Art. 5. Tribune nazionali e regionali 1. Le tribune di cui al presente articolo hanno natura di trasmissioni di comunicazione politica e rientrano tra quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). La loro programmazione da parte della Rai costituisce, ove non diversamente specificato dal presente provvedimento, un obbligo direttamente connesso e funzionale alle finalita' del servizio pubblico radiotelevisivo. 2. Le tribune, disciplinate direttamente dalla commissione ai sensi dell'art. 4, primo comma, terzo capoverso, della legge n. 103/1975, sono organizzate dall'apposita testata della Rai, con formule e criteri preventivamente comunicati alla commissione. 3. Le tribune sono di regola programmate prima o dopo i principali telegiornali, garantendo buoni ascolti; quelle nazionali sono trasmesse con inizio nella fascia oraria tra le 13 e le 14, ed in quella tra le 22 e le 23,15. 4. Salva diversa disposizione della commissione, nelle tribune: a) il tempo e' ripartito con criteri conformi a quelli di cui all'art. 4; b) i calendari delle trasmissioni sono preventivamente comunicati alla commissione, o, per le tribune regionali, al relativo Corerat; c) il conduttore garantisce l'imparzialita' e le pari opportunita' tra le forze politiche; d) ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente la persona o le persone che lo rappresenteranno nella trasmissione; e) la trasmissione ha luogo di regola in diretta; l'eventuale registrazione deve essere effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda, ed ha luogo contestualmente per tutti i partecipanti alla medesima trasmissione; f) l'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle trasmissioni non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni e' fatta menzione della rinuncia; g) l'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificita' del mezzo, deve conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive; l'orario e' determinato in modo da garantire una fascia di ascolto analoga a quella oraria delle corrispondenti televisive; h) salvo diverso accordo di tutti i partecipanti e della Rai, i programmi nazionali sono effettuati e trasmessi dalla sede Rai di Saxa Rubra in Roma. 5. Per quanto non e' diversamente disciplinato dal presente articolo, alle tribune si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, in quanto compatibili.