Art. 2-quinquies. Trasferimenti ai comuni di beni immobili compresi nelle saline 1. (( I beni immobili compresi nelle saline gia' in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non piu' necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni. I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti, a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono. )) Riferimenti normativi: - La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca: "Legge quadro sulle aree protette".