Art. 5.
                    Tribune nazionali e regionali

  1. Le   tribune  di  cui  al  presente  articolo  hanno  natura  di
trasmissioni  di comunicazione politica e rientrano tra quelle di cui
all'art.  2,  comma  1,  lettera  a). La loro programmazione da parte
della  Rai costituisce, ove non diversamente specificato dal presente
provvedimento,  un  obbligo  direttamente  connesso e funzionale alle
finalita' del servizio pubblico radiotelevisivo.
  2. Le tribune, disciplinate direttamente dalla commissione ai sensi
dell'art.  4,  primo comma, terzo capoverso, della legge n. 103/1975,
sono  organizzate  dall'apposita  testata  della  Rai,  con formule e
criteri preventivamente comunicati alla commissione.
  3. Le  tribune sono di regola programmate prima o dopo i principali
telegiornali,   garantendo   buoni  ascolti;  quelle  nazionali  sono
trasmesse  con  inizio  nella  fascia oraria tra le 13 e le 14, ed in
quella tra le 22 e le 23,15.
  4. Salva diversa disposizione della commissione, nelle tribune:
    a) il  tempo  e'  ripartito  con criteri conformi a quelli di cui
all'art. 4;
    b) i calendari delle trasmissioni sono preventivamente comunicati
alla commissione, o, per le tribune regionali, al relativo Corerat;
    c) il   conduttore   garantisce   l'imparzialita'   e   le   pari
opportunita' tra le forze politiche;
    d) ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente
la persona o le persone che lo rappresenteranno nella trasmissione;
    e) la  trasmissione  ha  luogo  di regola in diretta; l'eventuale
registrazione   deve   essere   effettuata   nelle  ventiquattro  ore
precedenti  la messa in onda, ed ha luogo contestualmente per tutti i
partecipanti alla medesima trasmissione;
    f) l'eventuale   rinuncia   di   un  soggetto  avente  diritto  a
partecipare  alle trasmissioni non pregiudica la facolta' degli altri
di  intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina
un  aumento  del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni e'
fatta menzione della rinuncia;
    g) l'organizzazione    e   la   conduzione   delle   trasmissioni
radiofoniche,  tenendo  conto  della  specificita'  del  mezzo,  deve
conformarsi  quanto  piu'  possibile  alle  trasmissioni  televisive;
l'orario  e'  determinato  in modo da garantire una fascia di ascolto
analoga a quella oraria delle corrispondenti televisive;
    h) salvo  diverso  accordo di tutti i partecipanti e della Rai, i
programmi  nazionali  sono  effettuati  e trasmessi dalla sede Rai di
Saxa Rubra in Roma.
  5. Per   quanto  non  e'  diversamente  disciplinato  dal  presente
articolo,  alle  tribune si applicano le disposizioni di cui all'art.
4, in quanto compatibili.