministro dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con
          i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  sono  determinate,  nel  limite
          delle  risorse  appositamente  stanziate,  le  modalita' di
          controllo  e  regolazione  contabile del credito di imposta
          concesso   a   ciascun   soggetto   beneficiario.  Per  gli
          interventi  di  cui al comma 5 e' conferita al fondo di cui
          all'art.  14  della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma
          di  lire  110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
          di  cui  lire  80 miliardi per la concessione di crediti di
          imposta   e  lire  30  miliardi  per  contributi  in  conto
          capitale".