Art. 3.
                 Responsabilita' delle trasmissioni

  1. Ai  sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n.
515,  la  responsabilita' delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma
1, lettere a), b) e c), deve essere ricondotta a quelle di specifiche
testate  giornalistiche  registrate  ai  sensi dell'art. 10, comma 1,
della  legge  6 agosto  1990,  n.  223, quando in esse siano presenti
candidati,  esponenti  di  partiti  e  movimenti politici, membri del
Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali.
  2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilita'
di  un  direttore di testata non e' da sola condizione sufficiente ad
attribuire  loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
  3. La  riconduzione  sotto  la  responsabilita'  di un direttore di
testata  di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a
tale  responsabilita' deve essere comunicata, assieme alle ragioni di
tale  scelta,  alla  commissione,  che  entro  quarantotto  ore dalla
comunicazione puo' non approvarla. Trascorso tale termine la proposta
di riconduzione si intende approvata.