Art. 10.
        Programmi dell'accesso e tribune tematiche regionali

  1. I  programmi nazionali e regionali dell'accesso sono sospesi nel
periodo  compreso  tra  il  secondo  giorno  successivo  alla data di
pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, ed il
secondo lunedi' successivo alla data delle relative votazioni.
  2. Nelle  regioni  ove,  successivamente  alle  votazioni del primo
turno   delle   elezioni   amministrative,   sono  programmate  altre
votazioni,  la  programmazione locale dell'accesso resta sospesa sino
al   secondo   lunedi'   successivo  a  tali  votazioni  o  turni  di
ballottaggio.
  3. A far luogo dalla data di convocazione dei comizi elettorali per
il  rinnovo  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
sono  sospese le tribune tematiche regionali sperimentali delle quali
sia  stata  eventualmente  disposta  la  prosecuzione,  ai  sensi del
provvedimento approvato dalla commissione il 26 luglio 2000.