Art. 10. Programmi dell'accesso e tribune tematiche regionali 1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono sospesi nel periodo compreso tra il secondo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, ed il secondo lunedi' successivo alla data delle relative votazioni. 2. Nelle regioni ove, successivamente alle votazioni del primo turno delle elezioni amministrative, sono programmate altre votazioni, la programmazione locale dell'accesso resta sospesa sino al secondo lunedi' successivo a tali votazioni o turni di ballottaggio. 3. A far luogo dalla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono sospese le tribune tematiche regionali sperimentali delle quali sia stata eventualmente disposta la prosecuzione, ai sensi del provvedimento approvato dalla commissione il 26 luglio 2000.