Art. 2. Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito: a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune di cui agli articoli 5 e 9 del presente provvedimento, e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, anche in sede regionale; b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 6; c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono piu' specificamente disciplinati dagli articoli 3 e 7; d) in tutte le altre trasmissioni non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale. 2. L'eventuale assenza delle tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la Rai l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.