Art. 3. Responsabilita' delle trasmissioni 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilita' delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali. 2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilita' di un direttore di testata non e' da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 3. La riconduzione sotto la responsabilita' di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilita' deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale scelta, alla commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione puo' non approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.