Art. 4. Ai componenti della Commissione unica del farmaco sara' corrisposto, ove competa, il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni. Agli effetti del trattamento economico di missione, i membri della Commissione e gli esperti estranei dell'Amministrazione dello Stato sono equiparati alla qualifica di dirigente generale. La presumibile spesa, da imputare sul capitolo n. 2810 dello stato di previsione del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza e' valutata in L. 140.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2001-2002. Il presente decreto, sara' sottoposto al visto del competente organo di controllo e, successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2000 Il Ministro: Veronesi