Art. 4. Trasmissioni di comunicazione politica 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai puo' programmare trasmissioni di comunicazione politica. In quelle nazionali, nel periodo sino al termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti dei seguenti soggetti: a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo; c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo; d) limitatamente alle tribune nazionali di cui all'art. 5, il gruppo misto della Camera dei deputati ed il gruppo misto del Senato della Repubblica. I rispettivi presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo. 2. Alle eventuali trasmissioni di comunicazione politica in sede regionale prendono parte, nel periodo sino al termine per la presentazione delle candidature, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonche' quelli di cui alla lettera c), se i relativi rappresentanti sono eletti nella regione interessata. 3. Nel periodo compreso tra il termine di presentazione delle candidature ed il penultimo giorno precedente la consultazione, gli spazi di comunicazione politica nelle trasmissioni nazionali sono garantiti nei confronti di ogni soggetto politico che abbia validamente presentato, con il medesimo contrassegno, candidature o liste in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato nazionale. 4. Nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate prima del termine per la presentazione delle candidature alle elezioni politiche, la ripartizione del tempo disponibile tra gli aventi diritto e' effettuata in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento. 5. Nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate successivamente al termine per la presentazione delle candidature alle elezioni politiche, gli spazi sono ripartiti paritariamente tra i soggetti politici di cui al comma 3. 6. La ripartizione degli spazi di comunicazione politica tra tutti gli aventi diritto e' effettuata, di norma, su base settimanale. 7. In ogni trasmissione il conduttore garantisce l'imparzialita' e le pari opportunita' tra le forze politiche.