Art. 2.
      Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale

  1. Nel   periodo   di   vigenza   del  presente  provvedimento,  la
programmazione  radiotelevisiva  della  Rai  ha  luogo esclusivamente
nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
    a) la  comunicazione  politica, di cui all'art. 4, comma 1, della
legge  22 febbraio  2000,  n.  28, puo' effettuarsi mediante forme di
contraddittorio,  interviste  ed  ogni  altra  forma  che consenta il
raffronto  tra  differenti  posizioni  politiche  e  tra candidati in
competizione.  Essa  si  realizza  mediante  le  Tribune  di cui agli
articoli  5  e 9 del presente provvedimento, e le eventuali ulteriori
trasmissioni  televisive  e radiofoniche autonomamente disposte dalla
Rai, anche in sede regionale;
    b) i  messaggi  politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza
del  contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica
interessata   alla   loro   programmazione.   Essi   sono   trasmessi
esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 6;
    c) l'informazione   e'  assicurata  mediante  i  notiziari  ed  i
relativi   approfondimenti,   purche'  la  loro  responsabilita'  sia
ricondotta  a  quella di specifiche testate giornalistiche registrate
ai  sensi  dell'art.  10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Essi sono piu' specificamente disciplinati dagli articoli 3 e 7;
    d) in  tutte  le  altre  trasmissioni  non  e'  ammessa, ad alcun
titolo,  la  presenza  di  candidati  o  di esponenti politici, e non
possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.
  2. L'eventuale   assenza   delle   tribune   dalla   programmazione
radiotelevisiva,  da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la
Rai  l'obbligo  di  realizzare comunque trasmissioni di comunicazione
politica,  ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4,
e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.