Art. 2-quinquies.
                   Trasferimenti ai comuni di beni
                   immobili compresi nelle saline
  1.   ((   I  beni  immobili  compresi  nelle  saline  gia'  in  uso
all'Amministrazione   autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  e  all'Ente
tabacchi  italiani,  non  piu'  necessari,  in tutto o in parte, alla
produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di
riserve  naturali  ai  sensi  della  legge  6 dicembre  1991, n. 394,
recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi
delle  aree  protette  e  gli  atti  di  concessione concernenti beni
compresi  nei  predetti  territori  sono  emanati  di concerto con il
Ministro  delle  finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate,
anche  a  titolo  gratuito a favore delle regioni o degli enti locali
nel  cui  territorio ricadono i predetti beni. I beni immobili di cui
al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono
trasferiti,  a  titolo  gratuito,  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui
territorio i medesimi insistono. ))
          Riferimenti normativi:
              - La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca: "Legge quadro
          sulle aree protette".