Art. 4.
               Trasmissioni di comunicazione politica

  1. Nel  periodo  di  vigenza del presente provvedimento la Rai puo'
programmare   trasmissioni   di  comunicazione  politica.  In  quelle
nazionali,  nel  periodo  sino  al  termine  di  presentazione  delle
candidature,  gli  spazi di comunicazione politica sono garantiti nei
confronti dei seguenti soggetti:
    a) ciascuna  delle  forze  politiche  che costituiscono gruppo in
almeno un ramo del Parlamento nazionale;
    b) ciascuna  delle  forze  politiche, diverse da quelle di cui al
punto   a),   che   hanno  eletto  con  proprio  simbolo  almeno  due
rappresentanti al Parlamento europeo;
    c) ciascuna  delle  forze  politiche, diverse da quelle di cui ai
punti  a)  e  b),  che  sono  oggettivamente  riferibili ad una delle
minoranze  linguistiche  indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre
1999,  n.  482,  e  che  hanno  eletto  con proprio simbolo almeno un
rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo;
    d) limitatamente  alle  tribune  nazionali  di cui all'art. 5, il
gruppo  misto della Camera dei deputati ed il gruppo misto del Senato
della   Repubblica.  I  rispettivi  presidenti  individuano,  secondo
criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle
di  pariteticita',  le  forze  politiche, diverse da quelle di cui ai
punti  a),  b)  e  c), che di volta in volta rappresenteranno ciascun
gruppo.
  2. Alle  eventuali  trasmissioni  di comunicazione politica in sede
regionale  prendono  parte,  nel  periodo  sino  al  termine  per  la
presentazione  delle candidature, i soggetti di cui alle lettere a) e
b)  del comma 1, nonche' quelli di cui alla lettera c), se i relativi
rappresentanti sono eletti nella regione interessata.
  3. Nel  periodo  compreso  tra  il  termine  di presentazione delle
candidature  ed  il penultimo giorno precedente la consultazione, gli
spazi  di  comunicazione  politica  nelle trasmissioni nazionali sono
garantiti   nei   confronti  di  ogni  soggetto  politico  che  abbia
validamente  presentato,  con il medesimo contrassegno, candidature o
liste  in  collegi  o circoscrizioni che interessino almeno un quarto
dell'elettorato nazionale.
  4. Nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate prima del
termine   per   la  presentazione  delle  candidature  alle  elezioni
politiche,  la  ripartizione  del  tempo  disponibile  tra gli aventi
diritto  e'  effettuata  in  proporzione alla consistenza di ciascuna
forza politica nelle assemblee di riferimento.
  5. Nelle   trasmissioni   di   comunicazione   politica   irradiate
successivamente  al  termine  per  la presentazione delle candidature
alle  elezioni politiche, gli spazi sono ripartiti paritariamente tra
i soggetti politici di cui al comma 3.
  6. La  ripartizione degli spazi di comunicazione politica tra tutti
gli aventi diritto e' effettuata, di norma, su base settimanale.
  7. In  ogni trasmissione il conduttore garantisce l'imparzialita' e
le pari opportunita' tra le forze politiche.