Art. 4.
  Ai   componenti   della   Commissione   unica   del  farmaco  sara'
corrisposto,  ove  competa,  il gettone di presenza di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive
modificazioni.
  Agli  effetti del trattamento economico di missione, i membri della
Commissione  e  gli esperti estranei dell'Amministrazione dello Stato
sono equiparati alla qualifica di dirigente generale.
  La  presumibile spesa, da imputare sul capitolo n. 2810 dello stato
di previsione del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza  e'  valutata  in  L. 140.000.000 per ciascuno degli
esercizi finanziari 2001-2002.
  Il  presente  decreto,  sara'  sottoposto  al  visto del competente
organo  di  controllo  e,  successivamente  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 28 dicembre 2000
                                                Il Ministro: Veronesi